TAR Palermo, sez. III, decreto cautelare 2013-06-07, n. 201300405

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, decreto cautelare 2013-06-07, n. 201300405
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201300405
Data del deposito : 7 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01121/2013 REG.RIC.

N. 00405/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01121/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2013, proposto da Alessandro Cefala', rappresentato e difeso dagli avv.ti L T e F M, con domicilio eletto presso l’avv. F M in Palermo, via Villafranca 46;

contro

-il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore,

per l'annullamento

previa sospensione

- del provvedimento del settore servizi alle imprese - sportello unico per le attività produttive - della città di Palermo, prot. n. 350206/p del 29 aprile 2013, nella parte in cui dispone a carico della ditta Cefalà Alessandro "l 'immediato ripristino, ove non già provveduto, dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e la chiusura dell'esercizio sito in Palermo, piazza Sant'Anna n 019 fino al pieno adempimento dell'ordine di cui sopra e comunque per un periodo non inferiore a 5 gg a decorrere cal 27.5.2013" ;

- dell'atto di avviso della polizia municipale notificato in data 14 maggio 2013 con il quale è stato comunicato all'interessato che il giorno 27 maggio 2013 'si procederà alla chiusura coatta dell’ esercizio commerciale sopraindicato, mediante apposizione dei sigilli per giorni cinque nonché fino al completo ripristino dei luoghi":

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

e per il risarcimento dei danni provocati dai predetti atti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che, nella specie, l’eliminazione della situazione di “estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio” (già fissata per il 18 giugno 2013), dipende dalla condotta del ricorrente, stante che la chiusura dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è stata disposta fino all’adempimento dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi antistanti il locale;


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