TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-04-14, n. 201505417

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-04-14, n. 201505417
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201505417
Data del deposito : 14 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05273/2009 REG.RIC.

N. 05417/2015 REG.PROV.COLL.

N. 05273/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5273 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
D C, rappresentato e difeso dagli avv. F L, F T, R C, con domicilio eletto presso F L in Roma, v.le G. Mazzini, 6;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

G P;

per l'annullamento

“del giudizio espresso dalla Commissione permanente di Avanzamento sottoufficiali del 17/12/2008, comunicato al ricorrente in data 26/08/2009, in seguito alla presentazione di un'istanza di accesso;
nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere collocato nella graduatoria relativa alla suddetta aliquota in una posizione più vantaggiosa rispetto a quella stabilita dalla stessa Commissione”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2015 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il Maresciallo di I^ classe dell'Aeronautica Militare ricorrente premette: di essersi arruolato il 25/03/1985;
di aver espletato lodevole servizio nel corso della sua carriera, conseguendo due elogi (uno nel 2001 e uno nel 2004), oltre ad un "compiacimento" (nel 1995);
di aver svolto un doppio incarico dal 23/01/2006 al 18/09/2006;
di aver ottenuto la promozione da maresciallo di seconda classe a maresciallo di prima classe con decreto n. 191 del 13.2.2004 con decorrenza dal 15.3.2001.

Con il ricorso in esame egli impugna il giudizio espresso in data 17/12/2008 dalla Commissione permanente di Avanzamento con riferimento al 31.12.2006 con cui gli è stato attribuito un punteggio di merito di 22,19/30 che ne ha determinato il posizionamento al posto n. 5638 della graduatoria non utile all’avanzamento al grado superiore (riservato ai primi 850 graduati) ed addirittura peggiore rispetto al risultato conseguito nell’anno precedente (in cui aveva conseguito un punteggio di 22,33/30 collocandosi al 5173 posto nella graduatoria per l'aliquota di avanzamento).

Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura: 1) violazione del principio di cui all'art. 97 della costituzione, violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 - eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto, carenza di istruttoria ed ingiustizia manifesta;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 35 della legge n. 212 del 10/05/1983 - violazione dell'art. 3 della l n. 241/1990, - eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto, illogicità ed ingiustizia manifesta.

In sintesi il ricorrente censura il giudizio espresso nei suoi confronti dalla Commissione di avanzamento non ritenendolo “congruo e adeguato rispetto al suo status lavorativo e di servizio attivo”. A suo avviso la Commissione non ha tenuto conto dei riconoscimenti conseguiti dal ricorrente e delle sue qualità lavorative, dimostrate anche nell’espletamento del doppio incarico sopraricordato, né del fatto che nelle passate tornate valutative aveva già conseguito una posizione più favorevole in graduatoria rispetto a quella in contestazione. Lamenta inoltre il difetto di motivazione dell’atto impugnato e la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione dei diversi titoli.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con memoria di stile.

A seguito dell’accesso integrale alla documentazione valutativa in contestazione il ricorrente ha presentato motivi aggiunti reiterando le censure già dedotte nel giudizio introduttivo. In vista della trattazione del merito il ricorrente ha ulteriormente riprodotto le medesime censura in una memoria conclusionale.

All’udienza pubblica del 18.3.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Va innanzitutto esaminato il motivo di censura con cui il ricorrente si duole del fatto che la competente Commissione non abbia preventivamente definito, in modo adeguato e razionale, tutti i criteri generali di valutazione dei titoli, al fine di procedere, sulla base di tali parametri, all'apprezzamento dei titoli offerti da ciascun candidato. Il ricorrente si duole che la mancata pre-determinazione di tali criteri non gli abbia consentito di verificare se la Commissione abbia adeguatamente valutato i titoli posseduti dagli scrutinati, dato che gli atti di scrutinio riportano unicamente il giudizio espresso con voto numerico dai singoli membri della Commissione.

L’esame della censura necessita di un breve richiamo della normativa applicabile.

L’art. 14 del D.Lgs. 12/05/1995, n. 196 prevede che per le procedure d'avanzamento del personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica si applicano o continuano ad applicarsi le norme della legge 10 maggio 1983, n. 212 , e le altre disposizioni previste dalla normativa vigente non in contrasto con il suddetto decreto legislativo.

Mentre per quanto riguarda l’avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami il predetto decreto legislativo demanda ad un successivo decreto ministeriale il compito di stabilire modalità ed i criteri di valutazione, per quanto invece riguarda l’avanzamento a scelta si limita a stabilire gli scaglioni di avanzamento nelle tabelle allegate.

L’art. 19 precisa inoltre che l'avanzamento a scelta avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all' art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212. L’art. 35 della L. 10/05/1983, n. 212 - Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia - prevede che le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta sui sottufficiali ritenuti idonei valutandoli ed attribuendo a ciascuno di essi un punteggio di merito – nel range da 1 a 30 punti - per ciascuno degli elementi oggetto di considerazione: a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti. Sulla base della graduatoria di merito risultante dalla sommatoria dei punteggi individuali la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento l'avanzamento a scelta. L’art. 19 del D.Lgs. 12/05/1995, n. 196 al comma 5 precisa che “debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti”.

Alla luce delle disposizioni soprarichiamate il motivo di censura in esame va disatteso.

Il Collegio osserva che l’onere di predeterminare i criteri di valutazione - di cui il ricorrente lamenta il mancato adempimento - di cui si auspica l’introduzione in funzione di trasparenza ed imparzialità dell’azione valutativa (anche per consentirne il controllo in sede giurisdizionale) non è previsto dalla normativa che disciplina la materia, che si limita alle scarne previsioni sopra riportate e a raccomandare che, nelle operazioni di valutazione, sia tenuto adeguato conto della preparazione e delle capacità dello scrutinando.

Alla stregua delle normativa soprarichiamata va disatteso anche il motivo di censura con cui si lamenta il difetto di motivazione dell’atto impugnato. Come ripetutamente chiarito dalla Sezione, i giudizi di avanzamento sono sufficientemente motivati con l’indicazione del grado di apprezzamento relativo agli elementi di valutazione pre-determinati indicati dal legislatore (qualità dello scrutinato, benemerenze e qualità professionali dimostrate nel grado rivestito e nell’eventuale attività di comando, nonché del numero e dell’importanza degli incarichi svolti e delle specializzazioni possedute;
delle qualità culturali etc.). Si tratta di un sistema di valutazione che costituisce una caratteristica del giudizio di avanzamento di tutto il personale nell’ordinamento militare, riprodotta sia con riferimento agli Ufficiali, in particolare di livello generale e che è da ritenersi compatibile con la natura e la funzione della particolare attività valutativa in questione, che è solo limitatamente sindacabile in questa sede di giudizio di legittimità– salvo il riscontro dell’errore sui presupposti di fatto o del macroscopico travisamento del loro valore sintomatico – in quanto investe giudizi sintetici di tipo prognostico relativi all’attitudine del personale a svolgere funzioni superiori. Ne consegue che, trattandosi di valutazioni di merito, riservate al competente organo collegiale dell’Amministrazione, va disattesa la domanda di una rideterminazione del punteggio, sostituendo a quello attribuito un punteggio più equo, formulata del ricorrente.

In conclusione, il ricorso va respinto in quanto infondato.

Le spese seguono, come di regola, alla soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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