TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-04-26, n. 202400513
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Testo completo
Pubblicato il 26/04/2024
N. 00513/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2021, proposto da
L I, rappresentata e difesa dall'avvocato M B P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Camaiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
dell'atto prot. n. 2020/46817 del 29.09.2020, ricevuto a mezzo pec in pari data, con il quale l'Ufficio Demanio marittimo del Comune di Camaiore ha respinto l'istanza della società ricorrente a ottenere una riduzione pari al 50% del canone demaniale ai sensi dell'art. 45 cod. nav. e dell'art. 03, comma 1, lett. e), del d.l. n. 400/1993, convertito nella l. n. 494/1993;
della nota del 22.09.2020 dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana Umbria -, richiamata dal Comune nel provvedimento di diniego, con la quale si esprime parere negativo sulle istanze di riduzione del canone avanzate dai concessionari;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Camaiore, dell’Agenzia del Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Sig.ra L I ha impugnato il provvedimento (prot. n. 2020/46817) del 29 settembre 2020, con il quale il Comune di Camaiore ha respinto l'istanza della società ricorrente a ottenere una riduzione pari al 50% del canone demaniale ai sensi dell'art. 45 cod. nav. e dell'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 400/1993, convertito nella l. n. 494/1993.
La società ricorrente è titolare della concessione demaniale n. 41 del Registro concessioni anno 2006 e con riferimento ad un’area avente una superficie complessiva di mq. 2.552, situata a Lido di Camaiore, sulla quale insiste un manufatto di proprietà dello Stato, facente parte del più vasto complesso denominato “Cristallo”, adibito all’omonimo stabilimento balneare e a bar-ristorante.
Dopo che il canone era stato calcolato in applicazione della legge n. 296/2006 ed in conseguenza delle modifiche disposte dall'art. 100 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, la società ricorrente ha presentato al Comune di Camaiore l’istanza del 26 luglio 2020 diretta ad ottenere la riduzione, nella misura del 50%, del canone