TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-01-02, n. 202400010

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-01-02, n. 202400010
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202400010
Data del deposito : 2 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2024

N. 00010/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01282/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2023, proposto da
Immobiliare Boschetto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C R M e A L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

ai sensi dell'art. 42bis del DPR n. 327/2001, dell'utilizzazione senza titolo per scopi di interesse pubblico e dell'irreversibile trasformazione dei terreni di proprietà della ricorrente censiti al CT del Comune di Torre d'Isola al foglio 1, mappali 483, 485, 487, 490, 492, 494, 496, al foglio 2, mappali 236, 241, 243, 245, 246, 247, 256, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 279, 283, al foglio 3, mappali 423, 438, 440, 487 e 489, il tutto per una superficie complessiva pari a 71.930 mq, con la conseguente condanna delle resistenti all'emissione del relativo provvedimento di acquisizione e alla corresponsione in favore della ricorrente di ogni indennità e risarcimento dovuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anas s.p.a. e della Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso in epigrafe la Immobiliare Boschetto s.r.l. ha esposto:

- di essere proprietaria di terreni situati nel Comune di Torre d’Isola censiti in catasto al foglio 1, mappali 483, 485, 487, 490, 492, 494, 496, al foglio 2, mappali 236, 241, 243, 245, 246, 247, 256, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 279, 283, al foglio 3, mappali 423, 438, 440, 487 e 489, occupati e trasformati in modo irreversibile dall’Anas s.p.a. e dalla Milano - Serravalle s.p.a. con la realizzazione del raccordo autostradale Pavia-Bereguardo, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio;

- di avere messo in mora l’Anas s.p.a. e la Milano - Serravalle s.p.a, domandando il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittima occupazione, con nota del 14.7.2022;

- che la nota è stata riscontrata dalla sola Milano-Serravalle s.p.a. la quale, con nota del 2 agosto 2022, ha affermato la propria estraneità alla mancata conclusione del procedimento e ha chiesto all’Anas s.p.a. “di definire, effettuate le necessarie verifiche, con sollecitudine il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. 08.06.2001 n. 327 delle aree di proprietà della Immobiliare Boschetto S.r.l., mediante l’emanazione del relativo provvedimento finale”;

- di avere quantificato in euro 1.414.413,00 euro l’indennizzo e il risarcimento che le sarebbero dovuti ai sensi dell’art. 42 bis TU espropri;

- di avere inviato, in data 31.3.2023, all’Anas s.p.a. e alla Milano - Serravalle s.p.a. una ulteriore diffida e messa in mora a provvedere al pagamento della somma di euro 1.414.413,00 a titolo di indennizzo e risarcimento e a provvedere, ai sensi della medesima disposizione, alla regolarizzazione dell’occupazione illegittima entro il termine di 30 giorni;

- che permane ad oggi l’occupazione sine titulo dei terreni.



2. Fatte queste premesse, la società ha domandato al Tribunale la condanna dell’Anas s.p.a. e della Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. all’adozione di un provvedimento di acquisizione e alla conseguente corresponsione di un indennizzo, nella misura del dieci per cento del valore venale del bene, e del risarcimento dei danni subiti, nella misura dell’interesse del cinque per cento annuo del valore venale, ai sensi dell’art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001.



3. Si sono costituite in giudizio l’Anas s.p.a., deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso, la sua inammissibilità per difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo ed eccependo l’intervenuta usucapione delle aree e la Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a., la quale ha chiesto che le domande proposte siano rigettate nei propri confronti, avendo acquisito la gestione del tronco autostradale dopo la realizzazione delle opere.

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