TAR Bari, sez. I, sentenza 2016-06-27, n. 201600817

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2016-06-27, n. 201600817
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201600817
Data del deposito : 27 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00683/2015 REG.RIC.

N. 00817/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00683/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 683 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Diior Energy S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti G M e G M, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta, in Bari, Via Piccinni, 210;



contro

Comune di Volturino, rappresentato e difeso dall'avv. R G, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso, in Bari, Via Amendola, 166/5;



per l'annullamento

della nota del Comune di Volturino, prot. n.1250 del 8 aprile 2015, avente ad oggetto: "Ditta Diior Energy Procedura abilitativa semplificata (PAS) Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza pari a 59,9 Kw nel territorio del Comune di Volturino alla località“Parco Giovenca”, sul fondo in catasto al foglio n. 8 p.lle n.387e 388 - Richiesta integrazione atti";

della nota del Comune di Volturino,prot. n. 1006 del 24 marzo 2015, avente ad oggetto: "Ditta Diior Energy Procedura abilitativa semplificata (PAS) Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza pari a 59,9 Kw nel territorio del Comune di Volturino alla località “Parco Giovenca” sul fondo in catasto al foglio n. 8 p.lle n. 387 e 388 - Riesame atto n.235 del 26 gennaio 2015";

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli, impugnati, anche se non conosciuto;

nonché

per motivi aggiunti depositati il 4.11.2015,

della nota del Comune di Volturino, prot. n. 3184 del 10 agosto 2015, avente ad oggetto: "Realizzazione impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Volturino - Trasmissione documentazione";

della determinazione del Comune di Volturino n. 111 del 7 agosto 2015, avente ad oggetto:"Realizzazione impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ditte diverse. Approvazione verbali conferenza di servizi determinazione conclusione del procedimento";

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Volturino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 23 maggio 2015 e depositato in Segreteria il 28 maggio 2015, la società Diior Energy S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto.

La società ricorrente esponeva, in punto di fatto, che in data 16 giugno 2014 aveva presentato, presso il Comune di Volturino, una dichiarazione di procedura abilitativa semplificata (PAS) ex art. 6 D.lgs. n 28/2011 per l’istallazione di un mini-aerogeneratore di potenza pari a 59,9 Kw da ubicare su un fondo sito in agro del medesimo Comune, alla contrada “Parco Giovenca”, censito in catasto terreni al foglio di mappa 8, particelle 387-388 (aerea interessata dall’impianto), 387, 388, strada e 936 (aree interessate dalle opere e dalle infrastrutture connesse all’impianto).

La suddetta dichiarazione era accompagnata da una relazione a firma di un progettista abilitato e dagli elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto, dall’attestazione di compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti vigenti, nonché del rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitaria.

Emergeva dalle tavole 01 “studio vincolistica” e B “relazione inquadramento urbanistico e territoriale”, come il progettato aerogeneratore non ricadesse in aree protette o soggette a vincoli di natura paesistico - ambientale e storico - culturale.

Alla suddetta dichiarazione venivano, altresì, allegati gli elaborati tecnici per la connessione dell’aerogeneratore alla rete elettrica, come da preventivo Enel.

Con nota prot. n. 2375 del 15 luglio 2014, il Comune di Volturino, ordinava alla societàDiior Energy “ di non dare inizio ai lavori di cui alla Denuncia di Inizio Attività ” per la costruzione e l’esercizio del menzionato impianto eolico: ciò al fine di procedere, nel termine di trenta giorni, “ alle valutazioni dell’attuale situazione, anche in considerazione delle ragioni di interesse pubblico nascenti dalla realizzazione dell’intervento di cui trattasi”, nonché “al fine di adottare i provvedimenti sul procedimento di cui alla presente ”.

Con provvedimento n. 2801 del 12 agosto 2014, il Comune di Volturino disponeva un’ulteriore sospensione di trenta giorni del medesimo procedimento.

A seguito di una serie di incontri tra il ricorrente, il progettista dell’impianto ed il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Volturino, l’Amministrazione intimata non procedeva alla conclusione del procedimento in questione.

Per tal motivo, con nota prot. n. 3721 del 27 ottobre 2014, la società ricorrente diffidava l’Amministrazione “ a voler concludere il procedimento mediante l’adozione di formale provvedimento, con espresso avviso che trascorsi sette giorni dalla data di deposito della presente, si adiranno le vie legali con ogni aggravio di spese e danni a carico dell’ente ”.

Proseguiva in ricorso la parte istante che, solo a distanza di cinque mesi dalla presentazione della PAS, a mezzo della nota prot. n. 3932 del 7 novembre 2014, il Comune di Volturno inviava allaDiior Energy una comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990 con la quale indicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

In particolare, il Comune di Volturino rilevava che: “ sui fondi limitrofi a quello interessato dalla PAS di cui trattasi sono in corso di istruttoria altre istanza per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ”; “ parte integrante della PAS è una voltura della connessione di altra ditta che deve installare un aerogeneratore ”; “ per procedere al collegamento dell’impianto alla rete è necessario provvedere alla realizzazione di un cavidotto che dovrebbe essere posato lungo una “strada” per il collegamento dal punto di consegna alla cabina Enel ”; “ il cavidotto da realizzarsi attraversa un’aerea individuata sul P.U.T.T./P. della Regione Puglia tra gli ambiti territoriali distinti “04” e attraversa anche il canale Valle Iuvara individuato tra gli ambiti territoriali distinti “10” nel reticolo fluviale del piano di assetto idrogeologico della Regione Puglia ”; “ la strada ove dovrebbe essere posizionato il cavidotto non è ricompresa tra quelle individuate del piano delle strade comunali del Comune di Volturino, e quindi trattasi di strada privata e non strada pubblica di proprietà comunale ”; “ manca la procedura di valutazione di impatto ambientale … sia per quanto attiene all’aerogeneratore che per quanto riguarda le opere di collegamento alla cabina Enel ”.

Con suddetta nota, veniva concesso all’odierna ricorrente un termine di dieci giorni per il deposito di eventuali osservazioni e documenti ritenuti utili al fine del superamento dei motivi posti alla base del preavviso di diniego.

L’odierna ricorrente riscontrava a mezzo della nota prot. n. 4180 del 20 novembre 2014, la succitata nota, confutando, le motivazioni poste alla base del preavviso di diniego e diffidando l’Amministrazione intimata a concludere il procedimento de quo .

In tesi di parte ricorrente si rappresentava che: “ nel preavviso di rigetto il Comune intimato non aveva specificato gli estremi dei procedimenti avviati, a seguito di analoghe istanze presentate da altri soggetti, sui fondi limitrofi a quello di interesse del ricorrente, in ogni caso, ove l’Amministrazione avesse inteso riferirsi alla PAS prot. n. 4582 del 9 dicembre 2013 presentata dal sig. Scrocco Donato, la stessa avrebbe dovuto considerarsi abbandonata dal proponente a seguito del provvedimento comunale prot. n. 1789 del 3 giugno 2014 ”; “ la soluzione di connessione precedentemente rilasciata da Enel distribuzione ad un altro soggetto - e precisamente al sig. Donato Scrocco - era stata regolarmente volturata in favore dellaDiior Energy S.r.l. e, pertanto, era valida esclusivamente per quest’ultima ”; “ per ovviare alla contestazione sollevata dal Comune in merito all’attraversamento del progetto cavidotto di una strada privata, di un’aerea individuata dal PUTT della Regione Puglia tra gli ambiti territoriali distinti “04”, nonché del canale Valle Iuvara, l’odierna ricorrente aveva chiesto ed ottenuto dall’Enel un nuovo punto di consegna; di conseguenza, non vi sarebbe stato “alcun attraversamento di strade pubbliche e/o private in quanto la connessione [sarebbe derivata] da linea elettrica preesistente ed il nuovo punto di connessione [si sarebbe trovato] in area non soggetta ad alcun vincolo ”. Pertanto, le criticità rilevate dal Comune con riguardo al punto di collegamento Enel, secondo parte ricorrente, erano da considerarsi superate.

Proseguiva parte ricorrente nel proprio scritto evidenziando che: “ il progettato impianto, contrariamente a quanto affermato dal Responsabile del procedimento, non era affatto assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale ”.

La società ricorrente in data 21 gennaio 2015, trasmetteva alla Amministrazione resistente la documentazione necessaria per l’inizio dei lavori, tra cui l’autorizzazione sismica n. 6 del 17 novembre 2014, rilasciata dalla Provincia di Foggia - Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia sismica, inerente l’esecuzione delle opere strutturali dell’impianto eolico di cui si tratta.

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