TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-07-15, n. 202101223
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Pubblicato il 15/07/2021
N. 01223/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00114/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 114 del 2021, proposto da A I, rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da p.e.c da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Bari alla via Quintino Sella n. 36;
contro
Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da p.e.c da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Bari alla Piazza Garibaldi n. 23 presso lo Studio dell’avv. Luigi D’Ambrosio;
per l’ottemperanza
della sentenza della Corte d'Appello di Bari, Sezione II Civile, n. 2383/2019 del 18.11.2019, resa inter partes e passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi da remoto, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITO
1.Con sentenza n. 2383/2019 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Comune di Foggia al pagamento della somma di euro 28.561,00, oltre interessi legali dal 16 gennaio 2012 sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3874,00, di cui euro 797,00 per esborsi ed euro 3077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CAP ed Iva, per un totale di euro 5.286,71.
2. Con il ricorso in trattazione notificato il 28.1.2021 e depositato in pari data, parte ricorrente ha adito l’intestato Tar per l’ottemperanza della predetta sentenza della Corte d’Appello di Bari, con contestuale richiesta di nomina di un commissario ad acta, nonché la fissazione di una somma di danaro per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione intimata.