TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 2018-01-10, n. 201800017
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Pubblicato il 10/01/2018
N. 00017/2018 REG.PROV.CAU.
N. 01513/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1513 del 2017, proposto da:
Funghicoltori Associati Cutrofiano- Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato F P P, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Cesare Battisti 46;
contro
Comune di Cutrofiano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza sindacale n. 82 del 19.9.2017, notificata in data 10.10.2017, del Sindaco del Comune di Cutrofiano;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2018 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come da verbale;
- rilevato che il ricorrente, commissario liquidatore della Coop.F.A.C. Funghicoltori Associati Cutrofiano, ha impugnato l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Comune di Cutrofiano gli ha intimato la rimozione dei rifiuti abbandonati su un’area di proprietà della Cooperativa;
- ritenuta l’istanza cautelare meritevole di accoglimento, risultando prima facie fondate le censure articolate in atti, esulando l’incombente intimato al commissario liquidatore, dai compiti a lui spettanti e non avendo l’Ente convenuto specificato nell’atto i presupposti (eccezionale emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere locale) per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 comma 4° del D. Lgs. n. 267 del 2000;
- ritenuto che le spese di questa fase possano essere dichiarate irripetibili, tenuto conto della novità di alcuni degli aspetti della questione trattata, della natura solo cautelare della decisione e della mancata costituzione in giudizio del Comune;