TAR Milano, sez. IV, sentenza 2016-11-30, n. 201602261
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Testo completo
Pubblicato il 30/11/2016
N. 02261/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03014/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3014 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cooperativa Sociale Elleuno Scs, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati D G C.F. GLMDVD76D19L682V, R S C.F. SLVRCR80E15L682X, M T C.F. TRVMRC75P22F241F e S F C.F. FNGSRG72T02D969G, con domicilio eletto presso l’avv. S F (CDP Studio Legale Associato) in Milano, via L. Ariosto, 6;
contro
Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi", in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato V A C.F. VLAVCN42M12A662S, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Gian Galeazzo, 16;
nei confronti di
Consorzio HCM, in qualità di mandatario dell’ATI costituito con ELT società cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Cortesi C.F. CRTLSN75D12F205A, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Adeodato Ressi, 32;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale,
della nota prot. 63983 del 28 dicembre 2015 dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi", con cui è stata comunicata alla ricorrente "che il Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliera con provvedimento deliberativo n. 1104 del 18.12.2015 ha disposto di affidare temporaneamente il servizio in oggetto al Consorzio H.C.M., Capogruppo, in ATI con ELT Cooperativa Sociale, società 2° in graduatoria"; - della delibera del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera n. 1104 dell8.12.2015 citata nella predetta nota;- della nota dell'A.O. "Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi" prot. 63094 datata 8.12.2015; delle note prot. 63913 e 63914 inoltrate dall'Azienda Ospedaliera alla Cooperativa Elleuno il 28.12.2015;del verbale del giudizio di congruità relativo all'offerta del Consorzio HCM quale capogruppo dell'ATI con ELT Cooperativa Sociale ad oggi non conosciuto dalla ricorrente; del contratto eventualmente stipulato tra l'Azienda Ospedaliera ed il Consorzio HCM; di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi inclusi il bando di gara, il capitolato speciale d'appalto ed i relativi allegati, i verbali di gara e la determina di nomina della commissione di gara;
nonché per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della nota prot.n. 0014216 del 14 marzo 2016 del Direttore ad interim S.C. Approvvigionamenti (dott.ssa Paola Colombo) dell'ASST - Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi (già Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi"), trasmessa a mezzo pec il medesimo giorno, con cui è stato comunicato alla ricorrente " che il Direttore Generale di questa Azienda, con provvedimento deliberativo n. 143 dell'11.03.2016 ha disposto di risolvere, ....il contratto sottoscritto in data 18.12.2015 con codesta Spettabile Cooperativa di affidamento del servizio di Assistenza Infermieristica, di supporto e di Riabilitazione per il reparto di degenza per subacuti, ..." nonché che "Nel medesimo provvedimento deliberativo il Direttore Generale ha altresì disposto di aggiudicare definitivamente il sevizio in argomento alla società 2° in graduatoria Consorzio H.C.M. Capogruppo, in ATI con ELT Cooperativa Sociale, alle condizioni contenute nell'offerta depositata in atti, di seguito precisate, e per l'importo complessivo quinquennale di Euro 4.883.631,48 ..."; - della delibera del Direttore Generale dell'ASST Sette Laghi n. 143 dell'11.03.2016 citata nella predetta nota; - del contratto eventualmente stipulato tra l'Azienda Ospedaliera ed il Consorzio HCM; - di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi inclusi - per quanto occorrer possa - il bando di gara, il capitolato speciale d'appalto ed i relativi