TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-12-10, n. 201401526

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-12-10, n. 201401526
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201401526
Data del deposito : 10 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00982/2014 REG.RIC.

N. 01526/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00982/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 982 del 2014, proposto da:
S C, Mariagrazia Tota, rappresentati e difesi dall'avv. D L, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Trevi in Bari, Via Tommaso Fiore,n. 62;

contro

Comune di Altamura;

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio (ex art. 117 c.p.a) con ordine al Comune di Altamura di concludere il procedimento di ritipizzazione dei suoli di proprietà e per la nomina, in caso di inadempienza, di un commissario ad acta :

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori D L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I sigg.ri S C e Mariagrazia Tota sono proprietari del suolo ubicato alla Via Aosta del Comune di Altamura, identificata in catasto al fg. di mappa 162/b, particella 2060, compreso nel Piano di Zona Carpentino “PEEP”, adottato dal Comune, con DCC n. 23/79 e approvato dalla Regione Puglia con DRG n. 11916/1981.

Secondo le previsioni del Piano di Zona l’area veniva destinata a verde e parcheggi. Sostengono i ricorrenti che tale vincolo sarebbe decaduto in seguito alla decorrenza del termine di legge e che per questo essi hanno presentato in data 22.05.2014 istanza per la ritipizzazione del suolo.

Riferiscono, altresì, di essere intenzionati ad edificare sull’area e a tal fine avevano già presentato apposita istanza al Comune, che pur avendo avviato la relativa istruttoria, non ha mai concluso il relativo procedimento.

Aggiungono che il Comune di Altamura, nel riscontrare l’istanza del 11.05.2007, relativa al progetto del nuovo fabbricato da realizzare sul suolo in questione, si è soffermato sulla disciplina urbanistica della zona, come risulta nella nota del 06.03.2008, versata in atti, del Responsabile del procedimento del III Settore, Sviluppo e Territorio, Servizio Edilizia Privata.

Con riferimento all’area individuata in catasto al foglio di mappa 162/b, particella 2060, la nota specificava che è stata destinata a verde parcheggi dal Piano di Zona “ oggi scaduto ” e per questo chiedeva i pareri di competenza. Il procedimento non si sarebbe mai concluso e per questo i ricorrenti hanno presentato istanza in data 22.05.2014 di ritipizzazione del suolo.

Stante l’inerzia dell’Amministrazione comunale, essi hanno promosso ricorso contra silentium al fine di conseguire la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e per la nomina del commissario ad acta, per l’ipotesi in cui si protragga l’inerzia del Comune.

Il Comune di Altamura, regolarmente intimato, non si è costituito nel presente giudizio.

All’udienza camerale del 26.11.2014, sentita la difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Occorre premettere che, nel caso sottoposto all’esame del Collegio, ricorre l’esercizio di attività soggetta alle regole sostanziali che governano il procedimento amministrativo, prima fra tutte, per quanto rileva ai fini del decidere, quella relativa all’obbligo di concluderlo.

L’inerzia del Comune a fronte del procedimento di silenzio rifiuto attivato dal privato rende senz’altro sussistente l’interesse alla pronuncia, visto che nessun provvedimento espresso è stato adottato dall’amministrazione. Tale obbligo permane anche riconoscendo che in materia urbanistica all’ente locale è riservata discrezionalità tecnico-amministrativa nelle scelte urbanistiche, tanto che quanto riferito dai ricorrenti in ordine all’area in questione deve collocarsi nel novero delle aspirazioni dei privati che non possono condizionare le decisioni dell’amministrazione.

E’ dunque coerente con tale impostazione ritenere che, come già il Collegio ha avuto modo di puntualizzare, “ ove l’inerzia del soggetto pubblico abbia determinato un arresto del procedimento è data facoltà al privato di reagire facendo ricorso alla tutela avverso il silenzio serbato sull’istanza che vi ha dato avvio ” (T.A.R. Puglia Bari, Sez. III., sent. n. 754 del 18.06.2014).

Deve, pertanto, dichiararsi illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Altamura, limitatamente all’obbligo di riscontrare l’istanza dei ricorrenti e concludere il relativo procedimento.

In caso di inottemperanza, previa semplice istanza della parte ricorrente, il Tribunale provvederà alla nomina di un Commissario ad acta.

Considerato l’esito del giudizio il Collegio liquida le spese di giudizio in favore della ricorrente, ponendole a carico del Comune di Altamura, quale soggetto tenuto a concludere il procedimento.

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