TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2025-03-13, n. 202500170

TAR Reggio Calabria
Sentenza
13 marzo 2025
TAR Reggio Calabria
Ordinanza cautelare
18 luglio 2024
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13 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2025-03-13, n. 202500170
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202500170
Data del deposito : 13 marzo 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2025

N. 00170/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00382/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 382 del 2024, proposto dalle sig.re IN ES, ST ES, rappresentate e difese dall'avv. Rosario Infantino, con domicilio eletto presso lo studio Rosario Maria Infantino in Rc, via S. Caterina Trav. Priv. n. 21;



contro

Corap – Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

- del provvedimento prot. n. 0002555 dell’08.04.2024 con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, in Liquidazione Coatta Amministrativa ha espresso parere negativo alla richiesta di utilizzo dell’area con destinazione “verde di rispetto” per la realizzazione di un impianto fotovoltaico;

- del silenzio serbato dall’Ente resistente sull’istanza in autotutela del 23.04.2024;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive in Liquidazione Coatta Amministrativa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 6.06.2024 e depositato in data 21.06.2024, le ricorrenti, quali proprietarie delle aree distinte in Catasto al foglio 36, particelle nr. 69, 297, 750 e 377 del Foglio 36 del Comune di NO, ubicate all’interno dell’Agglomerato industriale di Gioia Tauro - NO - San Ferdinando, con destinazione di Piano Regolatore Territoriale del Consorzio “ Verde di rispetto ”, hanno premesso di aver chiesto, in data 22.01.2024, al CO.R.A.P. un parere di fattibilità in ordine all’installazione, sulle aree in questione, di un impianto fotovoltaico a terra, anche alla luce delle semplificazioni normative introdotte dal D.L. n. 13 del 24.02.2023, convertito in Legge n. 41 del 21.04.2023, funzionali a facilitare la realizzazione di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili.

2. In risposta a tale istanza, con nota prot. n. 0002555 dell’08.04.2024, il Responsabile dell’Area Tecnica del CO.R.A.P. ha espresso parere negativo in ragione della non condivisibilità del riferimento operato dal tecnico delle ricorrenti alla normativa nazionale di riferimento, avuto specifico riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 22 bis D.lgs. n. 199/2021, per come, rispettivamente, modificate (art. 20) ed introdotte (art. 22 bis) dal citato D.L. n. 13 del 24.02.2023.

2.1 Più precisamente:

- l’art. 20, comma 8 lettera c-ter) citato D.lgs., rubricato “ Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”, prevede che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1 del medesimo articolo, sono considerate “ aree idonee ”: “ c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri»;

- l’art. 22 bis , rubricato “ Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici ”, prevede che: « L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste ».

2.2 Ad avviso del predetto Responsabile, il parere di fattibilità dell’impianto sulle aree di proprietà delle ricorrenti non avrebbe potuto che essere negativo in quanto:

- il richiamo all’art. 20 D.lgs. n. 199/2021, non sarebbe « pertinente in quella parte che fa riferimento alle "aree interne agli impianti industriali" che si riferiscono a contesti diversi da quelli di suo interesse»;

- la disposizione di cui all’art. 22 bis citato D.lgs. determinerebbe più che una "semplificazione", una vera e propria « deregulation senza precedenti destinata a travolgere un'architettura normativa che affonda le sue radici in epoche remote e che ha permesso -almeno in qualche misura - di salvaguardare il territorio italiano».

In conclusione, ad avviso del Responsabile dell’Area Tecnica « Bisognerà assettare, dunque, che il Governo individui le cd «aree idonee» così da avere riferimenti più precisi».

3. Le ricorrenti hanno impugnato siffatto parere negativo di fattibilità, affidando il ricorso ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

- “ I. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ERRATA APPLICAZIONE dell’Art. 20 del D.lgs 199/2021 nonché del Decreto n. 59 dell’08.07.2021, art. 18 ”;

Prima di essere destinate a “ verde di rispetto ”, in forza della determinazione n. 1 del 22.01.20214 con cui è stata approvata la Variante al Piano Regolatore Consortile dell’agglomerato industriale di Gioia Tauro - NO - San Ferdinando, le aree di proprietà delle ricorrenti, in linea con la relativa morfologia del terreno, avevano una destinazione agricola.

Tale circostanza le renderebbe idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 20 D.lgs. n. 199/2021.

Tale idoneità all’installazione si desumerebbe, del resto:

- dalla disciplina di liberalizzazione introdotta dal successivo art. 22 bis citato D.lgs.;

- dal tenore delle “ Linee Guida alla installazione di impianti fotovoltaici nelle aree di sviluppo industriale della Calabria ”, approvate nel febbraio del 2022, che, nella relativa introduzione, prevedono la necessità che il CORAP, prima di esprimersi in ordine alla richiesta di nulla-osta, rilasci un parere preliminare circa la possibilità di allocare gli impianti su aree incluse nel PRT (sia che siano esse di proprietà dell’Ente che di privati cittadini);

- dalla previsione di cui all’art. 18 del Regolamento per la Localizzazione delle attività produttive, la cessione e l’uso dei suoli e dei fabbricati, approvato con Decreto n. 59 del 08.07.2021, secondo cui « In considerazione del basso tasso di occupazione caratteristico di tali attività, il CoRAP assegnerà preferibilmente alle ditte che intendano produrre energia (da impianti fotovoltaici o da altro tipo di generatori) […] le aree a verde ».

Non vi sarebbe, dunque, alcun impedimento all’installazione di impianti di produzione di energia alternativa nelle zone di verde di rispetto, né, men che meno, si realizzerebbe di una deregulation senza precedenti destinata a travolgere un’architettura normativa tesa alla salvaguardia del territorio italiano.

- “II. TRAVISAMENTO DEI FATTI- ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO”;

Il parere negativo in contestazione, oltre a porsi in contrasto con gli obiettivi perseguiti dal Legislatore in tema di transizione energetica ed ecologica e, dunque, di potenziamento delle forme di produzione di energia rinnovabile, risulterebbe viziato da eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto all’autorizzazione all’installazione, in area avente destinazione urbanistica “ fascia a verde di rispetto stradale ”, di sette colonnine di ricarica per veicoli elettrici rilasciata, giusto decreto n. 1/2021, in favore di altra società.

2. Il Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, in Liquidazione Coatta Amministrativa, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso:

- in ragione dell’ubicazione della propria sede legale in Catanzaro, ritenendolo devoluto alla cognizione della sede regionale di questo Tribunale Amministrativo;

- per mancata notifica dello stesso nei confronti dell’Agenzia Regionale di Sviluppo delle Aree Industriali e per l’Attuazione di Investimenti Produttivi (cd. ARSAI), ente pubblico economico, strumentale della Regione Calabria, istituito dalla L.R. n. 16 del 29.03.2024 e, dunque, subentrato al CORAP in Liquidazione coatta amministrativa in data antecedente all’instaurazione dell’odierno giudizio;

- in quanto la nota impugnata sarebbe priva di valore provvedimentale, trattandosi del riscontro ad una mera richiesta di informazioni inoltrata dalle ricorrenti in ordine all’idoneità dei terreni di loro

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