TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-12-27, n. 202203673
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 03673/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01421/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2022, proposto da
D'Urso Giovanna, in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della comunione ereditaria D'Urso Renato, rappresentata e difesa dagli avvocati G L, S C, F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
nei confronti
Antonino D'Urso, rappresentato e difeso dall'avvocato G D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del 18.07.2022, prot. 9138, recante divieto di prosecuzione dell'attività di casa per vacanze, nonché della nota dell’11 luglio 2022, prot. n. 8947, recante la declaratoria di irricevibilità/improcedibilità e l’archiviazione/sospensione della CILA del 29 marzo 2022, prot. n. 4441.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Antonino D'Urso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, D’Urso Giovanna (in appresso, D. G.), in proprio e in qualità di legale rappresentante della comunione ereditaria del deceduto D’Urso Renato (in appresso, D. R.), impugnava, chiedendone l’annullamento: -- il provvedimento del 18 luglio 2022, prot. n. 9138, col quale il Responsabile dell’Area delle Attività Produttive e Sociali del Comune di Positano aveva inibito la prosecuzione dell’attività di casa per vacanze denominata “Blue Suite” di cui alla SCIA del 29 marzo 2022, prot. n. 4442, esercitata presso l’immobile ubicato in Positano, alla via del Brigantino, n. 45, e censito in catasto al foglio 5, particella 958, sub 6; -- la nota dell’Ufficio Tecnico Comunale di Positano prot. n. 8947 dell’11 luglio 2022, recante la declaratoria di irricevibilità/improcedibilità e l’archiviazione/sospensione della CILA del 29 marzo 2022, prot. n. 4441; -- la nota comunale del 26 maggio 2022, prot. n. 6916;
- il gravato provvedimento inibitorio era, segnatamente motivato in base al rilievo che l’avviata casa per vacanze non rispondeva ai requisiti igienico-sanitari di aero-illuminazione e di altezza minima prescritti per l’esercizio dell’attività turistico-ricettiva, in quanto due vani designati come “camere” risultavano sprovvisti di aperture verso l’esterno, mentre il vano designato come “soggiorno” ragguagliava un’altezza pari a m 2,13, inferiore a quella minima prevista dal decreto del Ministro della Sanità 5 luglio 1975;
- nell’avversare siffatta determinazione, il ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: -- la contestata attività di casa per vacanze non sarebbe stata tempestivamente inibita entro il termine di 60 giorni prescritto dall’art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990, a decorrere dalla presentazione della SCIA del 29 marzo 2022, prot. n. 4442, la quale, nonostante gli affidamenti ingenerati dal suo consolidamento temporale, non sarebbe stata, dunque, rimossa con le necessarie garanzie partecipative e motivazionali proprie del procedimento in autotutela ex art. 21 nonies della l. n. 241/1990; -- il potere conformativo previsto dal medesimo art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990 non avrebbe potuto, infatti, essere tempestivamente esercitato (con le note dell’11 aprile 2022, prot. n. 4895, e del 26 maggio 2022, prot. n. 6916, riscontrate dall’interessata, rispettivamente, con note del 19 aprile 2022, prot. n. 5304, e del 27 giugno 2022, prot. n. 8350), se, poi, è stata acclarata ab origine l’irrimediabile non conformità igienico-sanitaria dei locali adibiti ad attività turistico-ricettiva; -- le prescrizioni dettate dal decreto del Ministro della Sanità 5 luglio 1975 in materia di requisiti igienico-sanitari di aero-illuminazione e di altezza minima non sarebbero applicabili all’immobile de quo, siccome risalente ad epoca anteriore all’emanazione di quest’ultimo e sarebbe stata, in ogni caso, derogabile ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020; -- la CILA del 29 marzo 2022, prot. n. 4441 (avente per oggetto la manutenzione straordinaria della casa per vacanze), sarebbe stata in via atipica e abnorme “archiviata” con la nota dell’11 luglio 2022, prot. n. 8947;
- l’intimato Comune di Positano