TAR Latina, sez. I, sentenza 2012-01-20, n. 201200036

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2012-01-20, n. 201200036
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201200036
Data del deposito : 20 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00437/2010 REG.RIC.

N. 00036/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00437/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 437 del 2010, proposto da N S, rappresentata e difesa dall’avvocato G N, con domicilio eletto in Latina, alla via Monti, n. 13 (presso P G Avv. P).

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma - Frosinone - Latina - Rieti e Viterbo, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12.
Comune di Formia, n.c.

per l’annullamento

del decreto datato 3 marzo 2010 con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo del Ministero per i beni e le attività culturali ha annullato il provvedimento n. 668/N del 20 novembre 2009 del Comune di Formia riguardante il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di un porticato.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma - Frosinone - Latina - Rieti e Viterbo.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2011 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1 Con atto notificato il 7 maggio 2010, depositato il successivo 25, la ricorrente espone: (a) di esser proprietaria di un appezzamento di terreno con annesso fabbricato in relazione al quale presentava in data 21 febbraio 2005 istanza per il rilascio di un permesso a costruire per ristrutturazione, previa demolizione, del fabbricato medesimo ed inserimento di un porticato, permesso poi rilasciato in data 8 agosto 2008, previa acquisizione da parte del comune di tutti i pareri necessari;
(b) il 15 ottobre 2009 presentava istanza tesa ad ottenere il parere di cui all’articolo 146 del D. Lgs. 42/2004 per le opere relative alla realizzazione di un porticato esterno da annettere al fabbricato in questione;
(c) il comune di Formia rilasciava l’autorizzazione 668/N del 20 novembre 2009, annullata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma - Frosinone - Latina - Rieti e Viterbo con il decreto del 3 marzo 2010.

1.1 Tutto ciò premesso agisce per l’annullamento di detto decreto deducendo: eccesso di potere - violazione di legge - eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

2 Con decreto presidenziale n. 13 del 16 giugno 2010 sono stati disposti incombenti istruttori.

3 Con atto di stile depositato il 29 novembre 2011 si è costituita l’amministrazione statale.

4 Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2011 il ricorso è stato chiamato ed è stato introdotto per la decisione.

DIRITTO

1 La ricorrente agisce per l’annullamento del decreto in data 3 marzo 2010 con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma - Frosinone - Latina - Rieti e Viterbo ha annullato l’autorizzazione 668/N del 20 novembre 2009 del comune di Formia sulla domanda presentata il 15 ottobre 2009 ed “intesa ad ottenere il parere ai sensi dell’art. 146 del Decreto legislativo n. 42/04 per le opere relative alla realizzazione di un porticato annesso ad edificio in corso di demolizione e ricostruzione, approvato con P.d.C. 152/08 …”. Nello specifico, l’intervento al quale si riferisce l’autorizzazione comunale annullata interessa “… l’inserimento del porticato esterno al fabbricato dimensionato nella misura di poco al di sotto del 50 % della superficie coperta …” di una costruzione di tipo monofamiliare “ ... costituita da un unico piano … di mq. 49,32 …”.

2 Con un duplice motivo di diritto, argomenta la proposta domanda ritenendo l’impugnato decreto illegittimo per difetto di motivazione, in quanto l’autorizzazione annullata richiamerebbe tutti i presupposti fondanti la positiva valutazione, nonché per violazione di legge avendo, l’amministrazione statale, sovrapposto la propria valutazione, a quella comunale.

3 Il ricorso è infondato.

3.1 Il provvedimento impugnato presuppone: (a) la verifica condotta, quindi la precedente autorizzazione regionale B5007 del 3 dicembre 2007 ex articolo 146, comma 2, del D. Lgs. 42 del 2005 connessa all’istanza di demolizione e ricostruzione di un fabbricato con realizzazione di un porticato in loc. Gianola in area di cui al foglio 19, particella 382;
(b) la rilevanza della normativa paesaggistica vigente ed adottata, quindi in particolare e per quanto concerne la prima, degli articoli 10 e 35 contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 4485 del 30 luglio 1999, di approvazione del testo coordinato delle norme tecniche di attuazione del P.T.P. ambito territoriale n. 14.

3.2 Nello specifico l’impugnato provvedimento richiama, quasi testualmente, l’articolo 35 citato il quale all’ultimo comma prevede tra l’altro che “Per tali aree è prevista la massima azione di tutela oltre che mediante l’istituzione di due aree protette …, anche attraverso le seguenti prescrizioni: - divieto assoluto di edificazione secondo i disposti degli articoli delle norme generali d’ambito.”.

4 Tutto ciò premesso occorre innanzitutto affermare che il contestato annullamento tutorio è immune dalle dedotte censure perché l’impostazione iniziale dello stesso ricalca il paradigma della funzione di controllo assegnata all’amministrazione statale in sede di verifica delle autorizzazioni assentite dall’autorità delegata o sub - delegata. Il che risulta dimostrato, non solo dal richiamo al contenuto della precedente autorizzazione regionale, ma soprattutto dal chiaro riferimento alla disposizione di vincolo al caso pertinente e rispetto alla quale, in sede locale, l’intervento de quo è stato erroneamente ritenuto conforme, ove si consideri una previsione di massima tutela quale quella sostanziata dalla previsione di un “divieto assoluto di edificazione”. In altri termini, l’espresso riferimento all’articolo 35 delle citate nn.tt.aa. quindi al relativo “divieto”, esplicita con adeguata motivazione la ragione dell’annullamento, ricondotto nella vicenda al raffronto tra la norma pertinente ed i contenuti, con essa contrastanti, dell’autorizzazione comunale annullata.

4.1 Una tale conclusione poi esclude che possa esser accordato rilievo favorevole alle indicazioni poste con il secondo motivo, dedicate all’illegittima sovrapposizione della valutazione a quella resa in sede locale. Sul punto, infatti, va rilevato che la validità dell’argomentazione ricondotta alla citata n.t.a., è sufficiente di per sé a sorreggere il disposto annullamento tutorio.

5 Il ricorso va in definitiva respinto. Le spese di giudizio possono esser compensate avendo, l’amministrazione, ricondotto le proprie difese ad una mera costituzione di stile.

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