TAR Lecce, sez. I, sentenza 2012-07-12, n. 201201254
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Testo completo
N. 01254/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01518/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1518 del 2011, proposto da:
-OMISSIS- Spa, rappresentata e difesa dagli avv. E G, A V, A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.A V in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. T T C, con domicilio eletto presso l’Ufficio Regionale Contenzioso in Lecce, v.le Aldo Moro 1;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell'Ambiente - Arpa della Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. L M, V T, con domicilio eletto presso il Dip Prov Dap in Lecce ,via Miglietta,2;
Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Azienda Sanitaria Locale Brindisi, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, U.T.G. - Prefettura di Brindisi;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliato ex lege presso la sede di quest’ultima in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del dirigente dell'ufficio inquinamento e grandi impianti della Regione Puglia, area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, servizio rischio industriale protocollo aoo_169 18/10/2011-0001261 recante "impianto di Brindisi -OMISSIS- s.p.a. - sospensione delle attività dello stabilimento ai sensi dell'art. 27 comma 4 del d.lgs. 334/99 e smi";
- della nota di Arpa Puglia protocollo 0046106 del 21 settembre 2011 avente ad oggetto "stabilimento -OMISSIS- s.p.a. di Brindisi, osservazioni relative alla verifica delle prescrizioni impartite allo stabilimento "-OMISSIS- s.p.a. di Brindisi";
- del verbale redatto in data 14 ottobre 2011 in occasione della riunione tra Arpa Puglia e l'ufficio inquinamento e grandi impianti della Regione Puglia, area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, servizio rischio industriale;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Arpa della Puglia e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 aprile 2012 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti A C, A V anche in sostituzione dell’avv. E G, Tiziana Colelli, L M, Giovanni Pedone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- s.p.a. è una società multinazionale operante nel settore farmaceutico presente in Italia con cinque stabilimenti (uno di questi è all’interno del sito industriale di Brindisi), la cui attività, in quanto a rischio di incidente rilevante, ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 334 e alla soggezione agli obblighi prescritti dagli artt. 6 e 7 del citato d.lgs.
In data 10 giugno 2010, nello stabilimento in questione si è verificato un incidente che ha causato la morte di un dipendente e il ferimento di altri quattro.
Tale evento è stato riconosciuto come rilevante dal Ministero Ambiente e Tutela del territorio e del Mare che attivato le procedure di verifica Mars (Major Accident Reporting System).
In data 13 dicembre 2010 l’ARPA Puglia ha avviato una campagna ispettiva presso lo stabilimento in applicazione dell’art. 25 d.lgs. 334/1999, a seguito della quale sono state formulate una serie di raccomandazioni e proposte di prescrizione.
A seguito di ciò la Regione ha adottato la determinazione n. 45 del 2 marzo 2011 con la quale, nel prendere atto del rapporto finale di ispezione di ARPA, ha ordinato alla Sanofi di ottemperare a tutte le raccomandazioni e prescrizioni formulate dalla Commissione Ispettiva demandando ad ARPA il controllo della relativa ottemperanza.
In data 5 luglio 2011, ARPA Puglia ha effettuato una verifica ispettiva per valutare l’adempimento della determinazione n. 45/2011, nel corso della quale, pur prendendosi atto “degli sforzi posti in essere dalla società finalizzati alla migliore implementazione e ottimizzazione del sistema di gestione della sicurezza aziendale”, si evidenziava la mancata ottemperanza a tutte le prescrizioni imposte.
Indi, in data 10 agosto 2011 con atto di diffida ai sensi dell’art. 27 comma 4 del d.lgs. 334/1999 il Dirigente dell’Ufficio Grandi Impianti ha diffidato la Società a porre in essere le misure necessarie ai fini della piena attuazione del SGS ( sistema gestione sicurezza) e della determinazione n. 45/2011, con l’avvertimento, che in caso di mancata ottemperanza, si sarebbe proceduto alla sospensione dell’attività per il tempo necessario all’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni indicate, ai sensi del c.4 art. 27 del d.lgs.334/1999.
Tali atti sono stati impugnati con ricorso n. 1565/2011 deciso in pari data.
Con l’epigrafata ordinanza n. 169 del 18 ottobre 2011 la Regione ha poi disposto la sospensione dell’attività dello stabilimento, per il periodo necessario all’adeguamento dello stesso ai rilievi formulati da ARPA con nota n. 46106 del 21 settembre 2011, con riferimento ai seguenti impianti:
- linea produttiva Spiramicina.
- linea produttiva Rifamicina:Rifamicina 0 – fino alla fase di gestione del BES (brodi esausti strippati);
- equalizzatori, digestori e serbatoi provenienti dalla Rifamicina – 0 e afferenti all’area WWTP.
1.1. Avverso tale atto e agli atti a esso connessi è insorta la ricorrente con il ricorso all’esame deducendo le seguenti censure:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 comma 4 del d.lgs. 334/1999 – Eccesso di potere per sviamento, violazione del principio di proporzionalità, travisamento di fatto, manifesta irragionevolezza e difetto di motivazione.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 comma 4 del d.lgs. 334/1999 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Travisamento di fatto e manifesta irragionevolezza
Nel corso del giudizio si sono costituite la Regione Puglia, l’ARPA e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Nella pubblica udienza del 26 aprile 2012 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
2. Il ricorso è infondato e va respinto.
2.1. Giova una breve ricostruzione della normativa in materia di pericoli di incidente rilevante.
Con la prima Direttiva Seveso (CEE/82/501), recepita in Italia con il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 si sono poste norme di prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero essere causati da determinate attività industriali, limitando le loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente nonchè riducendone quindi il rischio a livelli compatibili, grazie