TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-05-30, n. 202401834

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-05-30, n. 202401834
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202401834
Data del deposito : 30 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2024

N. 01834/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00596/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 596 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da FI NA IA e FI OR, rappresentati e difesi dagli avvocati Sonia Cirella e Giuseppe Mazzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

- il Comune di AL, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
- l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento:

a) quanto al ricorso introduttivo:

- del piano regolatore generale del Comune di AL, composto da NTA, Regolamento Edilizio, Relazione Generale, Relazione tecnica integrativa e Dimensionamento, oltre che da tutti gli elaborati grafici ad esso annessi;

- del provvedimento dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, con il quale è stato approvato e/o dichiarato efficace ed esecutivo il detto Piano Regolatore Generale del Comune di AL; nonché

- di tutti gli atti ad essi prodromici, connessi e conseguenziali, tra i quali, per quanto possa occorrere, la delibera commissariale di adozione n. 1 del 17.1.2018 (pure allo stato di contenuto ignoto) e in parte qua la Valutazione Ambientale Strategica;

b) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

- della nota prot. n. 2799 del 19.2.2021, con cui la Regione Siciliana ha comunicato al Comune « ai sensi dell’art. 2 della l.r. n. 7/2019 la conclusione del procedimento di approvazione di cui all'istanza prot. n. 12137 del 12.9.2019 per intervenuta improcedibilità o superamento della stessa dovendosi applicare le disposizioni di cui all’art. 54, c. 3, l.r. n. 19/2020 e s.m.i. Si prende atto pertanto dell’efficacia e della esecutività del nuovo strumento urbanistico comunale per forza di legge “fatte salve le prescrizioni di cui al parere motivato VAS e quelle dei piani sovraordinati e dei pareri degli enti territorialmente competenti” in base alla situazione vincolistica »;

- della deliberazione del commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Comunale n. 1 del 17.1.2018;

c) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

- della deliberazione n. 1 in data 01.10.2021 del Commissario ad acta , nominato con Decreto Assessoriale n. 123/GAB del 14.7.2021, in sostituzione del Consiglio Comunale di AL, pubblicata dal giorno 1.10.2021 al giorno 16.10.2021 all’Albo Pretorio del Comune, avente ad oggetto la presa d'atto dell'efficacia ed esecutività del PRG comunale ai sensi e per gli effetti della L.R. 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.;

- di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, in ciò prudenzialmente dovendosi includere tutti gli atti in essa citati, nonché i suoi allegati, i nuovi elaborati di Piano, con particolare riferimento alla Relazione della Direzione Tecnica e Urbanistica del Comune di AL n. prot. 15074 del 27.9.2021, nella parte in cui l’Ente Municipale continua ad ignorare le osservazioni avanzate dai Signori FI;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2024 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Espongono i ricorrenti di essere comproprietari di alcuni terreni ubicati a AL, in contrada Settepani, estesi circa 18.000 mq. ed identificati in catasto al foglio n. 9, particelle numero 232, 237, 238, 240, 324, 331 e 3418. In base al previgente piano comprensoriale n. 3 del 1973, approvato con decreto presidenziale 16 aprile 1975 n. 66, il fondo ricadeva tutto in zona destinata a verde agricolo.

Ciò posto, i ricorrenti rilevano che il Comune di AL, con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 04.10.2017 e successivo adeguamento alla Delibera del Commissario ad acta n. 1 del 17 gennaio 2018, aveva adottato il Piano Regolatore Generale con il quale al fondo in questione erano state impresse nuove destinazioni urbanistiche, in particolare:

- l’intera particella 232 e parte delle particelle 238, 240 e 3418 sono state classificate come zona territoriale omogenea V2 (Zone dei Parchi), nelle quali è vietata qualsivoglia attività edificatoria a fini residenziali, ma possono realizzarsi attrezzature per lo sport e per il gioco dei bambini;

- la parte rimanente delle particelle 238, 240 e 3418 è stata destinata parzialmente a strada, e per il resto a zona territoriale F (destinata ad accogliere attrezzature scolastiche);

- infine le particelle 237, 324 e 331 sono state destinate in parte ancora a zona F, ed in parte (per circa 3.850 mq.) a zona territoriale omogenea C2 (Zona di Espansione dell’Abitato).

In sostanza i ricorrenti lamentano che gran parte (14.000 mq. su 18.000 totali) dell’appezzamento di terreno di loro proprietà è stato assoggettato a vincoli di natura espropriativa, che determinerebbero di fatto una sottrazione della disponibilità e del godimento del bene al soggetto privato, nonostante l’area non sia soggetta a vincoli ambientali e/o a prescrizioni del PAI.

Ritenendo illegittima tale destinazione, i signori FI in data 02.08.2019 hanno presentato all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente un’istanza con la quale hanno chiesto la parziale modifica delle destinazioni attribuite al fondo e, nello specifico, di sottrarre all’esproprio 6.550 mq. sui complessivi 18.000 mq., da destinare per 1.750 mq a zona residenziale B2, e per la restante parte (4800 mq.) a verde privato da adibire a strutture sportive aperte al pubblico.

Tale richiesta era rimasta inevasa, come pure una successiva richiesta di informazioni sullo stato della procedura di approvazione del Piano, inoltrata al competente Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente l’8 novembre 2019.

Successivamente, con l’art. 54, comma 3, della legge regionale 13 agosto 2020 n. 19, il Legislatore regionale ha previsto che “... nei comuni, singoli o associati, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato ma non ancora approvato i rispettivi strumenti urbanistici, la misura di salvaguardia della sospensione perde efficacia se gli strumenti urbanistici non sono approvati entro tre anni dall’adozione. In tal caso, previa acquisizione del parere motivato VAS e fatte salve le prescrizioni di cui al medesimo parere e quelle dei piani sovraordinati e dei pareri degli enti territorialmente competenti, diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni espresse dai relativi organi consiliari o, nel caso di piani adottati da un commissario ad acta, dai rispettivi uffici tecnici comunali”.

In applicazione di tale disposizione, il 19 febbraio 2021 l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha comunicato al Comune di AL l’intervenuta efficacia ed esecutività del menzionato Piano.

2. Tanto premesso in punto di fatto, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 18 marzo 2021 e depositato il 31 marzo successivo, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, per la parte di interesse, del Piano Regolatore Generale del Comune di AL, del decreto con il quale l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha

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