TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2011-01-11, n. 201100010

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2011-01-11, n. 201100010
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201100010
Data del deposito : 11 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01100/2005 REG.RIC.

N. 00010/2011 REG.SEN.

N. 01100/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2005, proposto da:
C R, rappresentata e difesa dagli avv.ti A B e A V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A D P in Reggio Calabria, via Palestino, 2;



contro

Comune di Marina di Gioiosa Jonica, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A M P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M S in Reggio Calabria, via Fra’ Melacrinò, 36;



per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica n. 19 del 29 luglio 2005, avente ad oggetto: “Approvazione da parte del consiglio comunale del P. particolareggiato zona ‘B 4’, ristrutturazione urbanistica ed edilizia”; nonché di tutti gli altri atti pregressi, connessi, collegati, susseguenti e consequenziali, ivi inclusi, in particolare, il provvedimento della Giunta municipale di Marina di Gioiosa Jonica n. 54 dell’8 marzo 2005, di approvazione per quanto di competenza del piano attuativo di zona B4 denominato Ristrutturazione Urbanistica ed Edilizia e quello del Consiglio comunale n. 20 del 31 marzo 2005, di adozione del medesimo piano;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marina di Gioiosa Jonica e quelli successivi (depositati il 20 marzo 2010 e l’1 luglio 2010), con i quali viene prima sostituito il procuratore originario, avv. Pellicano con l’avv. Lucia Laura Guerrisi e poi di nuovo indicato quale difensore l’originario procuratore avv. Pellicano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2010 il dott. G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 10 novembre 2005 e depositato il 21 novembre 2005, la sig.ra Cincinnato – proprietaria degli immobili siti in Marina di Gioiosa Jonica, località Porticato, in catasto al foglio 11, particelle 409, 410, 411, 556 e 557 – impugna la deliberazione del Consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica n. 19 del 29 luglio 2005, avente ad oggetto: “Approvazione da parte del consiglio comunale del P. particolareggiato zona ‘B 4’, ristrutturazione urbanistica ed edilizia”. Impugna altresì tutti gli altri atti pregressi, connessi, collegati, susseguenti e consequenziali, ivi inclusi, in particolare, il provvedimento della Giunta municipale di Marina di Gioiosa Jonica n. 54 dell’8 marzo 2005, di approvazione per quanto di competenza del piano attuativo di zona B4 denominato Ristrutturazione Urbanistica ed Edilizia e quello del Consiglio comunale n. 20 del 31 marzo 2005, di adozione del medesimo piano.

Deduce i seguenti motivi:

I) Violazione dell’art. 20 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G., in relazione all’art. 5 delle Norme tecniche d’attuazione del Piano particolareggiato.

Le previsioni dell’art. 5 delle NTA del Piano particolareggiato, che attribuiscono valore vincolante ai tracciati della viabilità veicolare, sarebbero illegittime per violazione dell’art. 20 delle sovraordinate NTA del P.R.G., che considerano invece l’indicazione grafica contenuta nelle tavole di piano obbligatoria solo quale tracciato di massima delle strade, demandando espressamente alla progettazione esecutiva la precisazione e la definizione delle soluzioni tecniche e dei parametri di dettaglio.

II) Violazione degli artt. 24, 27, 30, 65 e 73 della legge reg. cal. n. 19/2002.

Dopo l’entrata in vigore della legge reg. cal. n. 19/2002, l’amministrazione avrebbe dovuto elaborare, in conformità della nuova disciplina, il Piano strutturale comunale e il regolamento edilizio urbanistico, dovendosi considerare caducata la previgente legislazione statale della quale il Comune di Marina di Gioiosa Jonica ha invece fatto applicazione per approvare l’impugnato piano particolareggiato.

III) Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, errata considerazione e valutazione dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti, illogicità ed ingiustizia gravi e manifeste, contraddittorietà di comportamenti e di

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