TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-12-11, n. 200903033

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-12-11, n. 200903033
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200903033
Data del deposito : 11 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01481/2009 REG.RIC.

N. 03033/2009 REG.SEN.

N. 01481/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1481 del 2009, proposto da:
F A, rappresentato e difeso dal prof. avv. A L, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Nicolai n.29;

contro

Comune di Bari in persona del Sindaco p.t.;
Circoscrizione II, San Paolo – S, in persona del Presidente p.t.;
Ufficio Elettorale Centrale in persona del legale rappresentante p.t. e Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Bari alla via Melo n.97;

nei confronti di

A V, S D;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-dell’atto del 17.07.2009 di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere della Circoscrizione Il del Comune di Bari, San Paolo — Stanic, relativo alle votazioni comunali e circoscrizionali dei giorni 6 e 7 giugno 2009, nonché dei risultati elettorali e di ogni altro atto del procedimento elettorale, in parte qua;

-del presupposto verbale delle operazioni dell’ufficio centrale del 16.07.2009 in parte qua;

-dei verbali delle operazioni elettorali di cui alle sezioni nn. 30, 309 e 311 in parte qua;

-di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale ancorchè non conosciuto dal ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Elettorale Centrale, in persona del legale rappresentante p.t.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2009 la dott.ssa G S e uditi per le parti i difensori avv. Ciro Testini, su delega del prof. avv. A L;
l'avv. dello Stato Ines Sisto è presente nelle preliminari e si riporta agli scritti difensivi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.-Con il ricorso in epigrafe il sig. Altamura ha impugnato in parte qua i risultati elettorali e i presupposti verbali relativi alle votazioni comunali e circoscrizionali tenutesi nel comune di Bari nei giorni 6 e 7 giugno 2009.

Più precisamente, il suddetto lamenta irregolarità nelle relative operazioni con particolare riferimento alle sezioni 30, 309 e 311, sia in relazione all’attribuzione dei voti di preferenza rispetto al candidato A V all’interno della stessa lista (ossia la n.16 denominata “Simeone di Cagno Abbrescia”), sia in relazione ai voti rispettivamente assegnati alla lista in questione e alla lista n.21, denominata “PDL”.

Le due distinte censure sono oggetto del primo e del secondo motivo di gravame e superano entrambe la prova di resistenza giacchè –sotto il primo profilo- la differenza di preferenze tra il ricorrente e il candidato V è di appena 7 voti liddove il numero di voti in contestazione è ben più elevato ;
sotto il secondo profilo, un solo voto aggiuntivo alla lista n.16 ovvero la sottrazione di un solo voto alla lista n.21 determinerebbe, in applicazione dell’art.73, comma 8, d.lgs. n.267/2000, l’assegnazione di un seggio ulteriore alla prime delle due menzionate liste, nella quale il ricorrente stesso compare come primo dei non eletti, in danno dell’altra.

Si sono costituiti in giudizio l’Ufficio Elettorale Centrale e il Ministero dell’interno chiedendo che venga dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva poiché organi –neutrali- di garanzia e non portatori di un interesse qualificato alla conservazione dei risultati elettorali.

All’udienza del 25.11.2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.-L’eccezione preliminare è fondata.

Nei giudizi elettorali la pubblica Amministrazione da individuarsi quale parte necessaria del giudizio è l’ente al quale l’elezione si riferisce ed al quale vanno imputati i risultati elettorali, dovendosi invece escludere ogni legittimazione passiva di tipo formale in capo ad enti diversi.

3.-Venendo al merito delle doglianze, se ne deve operare una distinzione.

La prima e la terza delle tre –presunte- irregolarità contestate con il primo motivo di gravame sono supportate dalla sola dichiarazione resa da due elettori, sicchè rispetto a queste non può ritenersi soddisfatto l’onere di allegazione di almeno un principio di prova.

Diversamente deve opinarsi in relazione alla seconda contestazione di cui al primo motivo stesso (attribuzione di n.10 voti sia al candidato A V che alla diversa lista contrassegnata dagli elettori) nonché con riferimento al secondo motivo di ricorso (erronea attribuzione di preferenze alle liste nn.16 e 21, nel primo caso in difetto, nel secondo in eccesso) poiché le dichiarazioni degli elettori risultano in tali casi supportate da incongruenze prima facie riscontrabili nei verbali relativi alle sezioni nn.30, 309 e 311.

Orbene, considerato che costituisce principio pacifico che nei giudizi elettorali l’onere di fornire elementi di prova debba comunque valutarsi con minore rigore, il Collegio ritiene di ravvisare nella fattispecie gli estremi per procedere ad un approfondimento istruttorio.

Più precisamente, ritiene il Collegio che al fine di meglio provvedere, sospesa ogni decisione sul rito, nel merito e sulle spese, sia necessario acquisire dalla Prefettura di Bari le schede elettorali relative alla Sezioni nn.30, 309 e 311 e le relative tabelle di scrutinio da depositare presso la Segreteria della Sezione entro 20 giorni dalla comunicazione della presente.

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