TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-09-19, n. 202400289
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Pubblicato il 19/09/2024
N. 00289/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2024, proposto da
Cristoforetti Servizi Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura RDO n. 4215503, rappresentata e difesa dagli avvocati G T, M O, A F, M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Anac Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Ministero Dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Polizia di Stato – Scuola Allievi Agenti di Trieste, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Uniclima S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare, anche monocratica
- del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura negoziata senza bando (n. RDO 4215503) per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto di climatizzazione nella sala mensa della Palazzina “N” della Caserma Vincenzo Raiola a Trieste, adottato dal Dirigente della Scuola Allievi di Trieste P.d.S. in data 2 luglio 2024, prot. 0007168;
ove occorrer possa
- di tutti gli atti della procedura e segnatamente della richiesta di offerta dd 9 maggio 2024, ove e per quanto lesivo per l''odierno ricorrente;
- dell’art. 12 della Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n.1 – 2023 ANAC, e della Delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023, ove intesi nel senso di escludere la partecipazione alla selezione degli operatori economici che non effettuano il pagamento del contributo ANAC nel termine di presentazione delle offerte;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Anac Autorita' Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 9 luglio 2024 e depositato in pari data, la società ricorrente ha impugnato gli atti della procedura negoziata senza bando (n. RDO 4215503) per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto di climatizzazione nella sala mensa della Palazzina “N” della Caserma Vincenzo Raiola a Trieste, ed in particolare il provvedimento di esclusione della stessa, adottato dalla dirigente della Scuola Allievi di Trieste P.d.S. in data 2 luglio 2024, prot. 0007168.
L’esclusione è stata disposta sull’unico rilievo del pagamento del contributo Anac previsto dall’art. 1, comma 67 della l. n. 266/2005 in data successiva rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
La ricorrente ha dedotto le seguenti censure, articolate in un unico motivo di gravame: Illegittimità dell’art. 12 del Bando – Tipo Anac n. 1/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del d.lgs n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 67 della l. n. 266/2005. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 57 della direttiva 2014/24/UE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.lgs 36/2023. Violazione del divieto di gold plating. Violazione dei principi di matrice euro-unitaria di favor partecipationis , di proporzionalità e di legittimo affidamento, nonché dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza.