TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-04-10, n. 202100303

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-04-10, n. 202100303
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100303
Data del deposito : 10 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/04/2021

N. 00303/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00016/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefettura di Ancona - U.T.G., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

del silenzio – rifiuto a seguito della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 la dott.ssa Simona De Mattia e rilevato che l’udienza si è svolta mediante collegamento da remoto con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. In data 11 agosto 2020, il datore di lavoro del ricorrente presentava, in favore di quest’ultimo, dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Con il presente ricorso, proposto ex art. 117 c.p.a., parte ricorrente, assumendo l’inutile decorso del termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990, senza che l’Amministrazione abbia provveduto sull’istanza, agisce in questa sede per far accertare l’illegittimità del silenzio serbato e far dichiarare l’obbligo di provvedere.

Si è costituita in giudizio, per resistere, la Prefettura di Ancona patrocinata dall’Avvocatura erariale;
in data 8 febbraio 2021, la parte resistente ha depositato la relazione dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Ancona del 18 gennaio 2021, con la quale si rappresenta che:

- le domande di emersione/sanatoria vengono trattate in ordine cronologico, in base alla posizione, che è determinata dalla data di inoltro, dando precedenza a quelle in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro, in particolare per cause di forza maggiore;

- al SUI di Ancona sono pervenute un totale di n. 1255 domande di emersione, che per il carattere straordinario della procedura, hanno creato una mole di lavoro aggiuntiva a cui non è facile far fronte in tempi rapidi con il personale in servizio presso gli Uffici;

- quella inoltrata in favore del ricorrente risulta alla posizione n. 1089 e non è ancora in trattazione.

All’esito della camera di consiglio del 10 marzo 2021, tenutasi mediante videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”, la causa è stata trattenuta in decisione.

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