TAR Perugia, sez. I, sentenza 2020-11-06, n. 202000486
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Testo completo
Pubblicato il 06/11/2020
N. 00486/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00154/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 154 del 2020, proposto dai sig.ri IE NT e NA LL, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Depretis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Perugia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli e Sara Mosconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Zetti in Perugia, via Oberdan, 50;
nei confronti
Tefim s.r.l. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 1 del 10.1.2020 del dirigente dell’Area Risorse Ambientali - Smart City e Innovazione del Comune di Perugia con la quale è stato ordinato ai ricorrenti, congiuntamente alla comproprietaria TEFIM s.r.l., la demolizione di un pozzo ad uso domestico ubicato al foglio 268, part.lla 3036 del Comune di Perugia, asseritamente realizzato senza titolo abilitativo;
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2020 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni ricorrenti sono comproprietari di un pozzo ad uso domestico ubicato nel Comune di Perugia (foglio 268, particella 3036); la quota di proprietà pari ad ½ è stata acquistata nel 1987 unitamente ad un appartamento e due rate di terreno, mentre la restante quota di proprietà del pozzo è attualmente di proprietà della TEFIM s.r.l., subentrate alla originaria società venditrice Luigi Tegliucci s.p.a.
Il Comune di Perugia, con nota del 12 dicembre 2019 prot. 282985, comunicava agli odierni ricorrenti e alla società TEFIM s.r.l., l’avvio del procedimento di emanazione di ordinanza di demolizione e remissione in pristino del pozzo, perché realizzato senza il titolo abilitativo costituito dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), titolo al quale viene subordinata la realizzazione dei pozzi ad uso domestico e non domestico dall’art. 124, comma 1, lett. g), della legge regionale n. 1 del 2015.
Con ordinanza n. 1 del 10 gennaio 2020 (notificata il 16 gennaio 2020) il Comune di Perugia ha ordinato agli odierni ricorrenti e alla TEFIM s.r.l. la demolizione del pozzo in oggetto entro 30 giorni dal ricevimento dell’ordinanza, con avvertenza che decorso inutilmente il termine stabilito per la demolizione, l’ordinanza sarà eseguita a cura del Comune e a spese dei destinatari.
2. Avverso la citata ordinanza gli odierni ricorrenti hanno articolato un unico motivo in diritto per violazione dell’art. 124, comma 1, lett. g), della l.r. n. 1 del 2015 in relazione all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.
Riferiscono i ricorrenti che, con riferimento al pozzo oggetto dell’ordinanza di demolizione (il medesimo fatto oggetto della compravendita del 1987), in data 16 agosto 2018 il sig. NT ha chiesto al Comune di Perugia se lo stesso risultasse censito come pozzo domestico. Con lettera di risposta del 23 agosto 2018 prot. 185924 l’Amministrazione comunale rappresentava che il pozzo era stato denunciato nel 1994 in occasione di un censimento e inserito nella particella n. 1298 del fg. 268, allegando planimetria catastale con indicazione dei pozzi censiti.
Pertanto il pozzo in questione, già esistente al tempo della compravendita, deve ritenersi realizzato in data anteriore all’entrata in vigore della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1. Trattandosi pacificamente di un pozzo ad uso domestico, la sua realizzazione non sarebbe sottoposta dalla normativa nazionale ad alcun titolo abilitativo, essendo la relativa disciplina è contenuta ancora ed