TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2018-09-20, n. 201805582

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2018-09-20, n. 201805582
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201805582
Data del deposito : 20 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2018

N. 05480/2018 REG.RIC.

N. 05582/2018 REG.PROV.CAU.

N. 05480/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5480 del 2018, proposto da


U M, rappresentato e difeso dall'avvocato G D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Giarre, via A. Moro n.40;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

F B P non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ddg MIUR dell'1.2.2018 pubblicato in G.U. del 16.2.2018, bando di concorso per il reclutamento a tempi indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di I e II grado a cui sono ammessi candidati in possesso di titoli di abilitazione conseguiti al 31.5.2017, disciplinante modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17 co. 2 lett.b e co. 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. 13.4.2017 n.59 in partis quibus, non prevedendo l'applicazione dell'art.3 co. 2 del D.P.R. 14.2.2016 n.19, per cui “Il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla tabella C allegata al decreto

MIUR

30.1.1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli e esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabelle A e B allegata al presente regolamento”, per i docenti ITP, all'art.3 co.2 limita l'ammissione alla procedura in virtù dei loro titoli solo se iscritti in GAE o graduatorie d'istituto di II fascia, al 31.5.2017, non consentendo così all'istante di partecipare al concorso e all'art.4 co.3 preclude, per effetto della sequenza prestabilita, di completare la procedura di formulazione telematica della domanda di partecipazione a mezzo istanza POLIS e non ammette altre e diverse altre modalità, pure cartacee, di formulazione delle stesse;

nonché si et in partis quibus, in riferimento a docenti ITP, il disposto dell'art.3 co.5, non s'intenda nel senso che vi siano contemplati e ammessi quanti abbiano conseguito il titolo prima della citata data ma per cui il riconoscimento del valore abilitante del loro titolo sia avvenuto e/o ancorchè siano iscritti in graduatorie di II fascia d'istituto pure a seguito di provvedimenti giudiziari definitivi, non definitivi o cautelari, dopo tale data;
nonché per i docenti ammessi ex art.3 co.5 in parte qua non prevede che la cancellazione da graduatorie di regionali o GAE o istituto è subordinata e condizionata o comunque successiva al perfezionamento degli esiti giudiziari definitivi, idonei allo scioglimento della citata riserva;
nonché, previa disapplicazione, si oportet:

- della L n. 341/1990, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e ss.mm.ii;
nonché dell'articolo 2, co. 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- del Decreto MIUR n. 249/2010, regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della L. n. 244/2007 e ss. mm.ii;

-della normativa di cui alla legge n. 107 del 2015 e del D Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, per violazione della direttiva 2005/36/CE e del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, così come modificato dal D.lgs. del 28 gennaio 2016, n. 15,

. del D. Lgs n. 59/2017 «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della L.n.107/2015», e in particolare dell'art. 17 co. 3, in parte qua disciplina i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale di cui al bando, in relazione ai profili precisati in ricorso;

- del D.P.R. n. 19/2016, contenente “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, co. 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- del Decreto MIUR n.259/2017, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo previste dal d.P.R. n. 19/2016 come indicati in allegati A e B costituenti parti integrante e sostanziale del decreto medesimo;

- nonché si oportet del D.M. MIUR del 15.12.17 pubblicato in G.U. del 9.2.18 , per cui si ammettono a partecipare alle indicende procedure concorsuali i candidati in possesso di titoli di abilitazione conseguiti al 31.5.2017, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 D. Lgs. 13.4.2017 n.59, in parte qua non prevede l'applicazione del cennato art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 19 del 2016, consentendo a docenti ITP l'ammissione alla procedura in virtù dei loro titoli solo se iscritti in GAE o graduatorie d'istituto di II fascia al 31.5.2017, imponendo all'art7 co.2 la presentazione delle domanda di partecipazione a mezzo POLIS e non con altre e diverse modalità, pure cartacee, e all'art 6 co.5 in parte qua non prevede che la cancellazione dalle graduatorie di merito o GAE e d'istituto è subordinata e condizionata o comunque successiva al perfezionamento con esiti giudiziari definitivi, idonei allo scioglimento della citata riserva;
in tal senso, esso comunque già impugnato dall'istante con ricorso pendente al r.g. n.4072/2018;

di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 il dott. E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato:

che con ordinanza numero 5134 del 2018 la sesta sezione del Consiglio di Stato ha sollevato questione di costituzionalità in tema alle modalità di svolgimento del concorso di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 numero 59;

che la questione di legittimità costituzionale della norma, applicabile in tale diverso procedimento, rileva anche nel presente giudizio, divenendo dunque applicabili i principi espressi dall’ordinanza dell’Adunanza plenaria 15 ottobre 2014 numero 28 in ordine alla cosiddetta “sospensione impropria”;

che nelle more appare necessario tutelare la posizione del ricorrente mediante la concessione di una misura cautelare interinale, fino alla camera di consiglio alla pronuncia della Corte costituzionale;


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