TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2013-07-02, n. 201300458
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Testo completo
N. 00458/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00353/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 353 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli Avv.ti D C e G T, con domicilio eletto presso G T Avv. in Reggio Calabria, via De Nava N. 78;
contro
Comune di Reggio di Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. M D T, con domicilio eletto presso M D T Avv. in Reggio Calabria, via Castello, 1;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Comunale di Reggio Calabria n. 110 del 24 aprile 2012, avente ad oggetto: “ art. 11 L. 97/2012 conversione del D.L. n. 1/2012 – proposta istituzione nuove farmacie ”, con la quale è stata disposta l’istituzione di n. 13 nuove farmacie, e segnatamente nella parte in cui prevede l’istituzione della farmacia indicata con il n. 5 (via Don Orione o vie limitrofe) e della farmacia indicata con il n. 6 (via S. Anna o vie limitrofe), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio di Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Nell’odierno giudizio, i ricorrenti, titolari di farmacie aventi sede in Reggio Calabria, impugnano l’atto deliberativo meglio indicato in epigrafe, con cui l’Amministrazione comunale ha istituito nuove sedi farmaceutiche, nella parte in cui alcune tra queste sono previste in prossimità dei loro esercizi.
Precisano che il loro interesse a ricorrere discende dalla collocazione di due delle n. 13 nuove farmacie (la n. 5 – via Don Luigi Orione o vie limitrofe e la n. 6 – via S. Anna o vie limitrofe), in un ambito territoriale comunale circoscritto, in cui il servizio farmaceutico risulta già ampiamente assicurato, oltre che dalle farmacie dei ricorrenti, anche da altre farmacie preesistenti, nonché dalla farmacia di nuova istituzione (la n. 10) localizzata in via Reggio Campi II° Tronco – Condera o vie limitrofe, con una conseguente riduzione del bacino di utenza per entrambi i ricorrenti, per effetto dell’illegittima concentrazione di farmacie in una parte del territorio comunale rispetto ad altre zone dello stesso Comune.
Deducono articolati motivi di gravame, con cui censurano l’atto per violazione di legge, difetto di motivazione ed eccesso di potere, evidenziando, tra l’altro, che mentre l’art. 11 della Legge 24/03/2012 n. 27 impone un’equa distribuzione sul territorio, la programmazione impugnata, le cui ragioni non sono esplicitate nell’atto, si appalesa oltremodo irrazionale, nel momento in cui si prevede l’istituzione di appena una farmacia per l’intera zona Sud della città, corrispondente al territorio delle sedi n. 5 (Ferrovieri – Stadio – Gebbione) e n. 6 (Sbarre), in un ambito territoriale riguardante i quartieri cittadini tra i più popolosi, interessati nel corso dell’ultimo ventennio da un oggettivo sviluppo urbanistico e demografico e con una estensione ben più ampia rispetto a quella in cui gravitano le farmacie dei ricorrenti.
Con articolate ragioni deducono inoltre l’illegittimità dell’atto per genericità, in quanto facendo riferimento alle “vie limitrofe”, non effettuerebbe una chiara localizzazione delle nuove sedi.
Si è costituito il Comune di Reggio Calabria che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto, per inammissibilità ed infondatezza.
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Il ricorso è infondato.
Si deve premettere che l’atto con il quale vengono previste nuove sedi farmaceutiche, localizzandole sul territorio comunale, equivale alla previgente “pianta organica” delle farmacie (cfr. Cons.Stato, Sezione III, ord. 1 marzo 2013 nr.751), e dunque ha consistenza di atto di pianificazione generale, come tale non soggetto a quello specifico ed articolato obbligo di motivazione che i ricorrenti lamentano essere stato violato.
Ciò non comporta un’ontologica insindacabilità del provvedimento: infatti, come tutti gli atti di pianificazione territoriale, anche nel caso della scelta di localizzazione delle sedi farmaceutiche sul territorio la discrezionalità amministrativa e le relative determinazioni possono essere scrutinate, in relazione alla loro coerenza con lo specifico interesse sostanziale dedotto in giudizio dai ricorrenti, sotto il profilo della razionalità e della congruità dei contenuti, che possono anche essere dimostrate in giudizio dall’Amministrazione.
Nelle proprie memorie, richiamata la ratio sottesa alla normativa in esame (in particolare, l’art. 11 della legge 27/2012, che regolamenta l’istituzione di nuove farmacie e semplifica la gestione delle reti farmaceutiche), finalizzata a “scalfire le ben note situazioni di monopolio perpetratesi nel sistema farmaceutico, potenziando il servizio di distribuzione farmaceutica e colmando gli evidenti deficit di assistenza sanitaria”, il Comune sostiene che, mancando ogni specifico indicatore in tal senso, il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti va inteso in senso complessivo e non per quartiere o per frazione, con la conseguenza che sarebbe errato il riferimento effettuato dai ricorrenti alla popolazione della Circoscrizione Trabocchetto – Condera - Spirito Santo (sede delle rispettive farmacie), piuttosto che all’intera popolazione comunale;l’unico limite destinato ad operare al fine di tutelare le farmacie preesistenti sarebbe a tutt’oggi quello contenuto nel comma 7 dell’art. 1 della legge 475/1968 (così come chiarito da un parere reso dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute in data 21.03.2012 e che l’Amministrazione richiama), che impone una distanza minima di m. 200 tra le sedi farmaceutiche, distanza che risulta essere rispettata per ciascuna delle tredici nuove sedi previste dall’Amministrazione Comunale (circostanza non contestata da parte ricorrente).
In effetti, dall’esame delle risultanze del giudizio emerge una ragione sufficiente a sorreggere le scelte operate dall’Amministrazione, ancorchè intrinseca nell’atto impugnato.
Va condivisa, in primo luogo, la tesi difensiva dell’Ente locale, secondo cui il parametro sedi - popolazione residente va rapportato alla complessiva realtà territoriale del Comune e non alle singole frazioni o quartieri, secondo il chiaro tenore dell’art. 11 della legge 27/2012 cit.
Peraltro, gli stessi ricorrenti utilizzano un rapporto sedi - residenti solo indicativamente riferito alle due zone d’interesse, al fine di dimostrare l’irrazionalità della localizzazione contestata.
Tuttavia, nei termini della ragionevolezza della scelta di localizzazione della sede farmaceutica, non può prendersi a riferimento il solo dato della popolazione residente (altrimenti ciò equivarrebbe a reintrodurre un limite di popolazione per quartiere o per circoscrizione, che la legge non impone), dovendosi invece fare riferimento alla complessiva situazione del territorio, specie in termini di analisi della fruizione complessiva del servizio farmaceutico da parte della collettività.
In questo senso, si evince dalle difese dell’Amministrazione e dalle planimetrie depositate in giudizio che le nuove sedi vanno ad incrementare il servizio in una zona centrale, fortemente trafficata e di passaggio.
A tale proposito, va tenuto presente che, notoriamente, la zona centrale dell’abitato di Reggio Calabria costituisce il vero e proprio baricentro collettivo della città, che si sviluppa lungo l’asse nord - sud dell’abitato seguendo la linea della costa, con consistente concentrazione di uffici, esercizi commerciali ed un’intera arteria riservata al solo passeggio pedonale (il Corso);e che la via Reggio Campi, peraltro interessata da una consistenza urbanistica di non indifferente impatto, costituisce l’unica direttrice a doppio senso tra nord e sud della stessa zona centrale ed è altresì deputata ad assicurare il collegamento tra il predetto centro e le zone collinari della periferia est della città.
Pertanto, se ne deve trarre la conclusione che la scelta di incrementare l’offerta farmaceutica nella zona d’interesse non è né irrazionale, né illogica.
Si consideri, a questo punto, che l’interesse oppositivo dei ricorrenti è di tipo meramente economico, cioè a difesa della propria posizione di mercato in funzione anticoncorrenziale (come esplicitamente indicato a conclusione della premessa introduttiva del ricorso), mentre non può essere loro riconosciuta la rappresentanza di altro genere di interesse collettivo, riferibile ad esigenze di tutela di tipo urbanistico o relative all’ottimale organizzazione del servizio (come sarebbe stato ove il ricorso fosse stato proposto da associazioni di utenti lamentanti la carenza di farmacie nel proprio ambito di riferimento, o da associazioni rappresentative della categoria dei farmacisti), nel qual caso avrebbero potuto essere prospettate altre esigenze di tutela.
In rapporto al concreto interesse sostanziale dei ricorrenti, dunque, le ragioni di censura dell’atto si riducono ad una semplice contestazione di merito delle scelte di pianificazione che, di per sé, fuoriesce dall’ambito del giudizio di legittimità, rientrando nel novero dei giudizi di tipo politico e di opportunità.
Quanto all’ulteriore argomento di censura, secondo cui la localizzazione delle nuove sedi, in quanto riferita anche alle “vie limitrofe”, sarebbe indeterminata, va condivisa la tesi della difesa dell’Ente locale, che evidenzia come (anche in forza del richiamato parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute reso in data 21.03.2012) l’attività di localizzazione delle farmacie è soggetta solo alla necessità di definire esattamente il territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, con la conseguenza che l’individuazione delle aree ben può avvenire anche in forma semplificata, ad esempio, indicando, come avvenuto nel caso di specie, una determinata via e le strade “adiacenti” (termine che peraltro non è generico, identificando una precisa delimitazione topografica, caratterizzata dalla contiguità fisica delle strade con quella indicata come principale).
Ne deriva pertanto il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale decisione in ordine alle spese, che sono liquidate in dispositivo.