TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-09-04, n. 202400388

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-09-04, n. 202400388
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202400388
Data del deposito : 4 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/09/2024

N. 00388/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00081/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso per riassunzione contraddistinto col numero di registro generale 81 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, titolare dell’omonima impresa agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati G M e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale l’AGEA ha sospeso, ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ogni determinazione di pagamento dei contributi europei richiesti dall’impresa ricorrente;

- dei provvedimenti, non conosciuti, con i quali l’AGEA ha apposto l’anomalia D-12, inerente alle erogazioni PAC e PSR, sulle domande di pagamento e l’anomalia SRR-36, inerente alle erogazioni concesse dal -OMISSIS- per la realizzazione di investimenti produttivi;

- della scheda di controllo Protocollo AGEA.-OMISSIS-;

- degli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti;

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale l’AGEA ha accertato in via definitiva la sussistenza di un credito nei confronti dell’impresa ricorrente, pari a € -OMISSIS-, per indebita percezione dei contributi erogati per il settore Domanda Unica, campagne 2020 e 2021, e per la Misura 13 del

PSR

Abruzzo, campagna 2021;

- della nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale l’AGEA ha comunicato la chiusura dell’istruttoria amministrativa;

- del provvedimento di iscrizione del debito all’interno del registro debitori;

- di qualunque atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 la dott.ssa R P;

Uditi per il ricorrente l’avvocato G M e per l’AGEA il procuratore dello Stato Alessandro Imperia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. In data 24 marzo 2021 il Comune di Lucoli ha approvato l’avviso pubblico, approvato con deliberazione di Giunta n. 13 del 23 marzo 2021, per l’assegnazione in concessione, a titolo oneroso, dei terreni del demanio civico ad uso pascolivo, suddivisi in sette lotti, per la stagione 2021/2022.

Con determinazione n. -OMISSIS- del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, il Comune di Lucoli ha assegnato in concessione d’uso i terreni dei lotti -OMISSIS-all’associazione temporanea di imprese con mandataria l’Azienda Agricola -OMISSIS-(d’ora in avanti solo -OMISSIS-), alla quale ha aderito, in qualità di mandante, l’impresa agricola -OMISSIS-.

In data -OMISSIS- l’-OMISSIS- ha sottoscritto con il Comune di Lucoli i contratti di concessione dei terreni dei lotti -OMISSIS-, con efficacia dal -OMISSIS-

In forza dei predetti contratti di concessione, l’-OMISSIS- ha assegnato alla mandante impresa agricola -OMISSIS- i terreni contraddistinti al foglio -OMISSIS-) nonché i terreni contraddistinti al foglio -OMISSIS-), per l’esercizio del diritto di pascolo limitato al periodo compreso tra il -OMISSIS-.

L’impresa agricola -OMISSIS- ha presentato all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) la Domanda Unica di pagamento, ai sensi del regolamento UE n. 1307/2013, per la campagna di aiuti

PAC

2021 nonché la domanda di aiuto, ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013, per la campagna di aiuti

PSR

Abruzzo 2021, relativamente alla Misura 13, nelle quali ha dichiarato la disponibilità delle particelle di terreno, in forza della partecipazione all’-OMISSIS-.

In data -OMISSIS- l’AGEA ha adottato, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, un provvedimento di sospensione dei procedimenti avviati per l’erogazione degli aiuti PAC e PSR richiesti per l’anno 2021 dall’impresa agricola -OMISSIS-.

Il provvedimento cautelare è stato assunto a seguito della determinazione n. -OMISSIS-, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Lucoli ha preso atto della risoluzione di diritto dei contratti di concessione dei terreni di cui ai lotti -OMISSIS-, ai sensi degli articoli 91, 92 e 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché degli articoli 7 e 8 dei medesimi contratti, a causa dell’informativa interdittiva antimafia adottata in data-OMISSIS- dalla Prefettura dell’Aquila nei confronti dell’impresa mandataria dell’-OMISSIS-.

L’AGEA ha pertanto ritenuto che la sopravvenuta risoluzione dei contratti di concessione dei terreni determinasse l’inidoneità del titolo di conduzione dei terreni, indicati dall’impresa agricola -OMISSIS- quali superfici ammissibili per ottenere i contributi agricoli.



1.1. L’impresa agricola -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il provvedimento di sospensione dei procedimenti di erogazione per la campagna di aiuti 2021 e gli atti ad esso presupposti.

Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione V, ha respinto la domanda cautelare proposta dall’impresa agricola -OMISSIS-.

Con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, impugnato con ricorso per motivi aggiunti, l’AGEA ha accertato in via definitiva la sussistenza di un credito nei confronti dell’impresa agricola -OMISSIS-, pari a euro -OMISSIS-, per l’indebita percezione dei contributi erogati per il settore Domanda Unica, campagne 2020 e 2021, e per la Misura 13 del

PSR

Abruzzo, per la campagna 2021.

Con nota prot. n. -OMISSIS-, anch’essa impugnata con ricorso per i motivi aggiunti, l’AGEA ha comunicato l’accertamento definitivo del proprio credito all’impresa agricola -OMISSIS-, intimandole la restituzione della somma indebitamente percepita entro il termine di sessanta giorni.

Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione V, ha respinto la domanda cautelare proposta dall’impresa agricola -OMISSIS-.

Con sentenza n. -OMISSIS-, confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione V ter, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a decidere sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti proposti dall’impresa agricola -OMISSIS-, indicando quale giudice competente il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo.



1.2. Con il presente ricorso, notificato il 23 febbraio 2024 e depositato il 5 marzo 2024, l’impresa agricola -OMISSIS- ha riassunto dinanzi a questo Tribunale la causa proposta dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.



1.2.1. L’impresa ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione della loro efficacia, del provvedimento cautelare adottato dall’AGEA in data -OMISSIS- e degli atti ad esso presupposti, per i seguenti motivi:

a) illegittimità costituzionale dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il quale esorbiterebbe dai principi e dai criteri direttivi fissati dagli articoli 7 e 8 della legge delega 5 marzo 2001, n. 77 (primo motivo del ricorso introduttivo);

b) violazione e falsa applicazione dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, sviamento di potere, violazione dei principi di proporzionalità, del giusto procedimento e di buona fede, insussistenza del presupposto individuato dall’AGEA dell’inidoneità del titolo di conduzione dei terreni (secondo motivo del ricorso introduttivo);

c) violazione e falsa applicazione dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, del regolamento UE n. 1306/2013, del regolamento delegato UE n. 640/2014, del regolamento di esecuzione UE n. 809/2014 e delle istruzioni operative AGEA n. 20 del 3 marzo 2022, difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, sviamento di potere, violazione del principio di proporzionalità e carenza dei presupposti applicativi, sostanziali e procedurali, del provvedimento cautelare (terzo motivo del ricorso introduttivo).

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