TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-03-04, n. 201602850

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-03-04, n. 201602850
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201602850
Data del deposito : 4 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06522/2015 REG.RIC.

N. 02850/2016 REG.PROV.COLL.

N. 06522/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6522 del 2015, proposto da 2 Biemme Centro Servizi Sas, rappresentata e difesa dall'avv. D V, con domicilio eletto presso D V in Roma, Via Giunio Bazzoni, 3;



contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. T C, domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27;
Città Metropolitana di Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. G A, domiciliata in Roma, Via IV Novembre, 119/A;



per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari,

della Determinazione della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio n. G02035 del 2 marzo 2015 (doc. 1), comunicata alla ricorrente tramite pec il 4 successivo, di revoca dell'autorizzazione alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi del d.m. Finaze 13.9.1999 e del Regolamento Regionale n. 13.8.2012; per quanto occorra, e nei termini descritti in ricorso, del Regolamento Giunta Regionale Lazio n. 13 del 13.8.2012; di ogni atto antecedente, conseguente e comunque connesso, tra cui, per quanto possa occorrere, l'intimazione di pagamento prot. 690089 del 24.10.2014;

e per il risarcimento dei danni

arrecati alla ricorrente dai provvedimenti impugnati e da quelli che dovessero essere successivamente adottati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Città Metropolitana di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2016 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.

la Società ricorrente svolge attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, in forza di autorizzazione temporanea n. 1408/1/1737 del 12.2.1997 e autorizzazione definitiva rilasciata con D.D. n. 334/2002 dalla Provincia di Roma, ai sensi degli artt. 3 e ss. della legge 8.8.1991 n. 264. Ai sensi dell'art. 31, comma 42, della legge 23.12.1998 n. 448, essendo in possesso della predetta autorizzazione ex 1. 264/91, svolge anche attività di riscossione delle tasse automobilistiche.

Il citato articolo 31, comma 42, della legge 23.12.1998 n. 448 stabilisce che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 264/91 possono anche riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27.12.1997 n. 449., il quale delega alle Regioni, con decorrenza 1.1.1999, l'attività di accertamento e riscossione delle tasse automobilistiche, stabilendo che debba essere svolta con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero delle Finanze, disciplinante, tra l'altro, le modalità di collegamento telematico col concessionario e di riversamento delle somme riscosse.

Il Ministero delle Finanze, con d.m. del 13.3.1999 ha dato esecuzione a tali disposizioni normative approvando lo schema di convenzione che regola lo svolgimento del servizio di riscossione da parte dei soggetti autorizzati per conto delle Regioni a statuto ordinario o speciale.

La Società 2 Biemme Centro Servizi S.a.s., già titolare di autorizzazione regionale ex l.n. 264/91, è stata appunto autorizzata a svolgere anche il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche previa adesione alla convenzione citata, approvata con d.m. Finanze del 13.3.1999.

Parte ricorrente ha rilevato che l'articolo 6 della citata convenzione stabilisce le modalità del riversamento alla Regione delle somme riscosse, che avviene tramite addebito automatico (RID) direttamente dal conto corrente del soggetto autorizzato in favore dell'Amministrazione. Il comma 3 del richiamato articolo 6 stabilisce che settimanalmente il soggetto autorizzato deve ricevere dal sistema informatico l'estratto conto delle somme riscosse nella settimana precedente, che devono essere messe a disposizione dell'Amministrazione "entro due giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dell'estratto conto". In sostanza, affinchè il soggetto autorizzato possa avere esatta contezza delle somme incassate a titolo di riscossione delle tasse automobilistiche e, conseguentemente, garantire la provvista per il riversamento automatico previsto dalla norma, occorre che, preventivamente e con cadenza settimanale, il sistema informatico gli comunichi l'esatto ammontare delle somme riscosse e da riversare. Occorre, altresì, che anche la Regione esegua il riversamento tramite RID con la stessa cadenza settimanale, e non con cadenza irregolare o con maggiore frequenza rispetto a quella di legge.

Nel caso di specie, secondo parte ricorrente, tali adempimenti sono stati omessi o eseguiti con diverse modalità rispetto a quelle normativamente previste.

Analogo procedimento è previsto dal Regolamento della Giunta Regionale del Lazio 3.8.2012 n. 13 (“Disposizioni attuative ed integrative dell'art. 21 della legge regionale 21.12.1998 n. 57 ..."), recante norme concernenti i criteri e le modalità relative alla gestione dei rapporti con i soggetti autorizzati alla riscossione, ai sensi dell'art. 17, comma 11, della legge 449/97.

Tale Regolamento, infatti, richiamando espressamente le analoghe previsioni del d.m. Finanze 13.3.1999 e dell'allegata convenzione, ribadisce che settimanalmente il soggetto autorizzato deve ricevere dal gestore del sistema informatico l'estratto conto delle somme riscosse nella settimana precedente, da mettere à disposizione entro due giorni lavorativi sul conto ove è disposto il RID

Agli articoli successivi il Regolamento introduce una serie di ulteriori disposizioni per i casi in cui la procedura di addebito automatico dia esito di insoluto. In particolare, in tale evenienza, la Regione sospende in via cautelativa il servizio di riscossione ed intima il pagamento entro cinque giorni, pena l'escussione della garanzia e la revoca dell' autorizzazione.

Parte ricorrente, ciò premesso in ordine al quadro normativo di riferimento, ha affermato di aver sempre svolto dal 2002 sia l’attività di consulenza ex 1.n. 261/94 che quella di riscossione delle tasse automobilistiche, senza essere mai incorrere in alcun rilievo o procedura sanzionatoria.

Con nota della Direzione Regionale della Programmazione Economica prot. 590089 del 24.10.2014, tuttavia, la Regione Lazio ha comunicato alla 2 Biemme Centro Servizi S.a.s. il mancato accredito della somma di € 61.287,87, "con scadenza 1.10.2014", intimandone il pagamento entro cinque giorni ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale, con maggiorazione del 5% a titolo di penale, preavvisando che, in difetto, avrebbe proceduto all'escussione della polizza fideiussoria e alla revoca dell'autorizzazione alla riscossione.

La ricorrente afferma di non essere stata posta in grado di capire a quale periodo le somme asseritamente dovute si riferissero, sia perche non ha ricevuto dal sistema informatico l'estratto conto delle somme incassate e da riversare, sia perche il prelievo ê avvenuto da parte della Regione Lazio non in violazione della cadenza settimanale prevista dalla legge e dopo il 17 giugno senza l'indicazione nella causale dei periodi cui si riferiva la riscossione. Il fatto che l'intimazione facesse riferimento a somme con scadenza 1.10.2014, unitamente alla circostanza che le stesse avrebbero dovute essere prelevate con cadenza settimanale e termine di due giorni per la messa a disposizione, fa presuppone che si trattasse degli importi incassati dal 22 al 28 settembre. In ogni caso, in data 13.10.2014, la Regione Lazio ha ottenuto il riversamento delle somme riferite (presumibilmente) alla prima settimana di settembre.

Nonostante la mancata osservanza della procedura di riversamento prevista dalla legge e la mancanza di chiarezza della situazione che si era venuta a creare, la Regione Lazio ha escusso la polizza fideiussoria della ricorrente e, poi, con il provvedimento impugnato prot. G02035 del 2.3.2015 ha revocato alla ricorrente l'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche.

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, la parte ricorrente le ha impugnate dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo i seguenti motivi di ricorso.

I) - Violazione, falsa applicazione del d.m. 13.3.1999 e degli artt. 6 e 8 della convenzione con esso approvata; violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e ss. del Regolamento Regionale 3.8.2012 n. 13; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e illogicità manifesta; difetto dei presupposti.

Le norme applicabili al caso di specie prevedono una serie di adempimenti a carico di entrambe le parti (soggetto autorizzato e Regione Lazio) la cui osservanza è presupposto indispensabile per la regolare esecuzione della riscossione delle tasse automobilistiche e per la successiva applicazione delle misure sanzionatorie previste in caso di eventuali irregolarità.

In particolare, l'art. 6 della convenzione approvata con d.m. Finanze del 13.3.1999 (in esecuzione dell'art. 31, comma 42, della legge 23.12.1998 n. 448 e dell'art. 17 della legge 27.12.1997 n. 449) e l'art. 5, comma 3, del Regolamento Regionale del 3.8.2012 stabiliscono a carico

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