TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-12-19, n. 202300977

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-12-19, n. 202300977
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300977
Data del deposito : 19 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2023

N. 00977/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00006/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Cagliari, Ministero dell'Interno e Questura di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante n. 23;

per l'annullamento:

- del provvedimento adottato dalla Questura di -OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS-, notificato il 10.8.2022, con il quale si rigetta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno numero istanza -OMISSIS- presentata in data 24.3.2017 e si intima il rilascio del territorio italiano entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Cagliari, del Ministero dell'Interno e della Questura di Cagliari.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2023 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. -OMISSIS-, cittadino libico, ha fatto ingresso in Italia nel 2011, presentando istanza di protezione internazionale presso la Questura di -OMISSIS- e ottenendo dalla competente Commissione Territoriale il riconoscimento dei presupposti per la protezione sussidiaria, con il conseguente rilascio in suo favore, da parte della Questura di -OMISSIS-, del permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria, poi rinnovato sino al 4 luglio 2023 unitamente a quello del coniuge e del figlio minore a carico.

In data 4 gennaio 2019 l’interessato ha ricevuto dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo comunicazione dell’’intervenuto avvio del procedimento per la cessazione della protezione sussidiaria, per avere egli soggiornato nel paese di origine.

In data 19 febbraio 2020 il sig. -OMISSIS- ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per stranieri soggiornanti di lungo periodo titolari di protezione internazionale ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis del D.lgs 286/98.

In data 3 luglio 2020 l’interessato è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti della stessa, mentre in data 27 ottobre 2020 il Tribunale per i Minorenni del -OMISSIS- gli ha vietato la coabitazione e l’avvicinamento al figlio minore, autorizzando solo incontri controllati con lo stesso.

Dopo essersi trasferito presso il Comune di -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- ha rinunciato alla precedente istanza di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo presentata alla Questura di -OMISSIS- e in data 18 ottobre 2021 ha presentato la medesima alla Questura di Cagliari.

In data 20 dicembre 2021 quest’ultima gli ha comunicato l’esistenza di motivi ostativi per la mancata allegazione di elementi in grado di comprovare la disponibilità di un reddito sufficiente.

Con memorie del 29 dicembre 2021 il sig. -OMISSIS-, tramite il proprio difensore, ha comunicato alla Questura di poter disporre di una giacenza bancaria di euro 36.500 e di una rendita mensile di euro 2.000 stabilmente corrispostagli dal fratello, allegando copia di un vaglia postale e del proprio estratto conto aggiornato al settembre 2019.

Con il provvedimento in epigrafe descritto la Questura di Cagliari, notificato il 16 giugno 2022, ha, però, definitivamente respinto la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per mancata dimostrazione di un reddito adeguato al soggiorno in Italia, sul presupposto che quella sopra descritta non sia una stabile forma di reddito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998.

Con ricorso depositato il 4 luglio 2022 quest’ultimo ha impugnato innanzi al Tribunale di Cagliari il decreto sopra descritto, ma con ordinanza 7 novembre 2022, n. 483, il Tribunale di Cagliari ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio l’interessato ha riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale, ribadendo la richiesta di annullamento del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, sulla base di censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, opponendosi all’accoglimento del gravame ed eccependone la tardività.

Alla pubblica udienza del 29 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’infondatezza del ricorso nel merito consente al Collegio di prescindere dall’esame dell’eccezione di tardività sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente

Certamente infondata è la prima censura, con cui il ricorrente si duole della mancata traduzione dell’atto impugnato in lingua a lui nota, sia perché potrebbe essere questa, a tutto voler concedere, una causa di irregolarità dell’atto contestato, come tale capace di giustificare soltanto una rimessione in termini per la presentazione del ricorso, sia perché, comunque, la permanenza decennale del ricorrente sul territorio nazionale rende inverosimile l’assunto della sua ignoranza della lingua italiana, vieppiù smentito dalla stessa presentazione del ricorso e delle memorie difensive endoprocedimentali (vedi narrativa).

Con il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili, il ricorrente denuncia difetto di istruttoria e motivazione per averlo l’Amministrazione resistente ritenuto sprovvisto del reddito sufficiente per soggiornare in Italia senza tenere conto di elementi che deporrebbero in senso opposto, in specie la patologia (diabete di tipo 1) che gli impedisce di lavorare e il rilevante contributo economico che ha sempre ricevuto dai propri familiari sin dal 2009 -quando fece ingresso in Italia per sottoporsi a intervento chirurgico presso l’Ospedale -OMISSIS- di -OMISSIS-- cioè una rendita mensile di 2.000 euro che ha gli ha permesso di conseguire una giacenza bancaria di circa 36.000. Né potrebbe condividersi l’assunto della resistente relativo all’incompatibilità tra questa forma di contributo economico e quanto richiesto dall’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, in quanto non supportato dal tenore testuale e dal significato sostanziale di tale previsione normativa.

Dette censure non son condivisibili.

L’art. 29, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 286/1998, richiamato dall'art. 9, comma 1, esige per il rilascio del titolo “un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere…” .

L’utilizzo normativo del termine “reddito” evidenzia l’intento del legislatore di esigere la remunerazione monetaria di un’attività lavorativa ovvero dell’utilizzo di un bene o capitale. Questo anche alla luce della ratio che caratterizza la disciplina ora in esame, che è quella di consentire il soggiorno in Italia solo a stranieri in grado di mantenersi autonomamente e stabilmente, così da scongiurare il rischio che la loro presenza degli stessi gravi sulla condizione economica generale del Paese. Ciò vale, tanto più, a fronte della richiesta di un titolo di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, la quale, instaurando un legame di durata dello straniero con il territorio nazionale, esige una piena affidabilità sulla sua capacità di mantenersi, il che certamente non può dirsi nei confronti di un soggetto, quale il ricorrente, che per sua stessa ammissione non ha alcuna capacità di lavoro. Del resto le elargizioni che lo steso riceve dal fratello, prospettate dallo stesso ricorrente in termini di liberalità, sono evidentemente prive di alcuna garanzia di stabilità, per cui non sono ragionevolmente annoverabili tra le fonti di reddito rilevanti ai fini del soggiorno sul territorio nazionale.

Né, infine, depongono in senso opposto le ulteriori circostanze richiamate in ricorso, quali i legami familiari e le condizioni di salute dell’interessato, sia perché quest’ultimo non vi ha ricollegato alcuna specifica censura sia perché le stesse potrebbero, se del caso, essere poste a base della richiesta di un titolo di soggiorno diverso da quello di cui si discute nella presente sede.

Con il terzo motivo parte ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra la decisione contestata e la sua motivazione, nella parte in cui si rileva che non esistono motivi ostativi per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi sussidiari.

La censura è infondata semplicemente perché il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo si fonda su presupposti completamente diversi da quelli richiesti ai fini del titolo di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria, per cui non esiste alcuna contraddittorietà tra rigetto del primo e rilievi favorevoli sulla spettanza del secondo, difatti poi concesso dall’Autorità competente.

Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio e poiché il ricorrente è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio gli onorari del suo Difensore verranno liquidati con separato provvedimento, all'esito della presentazione della parcella da parte del medesimo.

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