TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-02-09, n. 202402602

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-02-09, n. 202402602
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402602
Data del deposito : 9 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2024

N. 02602/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02585/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2585 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Masert S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Palombi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

GI BE RT QU RA & C. Sas, MO RG DO Impresa Individuale, non costituiti in giudizio;
FR NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Livia Grazzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. n. 163/FG del 18.10.2022, notificato il 18.10.2022, dell'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli (ADM) – DT VIII Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise – Sezione operativa territoriale di Foggia di rigetto dell'istanza di concessione di una Rivendita Speciale di generi di monopolio all'interno di stazione di servizio automobilistico in Foggia (FG) – Viale degli Aviatori n. 108/B;

- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 31295/RU del 4.4.2022, ricevuta in data 5.4.2022, dell'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli (ADM)- DT VIII Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise – Sezione operativa territoriale di Foggia, di comunicazione, ai sensi dell'art. 10 bis l. n. 241/1990, dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata dalla MaSerT S.r.l. in data 11.10.2021, protocollata con n. 65268, per l'istituzione di una rivendita di tabacchi nel comune di Foggia, all'interno dell'area di servizio a marchio Eni, ubicata in Viale degli Aviatori 108/B, CAP 71122,

- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 42754/RU del 2.5.2022, ricevuta in data 2.5.2022, dell'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli (ADM) – DT VIII Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise – Sezione operativa territoriale di Foggia, di comunicazione, ai sensi dell'art. 10 bis l. n. 241/1990, dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata dalla MaSerT S.r.l. in data 11.10.2021;

- per quanto occorrer possa, della circolare ADM n. 28/2021 prot 264541/RU, della nota ADM Direzione Tabacchi del 27 aprile 2020, Prot. n.124048/RU e della Determinazione Direttoriale prot. n. 231333, 2.7.2021;

- per quanto occorrer possa, del D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 38/2013, Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo, in particolare artt. 4 e 6;

- di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o, comunque, connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto;

e per la condanna

dell'Amministrazione, ex art. 34, co. 1, lett. c) c.p.a., all'adozione del provvedimento di autorizzazione di una rivendita speciale, sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 31 co. 3 c.p.a.;

nonché per la condanna

dell'Amministrazione al deposito in giudizio, ex artt. 46, co. 2, e 64 e ss. c.p.a. “della proposta del Responsabile del procedimento di accoglimento dell'istanza di istituzione della rivendita speciale prot. n. 86851 del 29.9.2022”, oltre che di tutti gli atti e i documenti in base ai quali i provvedimenti impugnati sono stati emanati e/o che siano in esso citati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

per l'annullamento

- della relazione istruttoria contenente i chiarimenti istruttori resi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli A.D.M. DT VIII – Puglia, Molise e Basilicata, S.O.T. di Foggia, prot. ADM.DGDR0097.REGISTRO UFFICIALE.0006366.31-03-2023-I, depositata in giudizio in data 17.4.2023, nonché degli atti allegati alla stessa, ivi compresi la relazione istruttoria di servizio con i rilievi fotografici;

- della nota ADM prot. 202140 del 17.4.2023;

- di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo;

- di ogni altro atto agli stessi presupposto, connesso o consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di FR NO;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec ai soggetti in epigrafe in data 6.2.2023 e depositato il 15.2.2023, la società ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare:

- del provvedimento prot. n. 163/FG del 18.10.2022, notificato il 18.10.2022, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli– DT VIII Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise – Sezione operativa territoriale di Foggia, di rigetto dell’istanza di concessione di una Rivendita Speciale di generi di monopolio all’interno di stazione di servizio automobilistico in Foggia (FG) – Viale degli Aviatori n. 108/B;

- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 31295/RU del 4.4.2022, ricevuta in data 5.4.2022, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)- DT VIII Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise – Sezione operativa territoriale di Foggia, di comunicazione, ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 11.10.2021, protocollata con n. 65268, per l’istituzione di una rivendita di tabacchi nel comune di Foggia, all’interno dell’area di servizio a marchio Eni, ubicata in Viale degli Aviatori 108/B;

- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 42754/RU del 2.5.2022, ricevuta in data 2.5.2022, dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) – DT VIII Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise – Sezione operativa territoriale di Foggia, di comunicazione, ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 11.10.2021;

- per quanto occorrer possa, della circolare ADM n. 28/2021 prot 264541/RU, della nota ADM Direzione Tabacchi del 27 aprile 2020, Prot. n.124048/RU e della Determinazione Direttoriale prot. n. 231333, 2.7.2021; nonchè del D.M. Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 38/2013, Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo, in particolare artt. 4 e 6;

- di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o, comunque, connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto;

nonché per la condanna ex art. 34, co. 1, lett. c) c.p.a., all’adozione del provvedimento di

autorizzazione di una rivendita speciale, sussistendo tutti i presupposti di cui all’art. 31 co. 3

c.p.a. e per la condanna dell’Amministrazione al deposito in giudizio, ex artt. 46, co. 2, e 64 e ss. c.p.a. “della proposta del Responsabile del procedimento di accoglimento dell’istanza di istituzione della rivendita speciale prot. n. 86851 del 29.9.2022”, oltre che di tutti gli atti e i documenti in base ai quali i provvedimenti impugnati sono stati emanati e/o che siano in esso citati.

2. Con la presente iniziativa processuale la società ricorrente avversa, in via principale, la determinazione con la quale il competente ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha respinto l’istanza, avanzata dalla società in questione, di concedere l’apertura di una rivendita speciale di generi di monopolio all’interno di una stazione per la distribuzione di carburanti, nella città di Foggia. In via subordinata, si impugna anche la norma regolamentare applicata a sostegno del gravato diniego (artt.4 e 6 DM Economia e Finanze n.38/2013, come novellato dal DM n.51/2021).

Il diniego si

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