TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-07-11, n. 202402504
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 11/07/2024
N. 02504/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01647/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1647 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S C, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento prot.n. 0049460 del 27 luglio 2020, con il quale l’Agea ha disposto la decadenza delle domande di aiuto presentate dal ricorrente negli anni 2013, 2014 e 2015 ed ha accertato la pretesa creditoria nei confronti di Agea per l’importo pari ad € 362.269,97, senza tuttavia disporre il c.d. ricalcolo delle somme tenuto conto dei pagamenti imputabili ai c.d. titoli originari del ricorrente, non oggetto di contestazione;
- di qualunque ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 luglio 2024 il dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato -OMISSIS-ha impugnato, con richiesta di sospensiva, il provvedimento prot.n. 0049460 del 27 luglio 2020, con il quale l’Agea ha disposto la decadenza delle domande di aiuto presentate dal ricorrente negli anni 2013, 2014 e 2015 ed ha accertato la pretesa creditoria nei confronti dell’Agea per l’importo pari ad € 362.269,97, intimandone la restituzione.
Il gravato provvedimento trova sostegno nel seguente apparato motivazionale:
“ i contributi comunitari erogati all’interessato risultano richiesti sulla base di dichiarazioni mendaci, non rispondenti a realtà, in quanto l’esito dell’attività condotta dalla P.G. ha accertato inequivocabilmente le seguenti irregolarità:
- la falsità delle attestazioni di conduzione delle superfici dichiarate;
- la falsità della dichiarazione di mancato pascolamento a “causa di forza maggiore”, esclusivamente legata agli allevamenti (epizoozia);
- acquisizione per trasferimento di titoli ottenuti indebitamente da soggetti, risultanti provento del reato di truffa e falso a danno di Agea ”.
Il ricorso è affidato alla denuncia di tre articolate doglianze così enucleate:
“ 1. Violazione falsa applicazione dell’art.30 del Regolamento CEE n. 73/2009;Violazione e falsa applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del REG. (UE) N. 1306/2013;Violazione e falsa dell’art. 60 del Reg ue 1306/2013;- Violazione degli artt. 6 e ss. L.241/1990;difetto assoluto di motivazione;difetto assoluto di istruttoria;eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti;eccesso di potere per sviamento.
2. Violazione falsa applicazione dell’art.30 del Regolamento CEE n. 73/2009;Violazione e falsa applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del REG. (UE) N. 1306/2013;Violazione e falsa dell’art. 60 del Reg Ue 1306/2013;Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del D.P.R. 445 del 2000;carenza assoluta di motivazione e di istruttoria;eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti;eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta;eccesso di potere per sviamento.
3. Violazione falsa applicazione dell’art.30 del Regolamento CEE n. 73/2009;Violazione e falsa applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del REG. (UE) N. 1306/2013;Violazione e falsa dell’art. 60 del Reg Ue 1306/2013;violazione del principio di proporzionalità;Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del D.P.R. 445 del 2000;carenza assoluta di motivazione e di istruttoria;eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti;eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta;eccesso di potere per sviamento ”.
2. L’Amministrazione intimata si è ritualmente costituita in giudizio per resistere al ricorso depositando una dettagliata relazione con cui ha controdedotto su tutti i motivi di ricorso ed ha concluso per il suo rigetto in quanto privo di merito di fondatezza.
3. All’esito dell’udienza camerale del giorno 3 dicembre 2020 questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 842/2020 del 04/12/2020, prescindendo da ogni valutazione sulla fondatezza del ricorso riservata all’apposita sede del merito, ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato per difetto di periculum in mora < non essendosi in presenza né di un’azione volta al recupero coattivo dei contributi già erogati, né della paventata compensazione con i contributi richiesti per gli anni successivi >.
4. In vista dell’udienza pubblica di trattazione parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a. riportandosi alle conclusioni già rassegnate nell’atto introduttivo del giudizio e chiedendone l’integrale accoglimento.
5. All’udienza di smaltimento arretrato del giorno 1 luglio 2024, tenutasi in collegamento da remoto, dopo la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
6. Il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.
6.1. I motivi di ricorso impongono una trattazione unitaria per ragioni logiche e di connessione.
Parte ricorrente lamenta l’illegittimità del gravato provvedimento per carenza di motivazione e di istruttoria, nonché per eccesso di potere. A tal proposito viene richiamato un precedente di questo Tribunale (sentenza n.735 del 26 marzo 2020), che si è pronunciato su fattispecie sovrapponibile a quella in esame, laddove è stato stigmatizzato l’operato dell’Amministrazione resistente che “ non ha svolto alcun accertamento, limitandosi a recepire pedissequamente le risultanze di un’indagine della Procura della Repubblica, senza verificarne, né in via autonoma, né in contraddittorio con l’interessata, la sussistenza di eventuali riscontri ”.
Il ricorrente postula altresì la violazione delle garanzie procedimentali poiché il provvedimento sarebbe stato adottato senza alcuna comunicazione di avvio del procedimento.
Secondo le argomentazioni difensive non sarebbe sufficiente a colmare le lacune motivazionali ed istruttorie, nonché di garanzie partecipative, il fatto che sia stato notificato al ricorrente il relativo accertamento dell’illecito amministrativo. La contestazione riprende pedissequamente l’ipotesi accusatoria - non vagliata da alcun organo giurisdizionale - avverso il quale il ricorrente ha formulato i propri scritti difensivi ex art. 18 l. 689/1981. Trattasi, tuttavia, di due procedimenti distinti e non sovrapponibili che non possono, comunque, esonerare l’amministrazione dal compiere la doverosa attività valutativa.
Asserisce inoltre il ricorrente che l’Amministrazione, qualora avesse effettuato la comunicazione di avvio del procedimento, avrebbe potuto e dovuto argomentare sulla regolarità o meno della documentazione presentata ed assumere, certamente, le dovute valutazioni in ordine all’asserita esistenza delle condizioni artificiose per ottenere l’aiuto.
Non si comprenderebbe poi quali contestazioni possano essere riferite al ricorrente nei termini di dichiarazione mendace e/o di creazione artificiosamente delle condizioni per ottenere l’aiuto.
In riferimento ai titoli di conduzione dei terreni, l’Amministrazione ne avrebbe confermato la validità all’esito di un controllo di II livello effettuato da Agecontrol iniziato in data 27 febbraio 2017.
Riguardo alla questione relativa alla sussistenza delle cause di forza maggiore (per gli anni 2014 e 2015) non sarebbe stato considerato che per quegli anni vigeva un provvedimento generale emesso dal Ministero della Salute concernente le misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della blue tongue e che sul territorio nazionale erano state istituite in esecuzione dei suddetti provvedimenti le zone soggette a restrizione secondo quanto previsto dal Reg. CE 1266/2007 e ss.mm.ii..
L’esistenza, per ciò solo, di provvedimenti di polizia veterinaria esclude, sul punto, la contestazione in ordine alla dichiarazione mendace.
Il provvedimento impugnato richiama, anche con riferimento ai titoli di pagamento, sic et simpliciter le conclusioni cui è pervenuta la Polizia giudiziaria la quale ha contestato l’utilizzazione da parte del ricorrente di titoli di provenienza illecita.
Secondo gli assunti di parte ricorrente ogni contestazione in ordine all’utilizzazione di titoli di provenienza illecita, sub specie di restituzione dell’importo indebitamente percepito, presuppone un provvedimento di annullamento del trasferimento medesimo che non è mai stato adottato nei confronti del ricorrente riguardo al trasferimento dei titoli (n. 210) utilizzati per le campagne di aiuto 2013, 2014 e 2015.
Il ricorrente, da ultimo, lamenta l’illegittima quantificazione indicata all’interno del provvedimento di decadenza e di accertamento dell’indebito nonché, in generale, il provvedimento prot. n. 0049460 del 27 luglio 2020, nella parte in cui non dispone il c.d. ricalcolo delle somme tenuto conto dei pagamenti imputabili ai c.d. titoli originari del ricorrente, non oggetto di contestazione.
L’amministrazione, in violazione dell’art. 75 del d.p.r. 445 del 2000, avrebbe invalidato tutti i pagamenti riferiti alla presentazione delle domande per gli anni 2013, 2014 e 2015 senza considerare che parte del pagamento ricevuto è imputabile all’attivazione dei c.d. titoli originari mai contestati né contestabili.