TAR Firenze, sez. III, decreto cautelare 2016-09-20, n. 201600480
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Pubblicato il 20/09/2016
N. 00480/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01204/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2016, proposto da:
P G M, G G, L G, rappresentati e difesi dall'avvocato L B C.F. BTTLRD74R03L833B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E V Z in Firenze, viale dei Mille, 50;
contro
Comune di Viareggio non costituito in giudizio;
nei confronti di
Azienda Usl Toscana Nord Ovest non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza n. 4 del 28.07.2016 (notificata il 01.08.2016), con la quale il Comune di Viareggio - per asserita carenza dei requisiti di abitabilità e occupazione senza titolo - ha ordinato ai ricorrenti lo sgombero dell'alloggio sito in Viareggio, via delle Viareggine n. 3, entro soli 15 giorni dalla notifica, con avvertimento che, in caso di inottemperanza, il Comune procederà immediatamente ad esecuzione forzata;
- nonché della relazione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest del 12.02.2016 (relativa a sopralluogo svolto il 05.02.2016), richiamata dalla detta ordinanza;
- nonché ove occorre possa, di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale lesivo, anche non conosciuto, ed in particolare:
- intimazione al rilascio prot. 3132 del 12.01.2016;
- richiesta di pagamento prot. 33274 del 16.05.2016;
- comunicazione di rigetto delle osservazioni presentate dalla Sig.ra Massei Paola Grazia;
- seconda intimazione al rilascio prot. 44917 del 29.06.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che con il ricorso R.G. n. 1155 del 2016, avente a oggetto analogo ordine di sgombero di immobile ubicato in via delle Viareggine, si è ritenuto di acquisire una documentata relazione da parte dell’Amministrazione intimata e fissata per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 11 ottobre 2016;
Rilevato che anche per la trattazione della proposta domanda cautelare può essere fissata la medesima Camera di Consiglio;
Ritenuto che una breve sospensione dell’impugnato provvedimento fino alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare non pregiudica il pubblico interesse e che, per contro, è opportuno riservare al Collegio una valutazione re adhuc integra e in contraddittorio della controversia.