TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2010-02-22, n. 201000113

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2010-02-22, n. 201000113
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201000113
Data del deposito : 22 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01260/2007 REG.RIC.

N. 00113/2010 REG.SEN.

N. 01260/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1260 del 2007, proposto da:
B L, rappresentata e difesa dall'avv. L M D, con domicilio eletto presso L M D Avv in Reggio Calabria, via XXV Luglio, 24



contro

Comune di Reggio Calabria e Sindaco Comune di Reggio Calabria, rappresentati e difesi dall'avv. P M, con domicilio eletto presso P M Avv. in Reggio Calabria, via Venezia, 4/A



nei confronti di

Consorzio Cooperative Costruzioni, non costituito in giudizio



per ottenere

il risarcimento del danno derivato da occupazione appropriativa di mq. 5945 di terreno e la relativa condanna del Comune di Reggio Calabria al pagamento di € 1.486.250,00 ovvero della maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa, nonché ad un equo ristoro per la perdita del possesso dell’area occupata dalla p.a. per tutto il periodo di vigenza del decreto di occupazione d’urgenza, nonché al maggior danno relativo alla residua parte di fondo, insufficiente a garantire il c.d. lotto minino per procedere a lottizzazione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/10/2009 il dott. C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato il 27 novembre 2007 e ritualmente depositato la ricorrente, B L, assumendo di essere proprietaria del terreno sito in località Catona di Reggio Calabria, in C.T. al fg. 11, partt. 572, 573 (derivate dalla particella 108), 574 e 575 (derivate dalla particella 111), della superficie complessiva asseritamente di mq. 10.040, chiede la condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento del danno derivato dall’occupazione appropriativa di mq. 5.945 della maggior superficie sopra indicata, occupati per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della rete idrica (II lotto), a seguito di decreto d’occupazione d’urgenza del 7 ottobre 1999 e irreversibilmente trasformati, senza che venisse poi adottato il decreto d’esproprio.

Chiede, inoltre, la condanna del Comune di Reggio Calabria e del Sindaco, nella qualità di funzionario delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex l. n. 246/89, al pagamento di una somma a titolo di equo ristoro per la perdita del possesso dell’area occupata, per tutto il periodo di vigenza del decreto d’occupazione d’urgenza e di un’ulteriore somma per il maggior danno relativo alla residua parte di fondo (mq. 4.100 circa), a dire della ricorrente, ormai inutilizzabile a causa dell’insufficienza della stessa a garantire il lotto minimo (mq. 10.000) per procedere a lottizzazione.

Si costituisce il Sindaco del Comune, nella qualità di funzionario delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concludendo, in via principale, per il rigetto delle domande tutte, “previa declaratoria di acquisizione in capo al resistente dei fondi espropriati dalla data del deposito del ricorso”; in subordine chiede l’ammissione di consulenza tecnica d’ufficio per accertare l’eventuale quantificazione delle somme spettanti alla parte ricorrente.

Si costituisce anche il Comune di Reggio, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.

Con ordinanza collegiale n. 123/08 viene disposta verificazione al fine di individuare la consistenza del terreno occupato dall’amministrazione, la sua destinazione urbanistica e le sue attuali condizioni; per determinare il valore venale dello stesso alla data del 27 novembre 2007 e per quantificare la diminuzione di valore afferente alla residua porzione di fondo rimasta in proprietà della ricorrente.

Acquisita la relazione, unitamente alle deduzioni di parte, all’udienza pubblica del 21 ottobre 2009, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.

2. Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini qui di seguito specificati.

2.1. La ricorrente assume di essere proprietaria di un’area sita in Catona, frazione di Reggio Calabria, in forza di atto pubblico del 31 maggio 2006, Rep. n. 4410, Racc. n. 2559, con il quale è stata stipulata una divisione ereditaria e donazione. Per effetto di detto atto, si è voluta sciogliere la comproprietà tra le germane C L e, contestualmente. si è operata una donazione in conto di legittima, su due dei tre lotti, a favore dei Signori V P e B L, figli rispettivamente di C L Francesca e C L Teresa.

L’area in questione, inserita, nel P.R.G. vigente, in zona omogenea “C”, era presente in Catasto Terreni, alla data del rogito, al fg n. 11, particelle 572 (di mq. 5.610), 573 (di mq. 4.460), 574 (di mq. 2.010 ), 575 (di mq. 1.040). Le predette particelle hanno a loro volta avuto origine da successivi frazionamenti delle particelle 108 e 111, della superficie complessiva sempre di mq. 13.120 e non di mq. 10.040 come indicato in ricorso.

Più precisamente:

- dalla part. 108 derivano la part. 572 di mq. 5.610 e la part. 573 di mq. 4.460, per un totale di mq. 10.070; dalla part. 573 di mq. 4.460 sono poi derivate la part. 612 di mq. 4.430 e la part. 613 di mq. 30;

- dalla part. 111 derivano la part. 574 di mq. 2.010 e la part. 575 di mq. 1.040, per un totale di mq. 3.050; dalla part. 574 di mq. 2.010 sono derivate la part. 614 di mq. 1.695 e la part. 615 di mq. 315; dalla part. 575 di mq. 1.040 sono derivate la part. 616 di mq. 735 e la part. 617 di mq. 305.

2.2. Per quanto concerne l’esatta individuazione dell’area oggetto di occupazione il Gm. Z, verificatore nominato dal Tribunale, ha accertato che la parte recintata, attinente il serbatoio, occupa parzialmente le particelle 612 e la 616, in quanto le stesse sono comprensive di porzione di strada interpoderale, esistente a fondo naturale precedentemente all’esproprio, e asfaltata dal Comune in occasione della realizzazione dell’acquedotto, stante che

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