TAR Roma, sez. II, decreto decisorio 2017-04-03, n. 201701488
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 03/04/2017
N. 01488/2017 REG.PROV.PRES.
N. 10486/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 10486 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Omnia Servitia Srl, con sede in Pescara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato G D P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazza Barberini, 52;
contro
CONSIP Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Principessa Clotilde, 2;
per l'annullamento
-del bando di gara e dei relativi allegati ed appendici per l’indizione della Gara comunitaria a procedura aperta, per l'affidamento del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni in n. 12 Lotti;
-del disciplinare di gara e dei relativi allegati ed appendici;
-dei due successivi avvisi di proroga del termine di presentazione delle offerte pubblicati sulla GUUE, GURI e sui giornali;
-dei chiarimenti resi dalla Consip Spa;
-di tutti i verbali di gara, ed in particolare di quelli del 18 e del 24 ottobre 212;
-della nota prot. n. 34126/2012 del 9 novembre 2012 recante la comunicazione di esclusione;
-dell’eventuale diniego, tacito e/o espresso, opposto dall’Amministrazione al preavviso di ricorso;
-dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione provvisoria e/o definitiva, nonché del contratto di appalto nel caso stipulato, tutti di estremi non conosciuti;
-degli atti e dei provvedimenti adottati al fini di indire la procedura selettiva e di adottare la normativa di gara;
-di ogni atto consequenziale, connesso, presupposto, anche di contenuto non conosciuto;
Con motivi aggiunti depositati in data 2 gennaio 2013:
della comunicazione prot. n. 37926 del 7 dicembre 2012 di non luogo a provvedere ex art. 243-bis D.L.gs. 163/2006.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Considerato che, con ordinanza n. 695/2017, si era disposta istruttoria, anche al fine di verificare la persistenza dell’interesse attuale della ricorrente ad ottenere una pronuncia di merito, ordinare alla Consip Spa di produrre una documentata relazione in ordine agli sviluppi della gara de qua, con particolare riferimento all’eventuale aggiudicazione definitiva intervenuta, tenuto altresì conto che con ordinanza cautelare n. 4731 del 21 dicembre 2012 la ricorrente era stata ammessa a partecipare alla gara;
Rilevato che, in ottemperanza al suddetto ordine istruttorio, Consip Spa ha depositato una relazione sugli sviluppi della procedura, nella quale comunica di aver disposto, per i due lotti per cui è causa, l’aggiudicazione definitiva per il lotto 7 (Lazio) in favore del RTI CPL Concordia Soc. Coop., Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Soc. Coop. e per il lotto 11 (Sicilia) in favore della S.p.A. Manutencoop Facility Management, provvedendo a darne comunicazione alla ricorrente rispettivamente con nota prot. n. 32067/2014 del 4 dicembre 2014 e nota prot. n. 33510/2013 del 15 ottobre 2013;
Rilevato che, allo stato, non risulta essere avvenuto il deposito dei motivi aggiunti avverso i provvedimenti di aggiudicazione definitiva, sicché il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in quanto il suo esame è, per giurisprudenza costante, precluso dalla mancata impugnazione dell’aggiudicazione della gara, con notifica della stessa al controinteressato;
Ritenuto equo compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio;