TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-01-09, n. 201900013

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-01-09, n. 201900013
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201900013
Data del deposito : 9 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2019

N. 00013/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00584/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 584 del 2017, proposto da:
G A, L A, V V, M S, T S, B L, D V, G E, V B, M P, S P, Anna Maria D'Erasmo rappresentati e difesi dagli avvocati S S, W M, con domicilio eletto presso lo studio Manuel Virgili in Ancona, corso Garibaldi 43;

G M, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio eletto presso il suo studio in Fermo, vicolo Erioni 4;

contro

Comune di Fermo, in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli avvocati A G, C A, con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Miranda in Ancona, viale della Vittoria 7;

Comune di Carassai non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del dirigente del servizio Patrimonio, Cultura, Sport, Turismo e Politiche Giovanili del 20 ottobre 2017 Registro Generale n. 1855 avente ad oggetto: revoca del bando "Procedura aperta per la concessione in affitto di terreni agricoli e immobili rurali appartenenti alla tenuta agraria denominata Rocca Montevarmine indetta dal comune di Fermo prot. n. 44642 del 20 settembre 2017 in esecuzione della deliberazione di CC n.42 del 23 novembre 2015 e della Determinazione Dirig. n. 323 RG 1606 del 20.9.2017";

- della delibera di Giunta Comunale n. 309 del 20 ottobre 2017 avente ad oggetto "atto di indirizzo al Dirigente dell'Ufficio Patrimonio di procedere alla revoca del bando" sopracitato e pubblicato in data 20 settembre 2017;

- del nuovo bando "procedura aperta per la concessione in affitto di terreni agricoli e immobili rurali appartenenti alla tenuta agraria denominata Rocca Montevarmine”, indetta dal Comune di Fermo prot. n. 53075 del 3 novembre 2017, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 42 del 23 novembre 2015 e della Determinazione Dirigenziale n. 387 del 3 novembre 2017;

- della Determinazione Dirigenziale n. 387 del 3 novembre 2017;

- della diffida alla riconsegna dei fondi comunicata con atto prot. 53488 del 7 novembre 2017 da parte del Comune di Fermo inviata a tutti gli affittuari;

nonché di tutti gli atti prodromici e pregressi, connessi e collegati e conseguenti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fermo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti dichiarano di rivestire tutti la qualità di conduttori dei fondi rustici ricompresi nella tenuta Rocca Montevarmine sita nel Comune di Carassai, in forza dei rispettivi contratti di affitto.

Il 20 settembre 2017, il Comune di Fermo ha pubblicato un bando relativo alla procedura aperta per la concessione in affitto di terreni agricoli e immobili rurali appartenenti alla tenuta agraria denominata Rocca Montevarmine. I ricorrenti presentavano separatamente, a mezzo pec e raccomandate a.r indirizzate al Comune di Fermo una “Comunicazione di esercizio del diritto di prelazione degli affittuari di fondi rustici di cui all’art. 4 bis della legge n. 203/82” Nelle lettere citate i ricorrenti facevano altresì notare che il bando così come formulato sarebbe stato lesivo dei diritti prelazionisti in quanto prevedeva un unico affitto per tutti i diversi fondi rustici ricompresi nella tenuta agraria Rocca Montevarmine, sino ad oggi concessa in affitto in forza di distinti ed autonomi contratti di affitto di fondo rustico (con scadenza il 10 novembre 2017), in cui attualmente risulta frazionato l’intero compendio dell’estensione di cica 570 ettari con ivi presenti n. 39 fabbricati rurali. I ricorrenti, inoltre, ritenevano che la pubblicazione del bando costituisse a tutti gli effetti di legge comunicazione all’avente diritto dell’esercizio del diritto di prelazione prelativo da esercitarsi ex lege ai sensi dall’art. 4 bis della Legge n. 203 del 1982.

In data 20 ottobre2017 è stata adottata, dal Dirigente dell’Ufficio del Patrimonio del Comune di Fermo la Determinazione n. 368 con cui è stato revocato il suddetto bando di gara, preceduto dagli indirizzi nel medesimo senso dati dalla giunta comunale con delibera n. 309 del 1990 adottata nella medesima data.

Con raccomandata del 27 ottobre 2017, gli affittuari comunicavano al Comune di Fermo che la revoca della procedura per la concessione in affitto dei terreni della Rocca Montevarmine, aveva efficacia ex nunc , e pertanto non rivestiva, a loro parere, alcuna rilevanza giuridica in punto al già esercitato diritto di prelazione.

Successivamente, tutti gli affittuari prelazionisti comunicavano, in maniera unitaria, di voler agire attraverso lo strumento della “Rete fra agricoltori” di cui al D.L.10 febbraio 2009 n. 5 come modificata dalla legge n. 134 del 2012 e dal D.L. n. 79 del 2012 convertito con Legge n. 221 del 2012, la quale si sarebbe fatta carico di presentare un progetto aziendale coordinato ed unitario ed un unitario progetto tecnico-economico come previsto dall’art. 10 n. 3 e n. 4 del bando di gara nonché al fine di perseguire le finalità del bando si obbligavano, sia individualmente, sia unitariamente, alla conversione in agricoltura biologica di ogni singola azienda entro i primi dieci anni degli stipulandi contratti di affitto e ad adempiere ad ogni ulteriore obbligo previsto ed indicato dalle lettere

Successivamente il comune di Fermo, con provvedimento del 3 novembre 2017 prot. 53075 pubblicava una nuova “Procedura aperta per la concessione in affitto e la valorizzazione di terreni agricoli e immobili rurali appartenenti alla tenuta agraria denominata <Rocca Montevarmine>
sita a Carassai, di proprietà del Comune di Fermo” in cui i terreni, già concessi in affitto, venivano individuati e distinti in singoli lotti e venivano modificati i punteggi della valutazione delle offerte.

Inoltre con pec del 7 novembre2017 il Comune di Fermo intimava il rilascio del fondo ad ogni singolo affittuario fissando il termine di escomio.

I ricorrenti impugnano i provvedimenti in epigrafe deducendo, in relazione all’atto di revoca del bando del 20 settembre 2017 e della delibera di Giunta Comunale n.309 del 2017, la violazione e falsa applicazione dell’art.21 quinquies della legge n. 241 del 1999 in correlazione col Codice dei contratti pubblici artt.11 e 64, nonchè eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, travisamento.

Con riguardo al nuovo bando del 3 novembre 2017 prot. n. 53075 e ai provvedimenti di diffida a lasciare i fondi, deducono eccesso di potere per illogicità, travisamento, contraddittorietà nonché violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Con particolare riguardo agli atti di revoca del bando originario, i ricorrenti affermano, tra l’altro, la violazione della normativa sull’autotutela per mancanza delle relative ragioni di pubblico interesse, rimarcando altresì la differenza di motivazione tra la delibera di giunta comunale propedeutica alla revoca e la successiva determinazione dirigenziale. Gli stessi negano altresì di avere contestato il bando di gara originario. Inoltre, vi sarebbe violazione del citato articolo 4 bis della legge 203 del 1982 con riguardo a diritto di prelazione degli affittuari dei fondi rustici.

In conclusione, il nuovo bando sarebbe stato revocato con motivi pretestuosi e sostituito con una nuova procedura che non terrebbe conto degli interessi degli affittuari.

Si è costituito il comune di Fermo, resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. 344 del 2018, resa alla pubblica udienza del 18 aprile 2018, il Collegio esprimeva dubbi, ai sensi dell'articolo 73 comma 3 c.p.a., sull’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti e sull’identità delle loro posizioni sostanziali e processuali, condizioni per l’ammissibilità del ricorso collettivo (Cons. Stato V, 27 gennaio 2015 n. 363).

Dopo il deposito delle memorie di parte delle parti, alla Camera di Consiglio dl 17 ottobre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Preliminarmente, va preso atto della rituale rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente G M, nei confronti del quale il ricorso va dichiarato estinto. Anche il ricorrente M S ha depositato una dichiarazione di rinuncia, non notificata alle altre parti, in data 2 marzo 2018. Alla luce di tale dichiarazione, il Tribunale ritiene di dichiarare, nei suoi confronti, la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione al ricorso ai sensi dell’art. 84 comma 4 c.p.a.

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