TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2009-12-28, n. 200901482
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N. 01482/2009 REG.SEN.
N. 00610/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 610 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
P R, rappresentato e difeso dall'avv. A D S, con domicilio eletto presso A D S Avv. in Ancona, via degli Orefici, 5;
contro
Regione Marche, rappresentato e difeso dall'avv. M G M, con domicilio eletto presso Servizio Legale Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;
per l'annullamento
degli atti di ripetizione delle spese legali a suo tempo rimborsate al ricorrente quale ex dirigente della Regione Marche,
e per l’accertamento del diritto del ricorrente alla conservazione del predetto rimborso.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Collegio osserva che la presente controversia da luogo ad un’ordinaria causa di lavoro contro gli atti del procedimento di recupero, da parte della Regione, di somme erogate indebitamente, ad un proprio dipendente, in costanza e in esecuzione del rapporto lavorativo.
Di conseguenza la relativa giurisdizione appartiene al Tribunale Civile competente per territorio in funzione di giudice del lavoro (cfr. Cass. civile, Sez. Un., 13.2.2008 n. 3413;T.A.R. Lazio Latina, 15.11.2007 n. 1232).
Al riguardo deve considerarsi irrilevante la circostanza che il ricorrente, al momento di avvio della procedura di ripetizione del preteso indebito, si trovava in pensione, poiché analoga procedura, che presuppone l’esercizio di analoghi poteri, sarebbe stata comunque attivata dall’Amministrazione regionale anche in costanza di rapporto lavorativo;rapporto che rappresenta il presupposto del preteso diritto, qui azionato, al rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti sottoposti a giudizio di responsabilità.
Considerata la natura della causa e l'incidenza nella sfera soggettiva del ricorrente il Collegio ritiene che sussistano gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.