TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-01-28, n. 201600105
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00105/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02126/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2126 del 2009, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S B e S L, con domicilio eletto presso Francesco Cappelluti, in Bari, Via Principessa Iolanda, n. 4;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97;
per l'annullamento
- del decreto che di diniego della dipendenza dell’infermità da causa di servizio di infermità provvedimento n. -OMISSIS-. emesso in data 7.5.2009 dal Comando Generale della Guardia di Finanza, Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza e notificato in data 7.10.2009;
- nonché, ove occorra, del parere - posizione n.-OMISSIS-emesso in data 20.11.2008 dal Comitato di verifica per le cause di servizio;
del parere - posizione n.-OMISSIS- emesso in data 27.9.2007 dal Comitato di verifica per le cause di servizio;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 d. lg. 30.6.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori S B e Isabella Piracci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, appuntato scelto della Guardia di finanza, chiede accertarsi la dipendenza da causa di servizio, della -OMISSIS-da cui è affetto, insorta in data 2.4.2006 con -OMISSIS-, impugnando il provvedimento di diniego adottato dal Ministero comparente, su conforme parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.
Con due articolati motivi di ricorso sostiene che erroneamente il Comitato avrebbe escluso l’efficienza causale delle condizioni, particolarmente stressanti, che ne avrebbero caratterizzato la prestazione lavorativa, essendo stato impegnato in attività di presidio delle dogane, inseguimenti, conflitti a fuoco che, nel tempo, avrebbero compromesso il suo stato di salute.
Lamenta, in particolare, che il provvedimento negativo sarebbe stato adottato sulla base di un primo parere del Comitato di verifica (n. -OMISSIS- del 27.9.2007), reso sulla scorta di un referto della Commissione medica emesso quando ancora la malattia non risultava stabilizzata.
Il secondo parere negativo espresso dal Comitato (n. -OMISSIS-) sarebbe poi una mera conferma del precedente, come questo non conterrebbe una precisa e circostanziata analisi della situazione rilevata e, soprattutto, non farebbe alcun cenno né alle abnormi responsabilità e allo stress psicofisico connessi al servizio, né all’incidenza causale che potrebbe aver avuto,-OMISSIS-, il test da sforzo cui esso ricorrente fu sottoposto, alcuni giorni prima, durante un corso di addestramento per la conduzione di auto blindate.
Aggiunge che il Comitato avrebbe dovuto prendere in esame il secondo referto, reso il 31.1.2008 dalla Commissione medica, quando la patologia risultava stabilizzata, l’unico dal quale risultava una completa ed esaustiva analisi della patologia ascritta dalla Commissione alla terza categoria della tabella A.
Il ricorso è infondato.
Non può avere, infatti, alcuna rilevanza il fatto che il Comitato di verifica, in entrambi i pareri negativi, faccia riferimento solo al primo referto della Commissione medica, che descrive una malattia non ancora stabilizzata e non, invece, al secondo referto che documenta un quadro clinico ormai definitivo.
Infatti, l’aver il Comitato escluso che -OMISSIS-- recente IMA in soggetto sottoposto a -OMISSIS-complicato da -OMISSIS- (primo referto della CMO) - possa essere ricondotta alle condizioni lavorative del ricorrente, esclude pure che ad esse siano riconducibili gli altri esiti patologici dipendenti dalla malattia - -OMISSIS- - descritti nel secondo referto.
Del tutto neutro è poi il fatto che la Commissione medica, nel secondo referto, abbia ascritto la -OMISSIS- alla terza categoria della tabella A, trattandosi di un’operazione meramente classificatoria che non esprime alcun giudizio sulla eziopatogenesi della malattia, riservato per competenza al Comitato di verifica, ex d.P.R. 461/2001.
Non può, inoltre, riconoscersi alcuna efficienza causale al test da sforzo cui il ricorrente si era sottoposto alcuni giorni priva di avere -OMISSIS-.
E’ mancata, infatti, la prova, anche solo presuntiva, della dipendenza del-OMISSIS- dall’esecuzione del test, che di norma viene eseguito proprio per indagare l’esistenza di -OMISSIS-.
Non risulta, inoltre, sussistere un nesso di causalità fra -OMISSIS- le condizioni di lavoro del ricorrente.
Le mansioni del ricorrente infatti, proprie della funzione svolta dai militari per la tutela dell’ordine e della sicurezza, potrebbero essere ritenute causa preponderante del-OMISSIS- solo se fosse dimostrato, con dati storici o statistici, che a tale rischio sono di norma esposti coloro che vi sono adibiti e normalmente le svolgono.
Il ricorrente però, non allega alcun elemento che induca a ritenere che -OMISSIS-, o in genere la -OMISSIS-da cui risulta affetto, costituisca un “rischio specifico” connesso alle modalità di prestazione del servizio di appuntato della Guardia di finanza addetto a compiti operativi, per il quale la guida di veicoli blindati e l’impegno in operazioni di prevenzione del crimine costituiscono, invece, normali adempimenti connessi alla funzione.
Ne consegue che, seppure non può escludersi che -OMISSIS- sia un possibile effetto di un intenso e prolungato stress, non può certo presumersi che quest’ultimo sia senz’altro conseguente all’espletamento delle mansioni cui il ricorrente era addetto, non avendo questi allegato alcun elemento concreto, quale ad esempio precedenti episodi di -OMISSIS-, o periodi di malattia dovuti a condizioni lavorative particolarmente usuranti, da considerarsi come precursori o concause determinanti del-OMISSIS-.
Correttamente, dunque, nel parere del Comitato di valutazione si esclude il nesso fra le condizioni lavorative e insorgenza del-OMISSIS- che viene ricondotto a fattori di rischio individuali, congeniti o acquisiti, e frequentemente legato alle abitudini di vita del soggetto.
Si tratta di un giudizio immune da vizi logici, tanto più se si considera che, nel verbale della Commissione medica del 13.9.2006, si dà atto che il ricorrente -OMISSIS-
Essendo un fatto notorio che il -OMISSIS-costituisce uno dei principali fattori di rischio delle -OMISSIS-, per gli effetti degenerativi che provoca a carico delle -OMISSIS-(cfr. nota del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali del 5 febbraio 2009 “ -OMISSIS- ”), il parere del Comitato di valutazione, espressione di ampia discrezionalità tecnica, cui il provvedimento gravato si è conformato, non appare né irragionevole, né contraddittorio, in mancanza di contrarie, oggettive evidenze.
Il ricorso pertanto deve esser respinto.
La qualità personale delle parti, la natura degli interessi coinvolti e il tecnicismo della questione trattata giustificano la compensazione delle spese di giudizio.