TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-01-18, n. 202400489
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Testo completo
Pubblicato il 18/01/2024
N. 00489/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02463/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2463 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare:
- del provvedimento di revoca del porto d'armi ex art 39 TULPS. Prot. Uscita N.-OMISSIS- del
-OMISSIS- notificato al ricorrente in data -OMISSIS-;
- della nota del -OMISSIS-, con la quale il Comando Stazione Carabinieri di San Cipriano d’Aversa ha proposto l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi di cui all’art. 39 del TULPS, nei confronti del ricorrente;
- degli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 novembre 2023, tenutasi mediante Videoconferenza Microsoft Teams, la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data -OMISSIS-, su proposta avanzata dal Comando Stazione Carabinieri di San Cipriano d’Aversa, la Prefettura della Provincia di Caserta – Area I Bis Ordine e Sicurezza Pubblica, emetteva il decreto recante prot.-OMISSIS- del -OMISSIS- (-OMISSIS-)
con il quale veniva fatto divieto al ricorrente, ai sensi degli artt. 39 e 40 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) nonché dell’art. 689 c.p., di detenere armi, munizioni e materie esplodenti” in quanto ritenuto sprovvisto dei prescritti requisiti in materia di armi”.
Il ricorrente ha impugnato il suindicato provvedimento deducendone l’illegittimità per omissione della comunicazione di avvio del procedimento, prevista dall’art. 7 della legge n. 241/90, violazione di legge, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. A suo dire, la Prefettura non aveva espresso una sufficiente motivazione sulle ragioni del provvedimento, non essendo sufficiente il richiamo alle vicende penali che avevano interessato il ricorrente, vicende che, in ogni caso, non si erano concluse con una sentenza definitiva di condanna.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso.
L’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato veniva