TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-01-02, n. 202400001

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-01-02, n. 202400001
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202400001
Data del deposito : 2 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2024

N. 00001/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00141/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 141 del 2020, proposto dalla sig.ra A M V, rappresentata e difesa dall'avvocato C N, con domicilio digitale come da PEC estratta dal Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Mazzini n.107;

contro

Comune di Ferrazzano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota datata 7.12.2019 n. prot. 2019/8408, avente ad oggetto: “Segnalazione Certificato di Agibilità relativa al fabbricato sito in contrada Pantano - foglio di mappa 77, particella n. 1368 - riscontro integrazione ”, inviata alla ricorrente a mezzo raccomandata A.R., dal responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ferrazzano e ricevuta il 13.01.2020;

nonché di ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, connesso o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Viene alla decisione del Tribunale la vicenda portata in giudizio dalla sig.ra A M V, che a conclusione di un lungo iter procedimentale otteneva, in data 13.09.2019, il condono edilizio per l’ampliamento di un immobile di sua proprietà, sito alla via Contrada Pantano s.n.c. nel Comune di Ferrazzano.



2. Con istanza del 14 ottobre 2019 l’interessata ha chiesto quindi al Comune il rilascio del relativo certificato di abitabilità, a rendersi ai sensi dell’art. 24 d.P.R. n. 380/2001 come atto immediatamente conseguente, a suo dire, al rilascio del condono edilizio.



3. Sennonché, con la nota impugnata il Comune ha disposto la sospensione del procedimento, comunicando che “ la SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA’ deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - versione aggiornata con D.Lgs. 222/2016 - vigente dal 11/12/2016” .



4. A fronte del sostanziale diniego di certificazione così oppostole la ricorrente ha adito allora questo Tribunale, instaurando l’odierno giudizio.

L’impugnativa è stata affidata ad un unico motivo così rubricato : “Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 39 legge 724/1994 e 35 legge 47/1985, nonché all'art. 24 DPR 380/2001 e succ mod. ed integr.;
eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà con precedenti manifestazioni, difetto di motivazione e sviamento di potere”
.



5. La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 13 dicembre 2023, all’esito della quale, sentito il difensore di parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione.



6. Il Collegio deve preliminarmente dare atto della ricevibilità del gravame, alla luce delle risultanze disponibili, stante la sospensione dei termini per agire in giudizio disposta dal legislatore, in ragione della pandemia Covid-19, dall’8 marzo al 3 maggio del 2020 (cfr. art. 84 del n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020;
disposizione successivamente integrata - quanto alla durata della sospensione - dall’art. 32 del D.L. 23/2020, convertito in legge n. 40/2020).



7. Il ricorso, per quanto tempestivo, è infondato.



7.1. Nella prospettazione attorea delle censure a base del ricorso viene in rilievo principalmente la violazione dell’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001, in applicazione del quale il Comune avrebbe dovuto, secondo la ricorrente, rilasciare de plano il richiesto certificato.

L’articolo, sul cui testo si tornerà nel prosieguo, prevede al suo primo comma che: “

1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonchè la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata
”.

Nel testo vigente sin dalla novella del citato art. 24 introdotta dall’art. 3, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 l’abitabilità consegue, dunque, ad un regime procedimentale semplificato, che fa capo alla disciplina generale della S.C.I.A. di cui all’art. 19 della L. n. 241/1990.



7.2. Secondo la ricostruzione operata dalla ricorrente, tuttavia, il Comune, in violazione dell’art. 24 d.P.R. n. 380/2001, avrebbe preteso da lei un adempimento non dovuto.

A fronte del rilascio del condono edilizio non sarebbe stato necessario, da parte del privato, il deposito di ulteriore documentazione, tenuto conto, oltre che del condono stesso, anche del certificato di idoneità statica dell’immobile già presentato al Comune e alla Regione Molise, e proveniente da un tecnico di fiducia dell’interessata.

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