TAR Palermo, sez. II, sentenza 2012-06-28, n. 201201328

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2012-06-28, n. 201201328
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201201328
Data del deposito : 28 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00336/2012 REG.RIC.

N. 01328/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00336/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 336 del 2012, proposto dalla Reca Solar 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti F S e R U ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, sito in Palermo nella via G. Arimondi n°2/q;

contro

l’Assessorato Regionale dell'Energia, in persona dell’Assessore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo nella via A. De Gasperi n°81, è domiciliato per legge;

per la declaratoria:

- dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Regione Sicilia sull’istanza di autorizzazione unica notificata in data 22/03/2011;

- dell’obbligo della Regione Sicilia di concludere, con l’adozione di un provvedimento espresso, il procedimento afferente l’istanza di autorizzazione unica notificata il 22/03/2011;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dell'Energia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2012 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti l'Avv. Adriana Pandolfo, in sostituzione dell'Avv. R. Ursi, e l'Avvocato dello Stato P. La Spina;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.1. Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha esposto:

- di avere presentato, in data 22/03/2011, istanza all’Assessorato dell’Energia della Regione Sicilia per il rilascio, ex art.12 D.Lgs. 29.12.2003 n.387, dell’ autorizzazione unica per la realizzazione in agro del comune di Petralia Sottana (PA), Contrada “Recattivo”, di una centrale fotovoltaica della potenza complessiva pari a 3.951,36 KWp;

- che nei 180 gg. successivi alla data di presentazione dell’istanza (22/03/2011) gli uffici del Dipartimento Energia dell’Assessorato Regionale dell’Energia non hanno assunto alcun provvedimento teso alla finalizzazione della pratica pendente.

1.2. Avverso il perdurante silenzio serbato dall’amministrazione la ricorrente ha, quindi, incardinato il presente gravame ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm., chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere da parte dell’ Assessorato intimato. Il ricorso è affidato alla censura di violazione dell’art. 2 della L. 241/90 e dell’art. 12, comma 4, D.Lgs. 387/2003.

1.3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che non ha depositato memoria e/o documenti.

1.4. All’udienza dell’11/05/2012 ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso, ritualmente proposto, è fondato.

E’ necessario premettere che l’art.12 del D.Lgs. n. 387/2003 (“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”) dispone, per quanto rileva ai fini della presente controversia, che:

- “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” (comma 1);

- i relativi impianti “… sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione” (comma 3);

- “L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni” (comma 4).

Dalla lettura della norma sopra richiamata - rubricata “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative” - si ricava l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizio" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica".

Ed a siffatto "favor legis" (come anche al principio dell'obbligo della P.A. di concludere il procedimento ex art. 2 L. n. 241/1990, recepita in Sicilia con L.r. n. 10/1991), non può non conseguire l’obbligo della resistente amministrazione di adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l’adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia.

In conclusione, il competente Assessorato è tenuto a concludere il procedimento unico con un provvedimento espresso per mezzo della prescritta conferenza di servizi, anche avuto riguardo all’obbligo di pronunciarsi in modo espresso contenuto nell’art.2 della L. n.241/90.

2. Il ricorso merita, pertanto, di essere accolto, con conseguente declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento impugnato.

Va, pertanto, ordinato all’Amministrazione Regionale di provvedere sull’istanza presentata dalla società ricorrente in data 22/03/2011, assegnando, a tal fine, il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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