TAR Palermo, sez. III, sentenza 2010-01-22, n. 201000801
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Testo completo
N. 00801/2010 REG.SEN.
N. 02442/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2442 del 2001, proposto da:
C G, DE G G, C B, U G, E G, G L, F N, A M, GERMANA’ Costantino, M A, V D, C G, R A, M G, F V, N L, M G, V M, Z V, M V, C S, elettivamente domiciliati in Palermo, via XX Settembre n.29, presso lo studio dell'Avv. Giacomo D’Asaro, che li rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso;
contro
- il Presidente pro tempore della Regione Siciliana;
- l’Assessore pro tempre alla Presidenza della Regione Siciliana, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, di via A. De Gasperi n.81, sono domiciliati ope legis;
per la condanna
dell’amministrazione regionale al pagamento a favore dei ricorrenti delle differenze dovute per la mancata inclusione nel calcolo dell’indennità di buonuscita dell'indennità mensile pensionabile prevista dall'articolo 42 della legge regionale n. 41/1985 e dall'articolo 7 della legge regionale n. 11/1988;
Vista la sentenza interlocutoria n. 636/2009;
Viste le memorie e la documentazione prodotte sia dai ricorrenti, sia dall’Amministrazione resistente;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Referendario Maria Cappellano;
Uditi alla pubblica udienza del 1 dicembre 2009 l'Avv. G. D’Asaro per i ricorrenti e l'Avvocato dello Stato G. Tutino per l'Amministrazione resistente:
FATTO
1. Con ricorso notificato il 5 giugno 2001, e depositato il successivo 13 giugno, i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell'amministrazione regionale intimata al pagamento delle differenze che assumono dovute sull’indennità di buonuscita, per la mancata inclusione nel calcolo di quest’ultima dell'indennità mensile pensionabile prevista dall'articolo 42 della legge regionale n. 41/1985 e dall'articolo 7 della legge regionale n. 11/1988.
Tale indennità è stata agli stessi corrisposta, come voce stipendio del complessivo trattamento economico, in considerazione della qualifica ricoperta e delle funzioni di polizia giudiziaria svolte, durante il servizio prestato presso l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana-Direzione Forestale, e la stessa è inserita nel trattamento di pensione attualmente in godimento.
La stessa voce avrebbe dovuto essere inserita nel calcolo della indennità di buonuscita, in considerazione della normativa regionale speciale, che disciplina la fattispecie.
2. Si è costituita l’Amministrazione Regionale, la quale, con memoria, ha pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con riserva di verifica delle singole posizioni individuali, nonché la sopravvenuta decadenza dall’ipotetica pretesa in quanto azionata oltre il termine normativamente posto per il definitivo passaggio delle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato dal giudice amministrativo al giudice ordinario.
Nel merito, ha replicato alle argomentazioni contenute nel ricorso, chiedendone il rigetto, ed ha formalmente eccepito la maturata prescrizione quinquennale delle avverse pretese patrimoniali.
3. All’esito della pubblica udienza del 13 marzo 2009, la Sezione, con sentenza interlocutoria n. 936 del 2 aprile 2009, ritenuta sussistente la propria giurisdizione: a) ha dichiarato il ricorso in epigrafe inammissibile, quanto al ricorrente M A; b) relativamente ai ricorrenti C G, D G G, U G, E G, F N, A M, G C, V D, C G, F V, V M e C S, lo ha accolto; c) quanto al ricorrente M G, lo ha respinto; d) mentre, relativamente ai ricorrenti C B, G L (erroneamente indicato con il nome “Giuliano”), R A, N L, M G, Z V e M V, ha disposto adempimenti istruttori.
4. Sia l’Amministrazione sia i ricorrenti hanno prodotto la richiesta documentazione, nonché memorie conclusive in vista della pubblica udienza.
5. All’udienza del 1 dicembre 2009, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso si presenta solo in parte fondato.
1.1. Dall’esame delle risultanze istruttorie, risulta, infatti, che l’eccezione di prescrizione quinquennale delle pretese patrimoniali vantate non merita accoglimento per quanto attiene ai ricorrenti G L, M G, M V e Z V.
- Al primo l’indennità risulta liquidata con D.D.R. n. 117 del 06.04.1998, e con ordinativo di pagamento del 20.04.1998, di talché il ricorso è stato proposto entro il termine di prescrizione quinquennale (05.06.2001).
- Per quanto concerne il secondo (M G), risulta dalla documentazione versata in atti che lo stesso ha percepito l’indennità di buonuscita con ordinativo di pagamento datato 17.10.1995; risulta, peraltro, che il predetto ha inoltrato all’Amministrazione resistente un atto interruttivo della prescrizione, datato 22.11.1996, al quale l’Amministrazione ha fornito risposta negativa in data 19.02.1997: quindi, avuto