TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-01-28, n. 201901035

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-01-28, n. 201901035
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201901035
Data del deposito : 28 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/01/2019

N. 01035/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06195/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6195 del 2018, proposto da R E, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;



per l'esecuzione

del decreto n. R.G. 55247/11, emesso dalla Corte d'Appello di Roma il 14.9.2016 e notificato in

forma esecutiva in data 27.9.2017, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 la dott.ssa M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente agisce per l’ottemperanza del decreto indicato in epigrafe, con il quale l’amministrazione resistente è stata condannata, in un giudizio in materia di equa riparazione, al pagamento in suo favore della somma di € 1500,00.

Espone che il provvedimento, munito di formula esecutiva il 6.5.2017, è stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e che è passato in giudicato (cfr. certificazione del 28.6.2017).

Rappresenta, altresì, di avere presentato, in data 23.2.2017, la documentazione prescritta dall’art. 5 sexies della legge n. 89/2011.

A fronte dell’inadempienza dell’amministrazione, parte ricorrente chiede, quindi, che questo Tribunale amministrativo ordini al Ministero dell’Economia e delle Finanze di procedere al pagamento di quanto dovuto, che disponga, altresì, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta , con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Chiede, altresì, che il Ministero venga

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