TAR Palermo, sez. I, sentenza 2019-12-03, n. 201902775

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2019-12-03, n. 201902775
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201902775
Data del deposito : 3 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/12/2019

N. 02775/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01286/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1286 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. V A, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Capitaneria di porto di Porto Empedocle e Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6, sono domiciliati per legge;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del D.D.G. n. -OMISSIS- del 16 giugno 2014, conosciuto il 6 marzo 2018, con cui l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente ha dichiarato la decadenza della concessione demaniale marittima assentita con atto formale del 22 maggio 2006 n. repertorio -OMISSIS-/06 in favore di -OMISSIS-., nella parte in cui incide sull’area oggetto del contratto stipulato con il ricorrente, nonché degli atti connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per la Capitaneria di porto di Porto Empedocle e l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente;

Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-del 2018;

Vista la memoria dell’Avvocatura dello Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del 24 ottobre 2019, il consigliere A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.


FATTO

Con ricorso, notificato il 9 luglio 2018 e depositato il giorno 13 successivo, il signor -OMISSIS-, precisato di agire in riassunzione di ricorso straordinario a seguito di opposizione, esponeva che, in data 22 maggio 2006, l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente aveva stipulato, con la società -OMISSIS-., la convenzione n. -OMISSIS-, la quale aveva ad oggetto la concessione, per il periodo di 99 anni, di una zona del demanio marittima, estesa mq 501.698,04, di cui mq 252.000 di specchio acqueo, per la realizzazione, in contrada -OMISSIS- a -OMISSIS-, di un porto turistico, denominato “-OMISSIS-”, e delle annesse strutture.

L’art. 11 di tale concessione prevedeva che la concessionaria diveniva proprietaria superficiaria esclusiva, ai sensi dell’art. 952 c.c., delle opere, che sarebbero state realizzate sulle banchine e sulle aree di terra in conformità al progetto presentato e alle sue eventuali varianti, e che poteva trasferirne la proprietà, costituire sulle stesse diritti reali (anche di garanzia) ai sensi dell’art. 41 del codice della navigazione, locarle o cederle in uso a terzi, dando comunicazione dei nominativi all’Amministrazione regionale.

La ricorrente, nelle date del 13 ottobre 2011 e 18 luglio 2012, aveva stipulato con la società -OMISSIS-. due compravendite con cui era stata trasferita, per un periodo pari a quello della concessione, la proprietà d’immobili ubicati al primo piano del centro commerciale “-OMISSIS-”.

A seguito della notifica, in data 12 marzo 2018, di un decreto di sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Agrigento, era venuta a conoscenza del D.D.G. n. -OMISSIS- del 16 giugno 2014 con cui l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente aveva dichiarato decaduta, per omesso pagamento dei canoni, dalla concessione demaniale marittima, la società -OMISSIS-., nonché dell’invito rivoltole allo sgombero dell’area.

Esposti i fatti, ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del D.D.G. n. -OMISSIS- del 16 giugno 2014, limitatamente alla parte oggetto del contratto stipulato con -OMISSIS-. il 21 dicembre 2012, per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione: degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990;
dell’art. 47, comma 3 del codice della navigazione. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria.

2) Violazione e falsa applicazione: degli artt. 39 e 47 del codice della navigazione;
degli artt. 16 e 37 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione;
dell’art. 6 del d.m. del 19 luglio 1989;
dell’art. 75, comma 1, della l.r. n. 15 del 1993;
degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ.;
dei principi di buona fede e correttezza.

3) Eccesso di potere sotto i profili: del difetto d’istruttoria;
dello sviamento;
della carenza di motivazione;
dell’errore di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione: del principio di proporzionalità;
dei principi di buon andamento e imparzialità;
dell’art. 97 della Cost..

4) Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà tra provvedimenti. Violazione e falsa applicazione: dell’art. 14 ter della l. n. 241 del 1990;
del d.P.R. n. 160 del 2010.

5) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 48 del codice della navigazione e del regolamento di esecuzione del codice della navigazione approvato con il d.P.R. n. 328 del 1952. Eccesso di potere sotto i profili del difetto d’istruttoria e motivazione.

Per l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e la Capitaneria di porto di Porto Empedocle si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.

Con ordinanza n. -OMISSIS-del 2018, è stata accolta l’istanza cautelare ai fini della trattazione del merito del ricorso.

L’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con cui ha preliminarmente integrato l’esposizione dei fatti, rappresentando che:

- l’art. 11 della concessione prevedeva espressamente: l’impegno della concessionaria a comunicare all’Amministrazione i nominativi dei soggetti a cui gli immobili venivano ceduti;
la titolarità unica ed esclusiva della concessione e, pertanto, la responsabilità verso la concedente dell’osservanza dei relativi obblighi;
l’obbligo d’inserire in tutti gli atti di trasferimento la seguente clausola “ le parti dichiarano di conoscere l’atto di C.D.M. e di accertarne espressamente – e senza alcuna riserva – tutte le condizioni ed i patti in esso contenuti ”;

- l’art. 12 della concessione prevedeva che, nei casi previsti dall’art. 47 del codice della navigazione, l’Amministrazione dichiarava decaduto il concessionario e le opere complete di accessori e pertinenze rimanevano in proprietà del demanio pubblico marittimo.

Così integrata la ricostruzione dei fatti e precisato che la concessionaria, violando l’obbligo di cui all’art. 11 della concessione, non aveva dato comunicazione dei nominativi dei cessionari, ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnativa del provvedimento di decadenza, in quanto avente come destinatario esclusivamente la concessionaria e non anche i cessionari.

Ha, comunque, chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese, rappresentando, tra l’altro, che i cessionari non erano parti del procedimento e, pertanto, non erano destinatari della comunicazione d’avvio del procedimento, che era stata correttamente inoltrata, in data antecedente alle cessioni, alla concessionaria.

Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2019, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale e, in particolare, del difensore del ricorrente, che ha chiesto un rinvio, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la declaratoria di decadenza, per omesso pagamento del canone, della titolare della concessione demaniale marittima del porto di -OMISSIS-, nella parte in cui incide sul diritto di proprietà superficiaria trasferito alla ricorrente dalla concessionaria.

Preliminarmente va rigettata l’istanza finalizzata a ottenere un termine per la presentazione di una memoria difensiva in ordine all’eccezione di difetto di legittimazione attiva fatta dal Presidente in udienza ex art. 73 c.p.a., in quanto tale norma ne prevede la concessione solo nel caso in cui la questione in rito emerga dopo la camera di consiglio.

Qualora, invece, se ne abbia la prospettazione in udienza, le parti devono svolgere le loro difese oralmente al fine di non ritardare la decisione.

Deve, peraltro, aggiungersi che l’eccezione, seppur non articolata formalmente, era, comunque, contenuta nella memoria dell’Avvocatura, la quale, al fine di contestare la censura avente ad oggetto l’omissione delle garanzie procedimentali, aveva rilevato l’estraneità del ricorrente al rapporto tra l’Amministrazione regionale e la concessionaria.

A ben vedere tale affermazione non può che portare alla conclusione dell’estraneità anche al rapporto processuale.

Ciò posto il ricorso, come prospettato dal Presidente, ex art. 73 c.p.a., alle parti, che nulla hanno osservato, presenta profili di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva.

Va, in particolare, sotto tale profilo, richiamato il principio di diritto affermato nella condivisa sentenza della VI sezione del Consiglio di Stato n. 5582 del 29 novembre 2017, laddove, con riferimento a una fattispecie analoga a quella in esame, si è rilevato che l’avente causa del titolare di una concessione demaniale marittima non è titolare pro quota del rapporto concessorio e non ha un rapporto diretto con l’Amministrazione concedente, ma che allo stesso fa capo una posizione obbligatoria di diritto privato derivata e dipendente, che la legittima, oltre che all’esercizio dei comuni rimedi civilistici a tutela dei propri diritti contrattuali, esclusivamente a proporre un intervento ad adiuvandum a sostegno dell’impugnazione del concessionario.

Si è, conseguentemente, ritenuto applicabile il principio sostanziale e processuale, che disciplina la materia dei sub-contratti, ricavabile dall’art. 1595, terzo comma, cod. civ., secondo cui, senza pregiudizio delle ragioni del sub-conduttore verso il sub-locatore, la nullità o la risoluzione del contratto di locazione (nonché l’eventuale sentenza nel giudizio tra locatore e conduttore) ha effetto anche nei confronti del primo.

Si è, pertanto, concluso nel senso che va esclusa la configurabilità di un’autonoma legittimazione dell’avente causa del concessionario a ricorrere avverso l’atto di decadenza, in quanto solo il titolare della concessione ha la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso e la sentenza conclusiva del giudizio esplica la sua efficacia riflessa sul rapporto derivato.

Nella specie, come esposto nella parte in fatto, la società -OMISSIS-(dante causa della ricorrente), in data 22 maggio 2006, aveva stipulato, con l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, la convenzione n. -OMISSIS-, la quale aveva ad oggetto la concessione, per il periodo di 99 anni, di una zona del demanio marittima, estesa mq 501.698,04, di cui mq 252.000 di specchio acqueo, per la realizzazione, in contrada -OMISSIS- a -OMISSIS-, di un porto turistico, denominato “-OMISSIS-”.

L’art. 11 di tale convenzione prevedeva che la concessionaria diveniva proprietaria superficiaria esclusiva, ai sensi dell’art. 952 c.c., delle opere, che sarebbero state realizzate sulle banchine e sulle aree di terra in conformità al progetto presentato e alle sue eventuali varianti, e che poteva trasferirne la proprietà, costituire sulle stesse diritti reali (anche di garanzia) ai sensi dell’art. 41 del codice della navigazione, locarle o cederle in uso a terzi, dando comunicazione dei nominativi all’Amministrazione regionale.

Prevedeva, altresì, l’obbligo d’inserire in tutti gli atti di trasferimento la seguente clausola “ le parti dichiarano di conoscere l’atto di C.D.M. e di accertarne espressamente – e senza alcuna riserva – tutte le condizioni ed i patti in esso contenuti ”.

Il successivo art. 12 prevedeva, inoltre, che, nei casi previsti dall’art. 47 del codice della navigazione, l’Amministrazione dichiarava decaduto il concessionario e le opere complete di accessori e pertinenze rimanevano in proprietà del demanio pubblico marittimo.

In attuazione dell’art. 11, la concessionaria, nelle date del 13 ottobre 2011 e 18 luglio 2012

29 dicembre 2011, aveva stipulato con la ricorrente due compravendite, aventi ad oggetto il trasferimento, per un periodo pari a quello della concessione, della proprietà superficiaria di due immobili.

Non aveva, però, dato nessuna comunicazione all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, il quale aveva già più volte contestato il mancato pagamento del canone, prospettando la possibilità della declaratoria di decadenza ex art. 47 del codice della navigazione.

A ben vedere, come correttamente rilevato dall’Avvocatura dello Stato, il ricorrente, in quanto cessionario della titolare del rapporto concessorio, non era parte della concessione e non ha, pertanto, legittimazione attiva all’impugnativa della declaratoria di decadenza.

Al fine di tutelare la propria posizione giuridica avrebbe, infatti, dovuto attivare i rimedi civilistici o dispiegare un intervento ad adiuvandum nella causa promossa dalla concessionaria.

Il ricorso deve, conseguentemente essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva.

Si ritiene opportuno compensare le spese avuto riguardo alla complessità delle questioni affrontate.

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