TAR Palermo, sez. I, sentenza 2019-09-23, n. 201902229

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2019-09-23, n. 201902229
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201902229
Data del deposito : 23 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2019

N. 02229/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00001/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F G, R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Miceli in Palermo, corso Alberto Amedeo 196;

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S L M, A D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S L M in Palermo, via dei Biscottari 17;

nei confronti

-OMISSIS- S.r.l. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo :

- del provvedimento prot. 20940 del 29/11/2017, notificato a mezzo PEC in pari data, con il quale il Capo Settore IV, responsabile SUAP, dr. -OMISSIS-, ha rigettato l'istanza AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) presentata dal ricorrente in data 11/09/2017, quale rappresentante legale della costituenda -OMISSIS-, per la lavorazione dei -OMISSIS-, della quale è comproprietario e possessore, in ragione di una mancanza di materiale disponibilità del bene immobile oggetto dell'istanza AUA da parte del ricorrente.

Nonché, ove e per quanto occorra, delle note sotto riportate, collegate al provvedimento di rigetto del 29/11/2017:

- della nota prot.16987 del 4/10/17 nella quale il responsabile dell'Ufficio SUAP del -OMISSIS- ha invitato il ricorrente a depositare apposito atto in cui si evinceva l'effettivo rilascio dell'immobile da parte della srl -OMISSIS- e contestuale disponibilità;

- della nota prot. 18435 del 24/10/2017 nella quale il Responsabile SUAP chiedeva alla s.r.l. -OMISSIS-, estranea alla pratica di richiesta AUA, di far pervenire una dichiarazione sostitutiva sull'effettiva disponibilità dell'immobile da parte della suddetta ditta;

- della nota prot. N.19133 del 6/11/17 nella quale il responsabile SUAP invitava nuovamente la s.r.l. -OMISSIS- di far pervenire una dichiarazione sostitutiva sull'effettiva disponibilità dell'immobile a mezzo apposito modello di dichiarazione sostitutiva;

- della comunicazione prot. N.20956 del 29/11/2017, nella quale il Responsabile SUAP, a seguito di richiesta di accesso agli atti amministrativi da parte del ricorrente, ha informato un cointeressato, s.r.l. -OMISSIS-, a presentare eventuale “opposizione” ex art. 22 L.07/08/1990 n.241 e art. 3 DPR 184/06.

- di tutti gli atti presupposti, ivi compresi gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e conseguenziali ivi compresa la comunicazione prot. N.21064 del 30/11/2017, con la quale il responsabile SUAP, dott. -OMISSIS-, e il responsabile del settore urbanistica, geom. -OMISSIS-, in riscontro all'atto di diffida del 28/11/2017 del sottoscritto avvocato, comunicava di aver posto a conoscenza del ricorrente gli atti prodotti dalla -OMISSIS- srl, nonché di avere il rappresentante della ditta -OMISSIS- srl formulato idonea istanza di accesso agli atti e di averne, il SUAP, dato comunicazione al ricorrente ex art. 22 ss L. 241/90.

quanto ai motivi aggiunti presentati in data 23/2/2018 :

degli atti trasmessi a mezzo pec il 22/12/2017 dal SUAP del -OMISSIS- , di seguito riportati:

- nota dei legali della società -OMISSIS- srl del 26/09/2017, acquisita al protocollo dell'ente al n.16838 del 3/10/2017;

- nota dell'amministratore della -OMISSIS-, sig. -OMISSIS-, del 30/10/2017 e acquisita al protocollo dell'Ente al n. 18657

-nota dell'-OMISSIS- e acquisita al protocollo dell'Ente al n. 19591 il 13/11/2017;

-nota a firma del sig. -OMISSIS-, nella suddetta qualità, titolata “Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” del 22/11/2017 e acquisita al protocollo dell'Ente al n. 20227;

-nonché degli atti ad essi presupposti, già impugnati col ricorso principale, nel quale il ricorrente si riservò di impugnare atti e documenti non trasmessi dall'Ufficio e quindi ancora non conosciuti, finalizzati all'annullamento del provvedimento prot. 20940 del 29/11/2017, notificato a mezzo PEC in pari data, con il quale il Capo Settore IV, responsabile SUAP, dr. -OMISSIS-, ha rigettato l'istanza AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) presentata dal ricorrente in data 11/09/2017.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-sulla domanda cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2019 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente -OMISSIS-, che con il ricorso introduttivo agisce nella qualità di futuro legale rappresentante della costituenda s.r.l. -OMISSIS-, impugna il provvedimento prot. n. 20940 del 29.11.2017, con cui il Responsabile del IV settore del -OMISSIS- - Responsabile dell’ufficio SUAP – ha rigettato l’istanza A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) presentata in data 11.09.2017 dallo stesso -OMISSIS-, nella predetta qualità di rappresentante della costituenda s.r.l. -OMISSIS-, -OMISSIS-.

Il provvedimento impugnato è motivato dall’Amministrazione comunale in ragione della mancanza della materiale disponibilità del bene immobile, oggetto dell’istanza, da parte del ricorrente.

Quest’ultimo deduce, diversamente, di esserne comproprietario e di averne la materiale disponibilità, ricostruendo in punto di fatto e di diritto le questioni relative al contratto di comodato d’uso già sottoscritto con la precedente comodataria -OMISSIS-. a r.l. che, a sua volta, con il consenso della proprietà, aveva sottoscritto altro contratto di comodato con la soc. -OMISSIS-

s.r.l..

Parte ricorrente espone quindi come quest’ultima società avrebbe illegittimamente stipulato a sua volta, “all’insaputa del ricorrente”, due contratti di locazione con la società -OMISSIS-: per le inadempienze contrattuali poste in essere dalla -OMISSIS-, esisterebbe un contenzioso presso il Tribunale Civile di Palermo.

Viene quindi prospettato che:

- la soc. -OMISSIS-, in virtù del contratto di fitto arbitrariamente ed illegittimamente stipulato senza titolo dalla soc. -OMISSIS-, ha in precedenza inoltrato allo sportello SUAP di -OMISSIS-una richiesta di AUA, poi rinunciata a seguito della notifica da parte del ricorrente (inoltrata anche alla -OMISSIS- srl.) per il rilascio del bene;

- il ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dal -OMISSIS-, è rientrato nel possesso dell’immobile, del quale è comproprietario, dove ha interesse a svolgere l’attività per la quale è stata presentata la domanda di AUA.

Ciò premesso, il ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati atteso che, ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. 59/2013, il -OMISSIS-, Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), in luogo del rigetto della domanda, avrebbe dovuto obbligatoriamente ed unicamente trasmettere la predetta istanza all’Autorità competente, ossia il Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Trapani.

Il ricorrente contesta quindi che l’Amministrazione comunale, SUAP, si sia illegittimamente sottratta a tale obbligo, malgrado le lettere di sollecito rimesse a mezzo PEC del 28/09/2017, acquisita con prot.n. 16575 e n. 16576 del 29/09/2017: la stessa Amministrazione, prima dell’impugnato diniego, si è limita a richiedere al ricorrente (con nota del 04/10/2017) ulteriore documentazione comprovante l’effettiva disponibilità materiale del bene atteso il ricevimento di una nota/diffida in senso opposto fatta pervenire dalla -OMISSIS- s.r.l..

Il sig. -OMISSIS- espone quindi ai aver replicato con Pec del 16/10/2017, prot n.17754 del 17/10/2017, precisando al contempo (previa documentazione allegata, ivi compresa dichiarazione ex d.P.R. 445/2000) di aver ottenuto la restituzione del bene da parte dell’ex comodatario, chiedendo altresì copia degli scritti e documenti inviati dalla -OMISSIS- srl al fine di conoscerne il contenuto e fattivamente contestarli.

Senza riscontrare detta richiesta, il SUAP del -OMISSIS- sollecitava, diversamente, la ditta -OMISSIS- srl a rendere una dichiarazione sostitutiva sulla riferita disponibilità del bene.

A seguito dei solleciti di parte, sopraggiungeva invece il provvedimento impugnato con cui il -OMISSIS- ha rigettato l’istanza per il rilascio dell’AUA con la seguente motivazione: “non inequivocabilmente chiara la disponibilità del bene su cui insisterà l’attività produttiva e ciò inficia l’avvio della stessa per mancanza di un elemento formale indispensabile per attestarne la correttezza”.

Seguiva una istanza di revoca del provvedimento di rigetto e contestuale richiesta di trasmissione della relativa pratica al Libero Consorzio Comunale della provincia di Trapani, e la successiva nota del SUAP anch'essa impugnato quale atto collegato e conseguenziale.

Avverso il provvedimento di rigetto e gli ulteriori in epigrafe indicati è stato quindi proposto il presente ricorso, affidato alle seguenti censure:

1) Violazione di legge ex d.P.R. 59/2013, eccesso di potere, errore di fatto;

2) Violazione del giusto procedimento, violazione di legge ed eccesso di potere, carenza di legittimazione attiva, errore di fatto e difetto di istruttoria.

Con detto ricorso è altresì formulata, sub 3), domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 2 bis. L. 241/90, come introdotto dalla L. 68/2009.

Resiste il -OMISSIS- deducendo in primo luogo, a confutazione delle prospettazioni di parte avversa:

-come fosse rimasta non efficacemente riscontrata e documentata la labiale affermazione dell’interessato in ordine all’effettiva disponibilità del bene, atteso che -a fronte della richiesta (nota prot. 16897 del 04/10/2017) di produrre un atto attestante l’effettivo rilascio dell’immobile da parte del precedente accomodatario (da cui ricavare prova certa del rientro del bene nella effettiva disponibilità del soggetto istante)- il sig. -OMISSIS-aveva fatto pervenire unicamente copia di atto di diffida stragiudiziale con allegata dichiarazione sostitutiva sulla disponibilità degli immobili di che trattasi;

-che in data 24.10.2017, con nota prot. n. 18251, i legali dell’-OMISSIS- s.r.l. avevano invece ribadito che la ditta da loro rappresentata era l’unica ad avere l’esclusiva disponibilità del sito di via -OMISSIS-, che aveva concesso in comodato, con il consenso esplicito di tutti i proprietari dell’immobile, il compendio immobiliare di cui in contestazione – era ancora efficace, e che la

-OMISSIS- s.r.l. aveva incardinato dinanzi al Tribunale Civile di Palermo un giudizio (R.G. 1847/2017) proprio al fine di far accertare e dichiarare la validità del contratto di comodato e l’obbligo di conferimento in conto capitale dell’azienda e degli immobili in favore della società.

In punto di diritto, il -OMISSIS- preliminarmente eccepisce:

-l’inammissibilità, l’irricevibilità e l’improcedibilità del ricorso per mancato conferimento della procura alle liti da parte del Sig. -OMISSIS- nella qualità di futuro rappresentante legale della costituenda “-OMISSIS-.”, l’assenza di personalità giuridica e la carenza di legittimazione ad agire del ricorrente (che non agisce in nome proprio ma, appunto, unicamente nella predetta qualità distonicamente dalla procura rilasciata, invece, da -OMISSIS- -OMISSIS- in nome proprio);

-l’inammissibilità, l’irricevibilità ed improcedibilità del ricorso per prestata acquiescenza e per contraddittorio disintegro, non essendo stato intimato il controinteressato in violazione di quanto statuito dall’art. 41, comma 2, c.p.a..

Nel merito ne ha chiesto comunque il rigetto, ivi compresa la domanda risarcitoria, con vittoria di spese.

Con ordinanza n. -OMISSIS-la domanda cautelare è stata rigettata ed in seguito riformata dal C.G.A. con ord. n. 209/208, su appello cautelare di parte, ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di discussione del ricorso.

Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 23/02/2018, il ricorrente (questa volta in proprio ed anche n.q. di futuro legale rappresentante della costituenda -OMISSIS- s.r.l.) impugna gli atti trasmessi dal SUAP del -OMISSIS- al difensore del ricorrente (a seguito della diffida del 27/11/2017) come riportati in epigrafe.

Nel predetto ricorso per motivi aggiunti, intimato anche contro la -OMISSIS- s.r.l. (non costituita in giudizio), il ricorrente articola le seguenti censure:

1) Violazione del giusto procedimento per illegittimo accesso agli atti da parte di un terzo estraneo, ex art 22 L. 241/90;

2) Eccesso di potere per carenza/erronea motivazione sulla “disponibilità del bene”.

In prossimità della pubblica udienza di trattazione, il -OMISSIS- ha depositato la memoria del 27/12/2018 insistendo e rimodulando le eccezioni già formulate, ribadendo per il rigetto anche nel merito del ricorso.

Con memoria del 04/01/2019 il ricorrente ha concluso per l’accoglimento.

Il -OMISSIS- ha replicato con memoria del 18/01/2019.

Alla pubblica udienza dell’08 febbraio 2019 il ricorso è stato assunto in decisione, presenti i procuratori delle parti costituite, come da verbale.

Ritiene il Collegio di poter prescindere dalle eccezioni in rito formulate dal -OMISSIS- stante l’infondatezza nel merito del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti, nei termini d’appresso precisati e ferme restando gli ulteriori rilievi in rito sui medesimi motivi aggiunti in ragione della natura “non provvedimentale” degli atti impugnati.

Entrambi i profili di doglianza, articolati nel ricorso introduttivo, possono essere contestualmente scrutinati per evidente omogeneità e connessione: dette censure vanno disattese, in quanto infondate, per le considerazioni che seguono.

Andando con ordine, la questione sostanziale sottesa al presente ricorso attiene, funditus, alla contestata legittimità del provvedimento con cui lo Sportello Unico Attività Produttive del -OMISSIS- ha rigettato la domanda di parte, tesa ad attenere l’AUA per l’avvio di una attività di lavorazione di rifiuti inerti non pericolosi sul terreno in narrativa indicato.

Ad avviso del ricorrente, il -OMISSIS- – SUAP – avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere la relativa domanda corredata dalla documentazione necessaria all’Amministrazione competente alla valutazione nel merito della pretesa: ossia il Libero Consorzio dei Comuni della (ex) provincia di Trapani, cui spetta per legge l’emanazione del provvedimento finale.

L’assunto non è condivisibile.

In primo luogo, in relazione alla peculiarità del procedimento per il rilascio dell’AUA, si osserva quanto segue.

L’art. 4 del d.P.R. 59/2013, nei suoi primi tre commi, così prevede:

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è presentata al SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorità competente e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.

2. Qualora l'autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente, l'istanza è archiviata, fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare;
in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga.

Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, il ruolo dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune presso cui la domanda è presentata, ferma restando la competenza della differente Amministrazione di “ area vasta ” ( id est : il Libero Consorzio dei Comuni, già provincia regionale) sul merito della relativa istanza, non può essere relegato a vacuo smistatore delle domande pervenute, negandosi allo SUAP la competenza e titolarità ad esercitate una preventiva sommaria istruttoria sulla completezza della documentazione necessaria a corredo della stessa domanda ovvero sulla legittimazione in concreto del richiedente a proporla.

Ritiene il Collegio di poter condividere con il Comune resistente che l’obbligo alla trasmissione dell’istanza alla ex Provincia sussista e venga in rilievo laddove, ad un primo esame, la domanda risulti corredata da tutti i documenti, dichiarazioni ed attestazioni utili al relativo scrutinio nel merito.

Nel caso qui in trattazione, stante la contraddittorietà delle attestazioni del soggetto richiedente (qualificatosi come legale rappresentante della costituenda-OMISSIS- s.r.l., né costituita, né iscritta al relativo registro) rispetto a quelle già note al medesimo Comune (sulla vigenza di un contratto di comodato d’uso e disponibilità del bene in capo al comodante -OMISSIS- srl) correttamente il SUAP del -OMISSIS-, nell’ambito della prima sommaria analisi sulla completezza della domanda e sulla documentazione allegata (con peculiare riferimento alla legittimazione del richiedente in ordine al bene rispetto al quale l’istanza è stata presentata) ha ritenuto la medesima istanza non conforme e non completa sollecitando il richiedente a comprovare l’effettiva disponibilità dell’area.

Ed invero le argomentazioni di parte ricorrente non risultano idonee a revocare in dubbio quanto ex adverso sostenuto dal -OMISSIS-. Il ricorrente Sig. -OMISSIS- e gli altri familiari comproprietari negli ultimi anni non hanno avuto l’effettiva disponibilità dell’area, oggetto di differenti contratti di comodato d’uso: il -OMISSIS- ha correttamente ritenuto che la parte comodante della -OMISSIS- s.r.l. non è né il Sig. -OMISSIS-, né gli altri comproprietari, bensì la Sig.ra -OMISSIS-– alla quale il ricorrente e rispettivi congiunti avevano concesso l’area in comodato. Sulla scorta del comodato originario in parola, la Sig.ra -OMISSIS- aveva infatti concesso a sua volta gli immobili alla -OMISSIS- s.r.l. con atto di comodato (registrato) del 17.05.2016 sottoscritto, altresì, dall’odierno ricorrente per accettazione ed espresso consenso. Detto contratto di comodato prevedeva espressamente la facoltà della comodataria -OMISSIS- s.r.l. di stipulare a sua volta nuovi contratti di affitto d’uso dell’area oggetto del contratto, come si ricava dalla documentazione in atti (allegato n. 8 della produzione di parte del 2/01/2018, pag. 5). Per quanto rileva in questa sede, quindi, trova riscontro documentale quanto sostenuto dal -OMISSIS-: il contratto di locazione a sua volta sottoscritto dalla -OMISSIS- s.r.l. con la ditta -OMISSIS- s.r.l. trovava fondamento in una apposita facoltà prevista nel relativo titolo. Quindi, anche in presenza della cessata la locazione i beni già concessi alla -OMISSIS-, correttamente il -OMISSIS- ha dedotto che gli stessi –in essenza di ulteriori elementi non forniti dal ricorrente- fossero tornati nella piena disponibilità della -OMISSIS- s.r.l., unica e legittima comodataria (in virtù del precedente contratto sottoscritto con la -OMISSIS-) della area sita in c.da -OMISSIS-in virtù del contratto registrato del 17.05.2016.

In presenza di una domanda per il rilascio dell’AUA da parte di un soggetto che non ha dimostrato in concreto l’effettiva disponibilità dell’area per la quale l’autorizzazione era richiesta, correttamente il SUAP, nell’esercizio del proprio ruolo procedimentale sulla prima sommaria e necessitata delibazione sulla completezza della domanda e dei relativi presupposti, l’ha ritenuta non completa con conseguente rigetto della medesima.

Il -OMISSIS- si è trovato, come dedotto dall’ente locale, al centro di una disputa intercorrente tra vari soggetti privati che hanno rivendicato il possesso, ovvero l’effettiva disponibilità giuridica e materiale, dell’area oggetto della richiesta di autorizzazione unica ambientale.

Nessun “abuso” o eccesso di potere è quindi riscontrabile nella richiesta avanzata dal Comune di documentati chiarimenti sulla effettiva disponibilità dell’area, quale presupposto prodromico al proseguo dell’istruttoria sulla domanda di che trattasi, attesa la presenza di dichiarazioni contrastanti delle parti in causa.

Dal momento che sia il Sig. -OMISSIS- che il legale rappresentante della -OMISSIS- s.r.l. - con dichiarazione sostitutiva - avevano asserito entrambi di avere la concreta e piena disponibilità dell’area sita in -OMISSIS-.

Il -OMISSIS-, posto nella sfavorevole condizione di non potere determinare la effettiva veridicità delle dichiarazioni contrastanti rese (con dichiarazioni sostitutive) rispettivamente dal Sig. -OMISSIS- e dal legale rappresentante della -OMISSIS- srl, rappresenta perciò di aver investito della questione la Procura della repubblica segnalando il possibile compimento di reati da parte di uno dei soggetti protagonisti della vicenda che ci occupa, facendone per altro menzione nel provvedimento di rigetto.

In altri termini, nel caso in esame non è riscontrabile nessuna carenza di istruttoria, stante la corretta valutazione dei fatti ad opera del -OMISSIS- che, in ottemperanza delle disposizioni che disciplinano la materia, ha legittimamente adottato il rigetto dell’istanza A.U.A. di cui in contestazione in assenza di idonea prova documentale da parte del richiedente, quantunque comproprietario, sulla effettiva disponibilità dell’area già oggetto di contratto di comodato d’uso a soggetti terzi che, a loro volta, ne hanno rivendicano il possesso attuale.

In relazione al ricorso per motivi aggiunti, deve in primo luogo evidenziarsi l’inammissibilità dell’impugnazione delle note e documenti in epigrafe indicati relativi alle note trasmesse al -OMISSIS- dai difensori ovvero dai legali rappresentanti della -OMISSIS- srl: non avendo natura provvedimentale e non provenendo da una pubblica amministrazione, non può essere esperita in questa sede l’azione di annullamento contro atti di una parte privata.

I profili di censura dedotti con i predetti motivi aggiunti possono essere quindi scrutinati quali ulteriori motivi avverso il provvedimento di diniego già impugnato con il ricorso introduttivo.

Anche dette censure, tuttavia, non sono condivisibili e vanno disattese per le considerazioni che seguono.

Con la prima censura dei motivi aggiunti, parte ricorrente contesta la violazione del giusto procedimento per illegittimo accesso agli atti da parte di un terzo estraneo, in asserita violazione dell’art. 22 L. 241/90.

Ad avviso del ricorrente, illegittimamente il SUAP del -OMISSIS- non ha tenuto conto della dichiarazione sostitutiva prodotta dal ricorrente sollecitando la -OMISSIS-, che non aveva presentato alcuna domanda di accesso agli atti, a presentare analoga dichiarazione sostitutiva: illegittimamente, senza averne competenza x art. 4 d.P.R. 59/213, il Comune ha rigettato l’istanza presentata dal Sig. -OMISSIS-.

La tesi non è condivisibile.

Possono richiamarsi le considerazioni già sopra esposte, cui si rinvia, in ordine alla necessità della completezza della domanda e della sussistenza dei necessari presupposti, primo tra tutti quello relativo alla effettiva disponibilità dell’area, ai fini del proseguo dell’istruttoria sulla domanda presentata dalla parte. Nel momento in cui insorgono dei dubbi con riguardo alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute (come nel caso di specie) correttamente il -OMISSIS-, nella propria memoria, richiama il principio secondo cui le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000, sono tenute ad effettuare idonei controlli che si si configurano quale atto dovuto non rimesso alla discrezionalità dell’ente: alla luce delle dichiarazioni trasmesse dai legali dell’-OMISSIS- s.r.l., nonché della medesima documentazione agli atti del Comune (in est: il contratto di comodato tra la Sig.ra -OMISSIS- e la -OMISSIS- s.r.l) contrastanti con quanto dichiarato dal ricorrente, gli accertamenti e sollecitazioni a chiarimento posti in essere dal -OMISSIS- apparivano ed appaiono del tutto opportuni e necessari.

A differenti conclusioni non induce il rilievo di parte secondo cui il provvedimento impugnato violerebbe i canoni motivazionali minimi idonei al rigetto atteso che, in tesi di parte, la -OMISSIS- srl non rivestirebbe in specie un concreto interesse alla questione dedotta in giudizio, assumendo quest’ultima invero la diversa posizione di mera portatrice di un suo interesse indiretto e/o riflesso, relativo alla pendenza di un procedimento civile.

La tesi non persuade, corroborando – semmai – la correttezza dell’agire della P.A. che, indipendentemente dalla sorti del parallelo giudizio civile che investe il rapporto contrattuale, a fronte dalla documentazione contrastante in possesso dello stesso ente e della mancata effettiva prova del soggetto istante di essere ritornato del possesso dell’area in questione, ha ritenuto non proseguibile l’istruttoria sulla relativa istanza.

Anche la seconda censura dei predetti motivi aggiunti è da disattendere.

Nel caso in esame non rileva né la rinuncia della domanda di AUA da parte della -OMISSIS- s.r.l., né l’eventuale rilascio dell’area da parte del predetto conduttore di cui deve ritenersi abbia beneficiato la -OMISSIS- srl (n.q. di comodataria della medesima giusto contratto del 2016 in narrativa richiamato). Né può rilevare in specie la contestazione di parte che la -OMISSIS- srl non sia titolare di alcuna A.U.A., né che mai presentato istanza in tal senso per il suo ottenimento, né che sia inattiva: ciò che viene in rilievo ai fini del proseguo dell’istruttoria sulla domanda di parte ricorrente è la legittimazione alla di una AUA per lo svolgimento di una attività da parte di un soggetto che, ancorché sia anche comproprietario dell’area medesima, agisce nella qualità di legale rappresentante di una costituenda società che non dimostra in concreto di essere nella disponibilità materiale dello stesso bene già condotto da terzi in ragione di un contratto di comodato d’uso.

In conclusione, il ricorso introduttivo è infondato e va rigettato;
il ricorso per motivi aggiunti va in parte dichiarato inammissibile relativamente alla natura non provvedimentale degli atti impugnati, e per la restante parte rigettato.

Quanto precede conduce al rigetto della domanda risarcitoria presentata dal ricorrente ai sensi dell’art.

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