TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-12-18, n. 202303079
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Pubblicato il 18/12/2023
N. 03079/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02109/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 2109 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato I F, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Marmolada, 8;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P C, A M, A M A, A M P, M L B, E M F, domiciliataria ex lege in Milano, via della Guastalla, 6;
per l'annullamento
provvedimento di demolizione di opere edilizie abusive emesso dal Comune di Milano, Direzione Centrale Sviluppo del Territorio, Settore Sportello Unico per l'Edilizia - PG -OMISSIS-/2016, in data 18.5.2016, prot. del -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il dott. Ugo Di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con la quale il Comune di Milano ha ingiunto la demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate.
In precedenza, come evidenziato dalla difesa del Comune (memoria depositata il 13 novembre 2023) era stata rigettata la richiesta di condono presenta da parte ricorrente nel 2004 con provvedimento comunicato il 5/11/2007, non oggetto di impugnazione.
Parte ricorrente, invece, aveva impugnato il conseguente ordine di demolizione emanato dal Comune in data 24/7/2008 ed oggetto di separato ricorso sub r.g. -OMISSIS- del 2008.
Tale ricorso è stato deciso dal T.A.R., sez. I, con Sentenza n. -OMISSIS-, in data 26.1.2018, che lo ha respinto.
Tale decisione ha, altresì precisato, “Gli effetti del provvedimento in questa sede impugnato paiono inoltre superati dalla citata ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-/2016”.
Quest’ultimo provvedimento è l’ oggetto del presente giudizio.
Nelle more , parte ricorrente in data 20.11.2007, attivava presso lo Sportello Unico per l’Edilizia - Interventi Edili Maggiori, un terzo procedimento amministrativo: un’istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, per le opere realizzate senza titolo nell’immobile di via-OMISSIS- che, tuttavia non si perfezionava non avendo parte ricorrente provveduto a pagare l’oblazione calcolata, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/01 in misura doppia del contributo di costruzione afferente le opere realizzate, e quantificata in € 85.950,92 oltre all’adempimento di altre prescrizioni dettagliatamente indicate dall’Amministrazione comunale.
All’odierna udienza svolta con modalità telematica la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso il ricorso è infondato.
Va respinta la prima censura dedotta con la quale parte ricorrente sostiene che vi sia litis pendenza rispetto all’oggetto del ricorso da lui proposto avente rg -OMISSIS-/08.
Come sopra evidenziato, infatti, il citato ricorso è stato definito in senso sfavorevole a parte ricorrente dal T.A.R. con Sentenza n. -OMISSIS-, in data 26.1.2018 in cui è stato evidenziato che, invece, è proprio la precedente demolizione che è stata superata dall’ ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-/2016, oggetto della presente impugnativa.
In definitiva la litis pendenza non sussiste.
Va, altresì, respinta la seconda censura dedotta, di carattere formale, con cui si deduce la carenza di motivazione e la mancata partecipazione al procedimento di parte ricorrente.
Il provvedimento di demolizione è adeguatamente motivato essendo evidenziato il carattere abusivo delle opere realizzate né è necessaria alcuna ulteriore motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso, stante il carattere doveroso e vincolato del potere esercitato, che, quindi, non richiedono alcuna partecipazione al procedimento del ricorrente.
Va, infine, respinta la censura di incompetenza del dirigente in ordine all’adozione dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive.
Al contrario il potere repressivo degli abusi edilizi non spetta al Sindaco ma al Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del testo Unico Enti locali trattandosi di esercizio di tipico potere gestionale, come del resto già evidenziato nella sentenza di questo T.A.R. con Sentenza n. -OMISSIS-, in data 26.1.2018, sopra citata.
In conclusione il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza