TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-06-06, n. 202301792

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-06-06, n. 202301792
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301792
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2023

N. 01792/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01139/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2016, proposto da
Cortile Arabo di Paternostro Santo e V L S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio eletto presso il suo studio, in Catania, via V. Giuffrida 37;



contro

Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana della Regione Sicilia, Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina 149;



per l'annullamento

nei limiti dell’interesse della società ricorrente, del decreto del 17.08.2015, n. 2300, comunicato dal Comune di Pachino con atto dell’8 aprile 2016, prot. 11157, notificato il successivo 11 aprile, con cui il dirigente generale dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha dichiarato di interesse culturale il manufatto denominato “Grandi Latomie di Marzamemi”;

di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo comunque presupposto connesso o

consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana della Regione Sicilia e della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza telematica del giorno 17 aprile 2023 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con l’odierno ricorso, notificato in data 6 giugno 2016 e depositato in data 22 giugno 2016, la società Cortile Arabo di Paternostro Santo e V L S.n.c., agisce per l’annullamento dell’atto di vincolo meglio indicato in epigrafe, che impugna nei limiti di interesse.

In punto di fatto, la società ricorrente rappresentava di aver chiesto all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - A.R.T.A., nel 2013, il rilascio di una concessione demaniale marittima per l’occupazione di un’area sita in località Marzamemi (Comune di Pachino), consistente nel posizionamento di una pedana in legno amovibile destinata ad ospitare manufatti leggeri (sedie, tavolini, ombrelloni) al servizio del “Cortile Arabo”, ristorante gestito dalla stessa società ricorrente.

Con atto n. 1625 del 5 maggio 2014, l’A.R.T.A., espletata l’istruttoria sull’istanza ed acquisiti i necessari pareri, rilasciava la concessione demaniale richiesta, con scadenza stabilita al 31 dicembre 2019.

Ottenuta in data 16 maggio 2014 anche l’autorizzazione edilizia del Comune di Pachino, la società ricorrente provvedeva all’installazione della pedana in legno, utilizzata durante il corso delle stagioni estive 2014 e 2015, smontandola durante il periodo autunnale e invernale.

Con nota del 5 aprile 2016, in vista della stagione estiva, la ricorrente comunicava nuovamente l’inizio dei lavori di montaggio della pedana al Comune di Pachino il quale, tuttavia, con atto prot. 1157 dell’8 aprile 2016, ne inibiva l’esecuzione, sul presupposto della sopravvenuta decadenza dell’autorizzazione edilizia in conseguenza del decreto oggetto dell’odierno gravame, recante la dichiarazione di interesse culturale del manufatto denominato “Grandi Latomie di Marzamemi”, nel quale insisterebbe l’area di 81,20 mq all’epoca dei fatti in concessione alla ricorrente.

In tale circostanza, dunque, la società ricorrente veniva a conoscenza del predetto decreto avverso il quale, ravvisandovi una illegittima lesione delle proprie aspettative ad eventuali future modifiche o variazioni, deduce le seguenti ragioni di censura.

I) Violazione dell’art. 14, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Il procedimento di dichiarazione di interesse culturale sarebbe stato viziato per omessa comunicazione di avvio dello stesso alla società ricorrente, quale concessionaria di parte dell’area e dunque “detentrice” ai sensi della normativa in rubrica, alla quale sarebbe stato pertanto precluso di partecipare e di presentare osservazioni a tutela dei propri interessi.

II) Violazione dell’art. 10 e 142, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione. Illogicità manifesta. Secondo la società ricorrente, la relazione tecnico-scientifica allegata al decreto di dichiarazione di interesse culturale avrebbe presentato un contenuto generico e non avrebbe indicato quelle caratteristiche di “interesse storico ed etnoantropologico particolarmente importante” al cui ricorrere era subordinato il legittimo esercizio del potere vincolistico. Inoltre, investendo

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