TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-10-11, n. 201710185

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-10-11, n. 201710185
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201710185
Data del deposito : 11 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2017

N. 10185/2017 REG.PROV.COLL.

N. 09323/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9323 del 2016, proposto da:
C A S, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, F V, M N, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Cancrini &
Partners in Roma, piazza San Bernardo, 101;

contro

Ministero della Giustizia, Corte d'Appello di Roma - Ufficio Esami Avvocati, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Commissione Centrale per gli esami per l’abilitazione forense c/o il Ministero della Giustizia, la Commissione degli esami per l’abilitazione forense - Sessione Anno 2015 - 2016 c/o la Corte di Appello di Roma, Commissione degli esami per l’abilitazione forense - Sessione Anno 2015 - 2016 c/o la Corte di Appello di Napoli non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Claudio Iafrate non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, anno 2015, conosciuto a seguito di comunicazione a mezzo di posta elettronica ricevuta in data 22 giugno 2016, del verbale della seduta del 26 febbraio 2016 di valutazione delle prove scritte, nonché di tutti gli altri verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui i suoi elaborati sono stati giudicati in modo insufficiente;
nei limiti del proprio interesse dell’elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato dalla Corte di Appello di Roma;
del verbale della seduta del 18 dicembre 2015 con cui la Commissione istituita presso la Corte di Appello di Roma ha adempiuto alle prescrizioni di cui all’articolo 22, comma 4 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
del verbale della seduta del 14 gennaio 2016 con cui la Commissione istituita presso la Corte di Appello di Napoli ha definito le modalità di ripartizione dei compiti scritti tra le varie sottocommissioni ai fini dell’attività di valutazione;
del provvedimento non conosciuto, adottato in data 10 dicembre 2015, nella riunione dei Presidenti delle prime sottocommissioni di ciascuna corte di appello in ordine alla non adozione della cosiddetta motivazione inerente alla valutazione degli elaborati;
del provvedimento di nomina della Commissione istituita presso la Corte di appello di Napoli, della circolare del Direttore generale del Ministero della giustizia del 26 novembre 2015;
della nota del 1 dicembre 2015 con cui la commissione centrale istituita presso il ministero della giustizia ha offerto indicazioni in ordine ai criteri di valutazione per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense;
del decreto del ministro della giustizia del 12 novembre 2015 di indizione della sessione di esami per l’iscrizione negli albi degli avvocati e per la condanna delle amministrazioni resistenti alla sua riammissione alla procedura selettiva ed alla rivalutazione da parte di commissione esaminatrice in diversa composizione dei suoi elaborati.- risarcimento danni -


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Corte d'Appello di Roma -

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2017 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 9323/2016) il sig. C A S ha adito questo Tribunale per l’annullamento del giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione anno 2015 – conosciuto in data 22 giugno 2016, del verbale della Commissione d’esame del 26 febbraio 2016 e degli atti adottati dalla Commissione valutatrice presso la Corte d’Appello di Napoli nella parte in cui ha attribuito alle prove scritte del ricorrente medesimo un punteggio complessivo (punti n. 82) inferiore alla sufficienza (punti n. 90), nonché degli ulteriori atti e provvedimenti specificamente indicati nell’atto introduttivo del presente giudizio e per la condanna dell’Amministrazione resistente alla rivalutazione degli elaborati da parte della Commissione d’esame in diversa composizione.

Avverso i provvedimenti, in epigrafe indicati, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del r.d. n. 37/1934, delle circolari ministeriali del 26.11.2015 e del 1.12.2015. Incompetenza.

Lamenta, a tale riguardo, l’illegittimità dell’iter procedimentale seguito sia dalla Commissione centrale di Roma, in quanto operante in composizione non plenaria, in modo da assicurare la partecipazione di tutte le componenti professionali previste dalla normativa di riferimento, e senza la presenza di almeno cinque candidati. La composizione assolutamente parziale della commissione, considerata la presenza di soli avvocati, avrebbe, altresì, inficiato le operazioni materiali di raggruppamento e di numerazione delle buste che sarebbero state svolte in presenza di soli quattro candidati.

Quanto alla Commissione istituita presso la Corte d’Appello di Napoli, lamenta le modalità di distribuzione tra le sottocommissioni degli elaborati avvenuto senza alcun previo mescolamento e mediante l’applicazione del criterio numerico con conseguente compromissione del principio dell’anonimato delle prove.

b) Violazione delle disposizioni di cui al r.d.l. n. 1578/1933 ed al r.d. m. 37/1934, degli artt. 46, comma 5 della legge n. 247/2012, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 3, 10, 24, 41, 97, 113 e 117 della Costituzione;
violazione dei principi e dei criteri di valutazione delle prove;
eccesso di potere sotto differenti profili, difetto di motivazione.

Deduce l’illegittimità delle valutazioni espresse dalla Commissione mediante mera votazione numerica in assenza di alcuna motivazione idonea a rendere edotto il ricorrente del percorso logico ed argomentativo seguito dagli esaminatori nella valutazione delle prove scritte , con conseguente difetto d’istruttoria e di motivazione.

Lamenta, altresì, l’insufficienza del voto numerico sotto i profili motivazionale ed istruttorio in assenza di criteri di valutazione predeterminati e specifici, essendo quelli cui è ricorsa la Commissione d’esame estremamente generici, tanto da rendere il giudizio espresso nei riguardi del ricorrente incongruo, incompleto, nonché superficiale.

Deduce, infine, che le operazioni di valutazione delle sue prove nella seduta del 26.2.2016 avrebbero previsto tempi di correzione medi per ciascun elaborato inferiori (4 minuti) ai tempi fisiologici necessari per compiere una corretta attività valutativa.

c) Violazione delle disposizioni di cui al r.d.l. n. 1578/1933 ed al r.d. m. 37/1934, degli artt. 46, comma 5 della legge n. 247/2012, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 3, 10, 24, 41, 97, 113 e 117 della Costituzione;
violazione dei principi e dei criteri di valutazione delle prove;
eccesso di potere sotto differenti profili, difetto di motivazione. Illegittimità derivata. Eccesso di potere, tenuto conto della elaborazione di criteri di valutazione delle prove estremamente generici rispetto alla complessità delle tracce relative alle prove scritte.

d) Illegittima composizione della Commissione d’esame, non essendo presenti alle operazioni di correzione delle prove descritte nel processo verbale della seduta del 26.2.2016, né un magistrato, né un esponente del modo accademico.

Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni che hanno chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle censure.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Il sig. S contesta, in primo luogo, le modalità di svolgimento dell’iter procedimentale seguito dalla Commissione centrale di Roma, in quanto operante in composizione non plenaria, in modo da assicurare la partecipazione di tutte le componenti professionali previste dalla normativa di riferimento, e senza la presenza di almeno cinque candidati alla selezione. Lamenta le modalità di distribuzione tra le sottocommissioni degli elaborati avvenuto senza alcun previo mescolamento e mediante l’applicazione del criterio numerico, con conseguente compromissione del principio dell’anonimato delle prove.

La doglianza è priva di pregio, atteso che per costante indirizzo giurisprudenziale in sede di operazioni concorsuali non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento, dovendo la regola del collegio perfetto, unitamente alla compresenza di tutti i candidati nella misura indicata nella normativa evocata, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali;
selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte;
determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali;
correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali), ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso, non imponendo le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio la presenza di tutti i componenti del collegio, ben potendo avvenire sotto il controllo ed alla presenza di solo alcuni di essi o essere delegate ad un componente della commissione (cfr. Cons. Stato, sez. I, 11 luglio 2011, n. 1286).

Pertanto, pur costituendo le operazioni di abbinamento e mescolamento degli elaborati un momento importante e delicato della procedura, non può però negarsi che si tratti di operazioni meramente materiali, prive di ogni connotato valutativo, tanto da non rendere affette dai profili di censura le fasi procedimentali in questione, anche per quanto concerne l’asserito vulnus del principio di anonimato delle prove.

Con le ulteriori doglianze il ricorrente deduce l’illegittimità delle valutazioni delle prove mediante mera votazione numerica in assenza di alcun corredo motivazionale idoneo a rendere edotto il ricorrente del percorso logico ed argomentativo svolto dagli esaminatori nella valutazione delle prove scritte, con conseguente difetto d’istruttoria e di motivazione.

Lamenta, altresì, l’insufficienza del voto numerico sotto i profili motivazionale ed istruttorio in assenza di criteri di valutazione predeterminati e specifici, essendo quelli cui è ricorsa la Commissione d’esame estremamente generici, tanto da rendere il giudizio espresso nei riguardi del ricorrente incongruo, incompleto, nonché superficiale.

Deduce, infine, che le operazioni di valutazione delle sue prove nella seduta del 26.2.2016 avrebbero previsto tempi di correzione medi per ciascun elaborato inferiori (4 minuti) ai tempi fisiologici necessari per compiere una corretta attività valutativa.

Gli ulteriori profili di doglianza sono insuscettibili di accoglimento, atteso che per costante insegnamento giurisprudenziale da cui il Collegio ritiene non doversi discostare, il voto numerico attribuito alle prove scritte esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale dell’organo collegiale all’uopo preposto, contenendo in sé la sua stessa motivazione alla luce dei criteri generali adottati dalla Commissione Centrale i quali, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, appaiono adeguati ai fini della determinazione della valutazione mediante votazione attribuita agli elaborati del ricorrente.

In particolare, con riferimento alla evocata disposizione di cui all’art. 46, comma 5, della l. n. 247/2012 il Collegio ne ravvisa l’inapplicabilità alla fattispecie in esame, ex art. 49 a norma del quale per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

Anche riguardo ai tempi di correzione il ricorso non può essere accolto, posto che, in sede di impugnazione degli atti riguardanti l'ammissione alle prove orali della sessione di esami di avvocato, i tempi di correzione degli elaborati scritti sono di per sé privi di significato in quanto non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di una maggiore o minore considerazione e se quindi il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato, tenuto conto anche del compito meramente presuntivo derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti e/o degli elaborati scrutinati.

Conclusivamente, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio sono poste a carico della parte soccombente nella misura indicata in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi