TAR Genova, sez. I, sentenza 2017-10-06, n. 201700748

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2017-10-06, n. 201700748
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201700748
Data del deposito : 6 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2017

N. 00748/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00555/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 555 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ganesa srl con sede a Castelnuovo di Sotto rappresentata e difesa dal legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati G M, R R e A M, con domicilio eletto presso quest’ultimo a Genova in via Corsica 2/10;

contro

Comune di Genova in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati M P P e L B, con domicilio eletto presso di loro a Genova in via Garibaldi 9;

nei confronti di

Coop Liguria s.c.c. con sede a Savona in persona del legale rappresentante in carica
Talea società di gestione immobiliare spa con sede a Savona in persona del legale rappresentante in carica
entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Alessandro e Stefano Ghibellini, professor Luigi Piscitelli e Federica Picetti, con domicilio eletto presso il primo a Genova in via Ceccardi 1/15;
Spa Esaote, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Alberto Quaglia, Rosa Pellerano, con domicilio eletto presso lo studio Mario Alberto Quaglia in Genova, via Roma 4/3;
Esaote spa con sede a Genova in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati professor Mario Alberto Quaglia e Rosa Pellerano, con domicilio eletto presso di loro a Genova in via Roma 4/3;

per l'annullamento

CON IL RICORSO INTRODUTTIVO

per l’annullamento

della nota 21.5.2016, n. 187001 del comune di Genova

della nota 29.5.2016, n. 182962/2016 del comune di Genova

per l’accertamento

dell’illegittimità della scia 271/2015 del 4.8.2015

dell’illegittimità della scia 6.4.2016, n. 115/2015

dell’inefficacia sopravvenuta della previsione del PUC

dell’illegittimità del silenzio rifiuto dell’amministrazione comunale seguito alla diffida 5.5.2016

CON IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

per l’accertamento

dell’illegittimità della scia 6.4.2016, n. 115/2015

dell’illegittimità della dia 21.4.2016

dell’inefficacia sopravvenuta della previsione del PUC

dell’illegittimità del silenzio rifiuto dell’amministrazione comunale seguito alla diffida 4.8.2016

per l’annullamento

della deliberazione della giunta del comune di Genova 7.7.2016, n. 140

della convenzione 19.7.2016

della comunicazione 29.8.2016 n. 292872 del comune di Genova


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Genova e della società Coop Liguria scc, Talea spa e Esaote spa;

visto l’atto notificato contenente motivi aggiunti di impugnazione;

vista la propria ordinanza 15.12.2016, n. 1239;

visti gli atti e le memorie depositate;
visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Genova e della società Coop Liguria scc, Talea spa e Esaote spa;

visto l’atto notificato contenente motivi aggiunti di impugnazione;

vista la propria ordinanza 15.12.2016, n. 1239;

visti gli atti e le memorie depositate;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2017 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Ganesa spa si ritenne lesa dalle determinazioni riportate per il cui annullamento notificò il ricorso introduttivo articolato sulle seguenti censure, che involgono altresì le richieste di dichiarazione di illegittimità secondo quanto riportato in epigrafe:

violazione dell’art.19 comma 6 ter della legge 7.8.1990, n. 241, del PUC di Genova nella sua versione vigente al 4.8.2015, della stesura approvata con delibera di giunta 2015/118.0.0.18 del 17.11.2015 nella parte in cui disciplina l’ambito AR-Ru 1 scheda area 72 che ha recepito la disciplina della variante approvata con l’accordo di pianificazione 25.1.2012, violazione dell’art. 44 della legge regione Liguria 36 del 1997.

Violazione degli artt. 2 e 19 comma 6 ter della legge 7.8.1990, n. 241.

Si sono costituiti in giudizio il comune di Genova, Coop scc, Talea spa e Esaote spa, tutti chiedendo respingersi la domanda.

Con successivo atto notificato il 26.9.2016 l’interessata ha impugnato anche i successivi atti descritti, ed ha ulteriormente chiesto l’accertamento delle illegittimità

denunciate:

Illegittimità derivata.

violazione dell’art.19 comma 6 ter della legge 7.8.1990, n. 241, del PUC di Genova nella sua versione vigente al 4.8.2015, di quella approvata con delibera di giunta 2015/118.0.0.18 del 17.11.2015 nella parte in cui disciplina l’ambito AR-Ru 1 scheda area 72 che ha recepito la disciplina della variante approvata con l’accordo di pianificazione 25.1.2012, violazione dell’art. 44 della legge regione Liguria 36 del 1997.

Eccesso di potere per sviamento, incompetenza, travisamento dei fatti e dei presupposti solo per quel che riguarda i provvedimenti impugnati con azione di annullamento.

Violazione degli artt. 2 e 19 comma 6 ter della legge 7.8.1990, n. 241.

Le parti resistente e controinteressate hanno depositato ulteriori difese.

Con ordinanza 15.12.2016, n 1239 il tribunale amministrativo ha fissato la presente udienza di decisione, in previsione della quale le parti hanno depositato memorie e documenti.

1 Le impugnazioni hanno riguardo, per quel che concerne le domande di annullamento, agli atti con cui il comune di Genova ha assentito l’attività edilizia posta in essere sull’immobile ubicato in via Multedo nella delegazione di Pegli, nonché delle successive determinazioni della giunta comunale e della struttura burocratica nella parte in cui hanno ritenuto conforme al piano la ristrutturazione del fabbricato in cui Esaote spa ha allocato parte delle lavorazioni oggetto del contratto di società. Oltre a ciò sono state proposte domande di accertamento volte a far dichiarare la sopravvenuta inefficacia della disciplina dell’ambito 72 del PUC, regolata dalla relativa scheda, in quanto la scia in variante impugnata in principalità avrebbe mutato le precedenti previsioni, che subordinavano la legittimità dell’apertura di una nuova media struttura di vendita anche alimentare al trasferimento dell’azienda di Esaote spa nell’area del parco tecnologico degli Erzelli. Sono state poi proposte le domande volte a far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione civica in ordine alle diffide presentate dalla parte interessata per conseguire l’annullamento d’ufficio degli effetti della dia in variante presentata in data 6.4.2016.

2. Il collegio ha fissato l’udienza di discussione pronunciando l’ordinanza 1239/2016 con cui ha rilevato che il cumulo delle domande involgeva l’adozione di differenti riti processuali, dal che l’applicazione della regola prevista dall’art. 32 del d.lvo 2.7.2010, n. 104, che impone di decidere secondo l’osservanza della modalità ordinaria prevista dal codice.

3. Tanto premesso si osserva che la pronuncia sul merito delle istanze ricapitolate in precedenza seguirà all’esame delle eccezioni di inammissibilità dedotte dalle parti resistente e controinteressata;
anche tale rassegna deve tuttavia avvenire alla luce degli eventi occorsi durante la pendenza di questa lite, in quanto possono influenzarne l’esito.

Tra le parti in causa sono infatti intercorse le cause RG 784/2015 e 133/2016 concluse in primo grado dalla sentenza 1091 depositata il 8.11.2016 che ha avuto riguardo almeno in parte anche agli atti impugnati in questa sede;
la pronuncia di primo grado risulta appellata al consiglio di Stato, ma non consta che essa sia stata sospesa nella sua efficacia, sì che taluna delle statuizioni in essa contenute è in grado di spiegare effetti sull’oggetto del presente contendere.

4. Nell’occasione ricordata il tribunale amministrativo si è pronunciato tra l’altro sulla situazione processuale dell’odierna ricorrente relativamente – in quel caso – al piano regolatore di Genova, ed in special modo ai suoi ambiti 71 e 72 che sono interessati dalla trasformazione territoriali per cui è lite anche in questa sede.

Risulta infatti che parte interessata è proprietaria di un immobile ubicato nell’ambito 71 del PUC vigente, mentre i fabbricati per i quali si controverte riguardano il diverso ambito 72: ciò premesso le parti concordano nell’affermare che il fondo di proprietà ricorrente è ubicato in una località distante oltre due chilometri da quello di proprietà Easote-Talea, sì che appaiono necessarie le opportune riflessioni sull’esistenza in capo alla ricorrente delle condizioni dell’attualità dell’interesse delle azioni proposte.

Viene infatti eccepito dalla parti resistente e controinteressate che la situazione sostanziale di Ganesa srl non è tale da radicare in capo ad essa tale condizione dell’azione.

A tale deduzione la ricorrente oppone il richiamo alla giurisprudenza del consiglio di Stato (ad esempio le recenti sentenze 5278 e 2324 del 2015) che ampliano la portata spaziale della nozione di vicinitas che i giudici amministrativi hanno individuato da tempo per decidere sulla legittimazione all’impugnazione dei titoli edilizi. Con le pronunce citate il consiglio di Stato ha ritenuto che il bacino di utenza di un soggetto dedito ad un’attività commerciale, soprattutto se questa è modellata come grande superficie di vendita, deve essere dilatato sino a diversi chilometri, proprio in considerazione della tutela che le regole sulla concorrenza commerciale assicurano a chi già espleta un’offerta al pubblico su ampia scala.

5. In proposito questo tribunale amministrativo si è pronunciato con la citata sentenza 1091/2016 rilevando testualmente che “…la ricorrente … non ha la titolarità di immobili all’interno dell’area 72 e non esercita abitualmente alcuna attività commerciale in tale ambito o nei pressi di esso, sicché non avrebbe comunque interesse a contestare la previsione pianificatoria che consente l’insediamento di una grande struttura di vendita presso l’immobile di Coop Liguria…”.

Tale asserzione non assume la veste di un mero obiter dictum, avendo tutte le caratteristiche di una statuizione destinata ad assumere la qualità di giudicato, ove confermata dal giudizio di secondo grado;
in questa sede va per ciò notato che il tribunale amministrativo non ha alcuna ragione per discostarvisi, posto che solo con la sentenza 1019/2016 parte interessata ha acquisito una sua ancor non definitiva legittimazione a richiedere ed eventualmente ad ottenere che l’immobile di proprietà ubicato nell’ambito 71 descritto dal PUC vigente venga trasformato in un fabbricato capace di ospitare la GSV sotto la ditta Esselunga.

Risulta pertanto prematuro argomentare in questa sede circa le nozioni di bacino d’utenza in capo a Ganesa-Esselunga o a Talea-Coop Liguria, posto che entrambi i raggruppamenti immobiliari e commerciali sono in una fase prodromica all’effettiva apertura delle attività in progetto. Ne consegue l’impossibilità, quanto meno allo stato, di applicare alla fattispecie le nozioni di bacino di utenza e vicinitas commerciale di cui alla ricordata giurisprudenza del consiglio di Stato, che ha pertanto deciso su fattispecie differenti da quelle in esame, sì che le pronunce citate vanno condivise in astratto, ma affermano principi eccentrici rispetto al presente decidere.

6. Dalle osservazioni che precedono discende che l’interesse della ricorrente alla proposizione delle domande riportate in epigrafe non è attuale, dal che l’inammissibilità dei ricorsi.

Non di meno le spese di causa vanno interamente compensate tra tutte le parti, atteso il menzionato rilievo che assume la sentenza 1091/2016 di questo tribunale amministrativo sul presente decidere, tenuto conto che la decisione è stata pubblicata allorché entrambi i ricorsi in esame erano già stati depositati.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi