TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-07, n. 202400257

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-07, n. 202400257
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400257
Data del deposito : 7 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2024

N. 00679/2024 REG.RIC.

N. 00257/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00679/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 679 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da


Cuadro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M V, P S e M M, con domicilio eletto presso lo studio M V in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;


contro

Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo, integrato con i motivi aggiunti del 3.9.2024:

- della determinazione del dirigente del Servizio Suape, Mercati, Attività Produttive e Turismo, n. 4795 del 2.8.2024, con la quale è stata dichiarata la decadenza della concessione di suolo pubblico di cui alla determinazione n. 3527 del 6.6.2024 ed è stata applicata l’ulteriore sanzione prevista dall’art. 18, comma 14, del regolamento per la concessione del suolo pubblico, concernente il divieto di rilasciare, ai soggetti che hanno subìto la sanzione della decadenza della concessione di suolo pubblico, “alcuna concessione di suolo pubblico per i 18 mesi successivi alla data di irrogazione della sanzione”;

- della nota del dirigente del Servizio Suape, Mercati, Attività Produttive e Turismo, prot. n. 0217046/2024, ricevuta il 31.7.2024, con la quale l’Amministrazione ha dato riscontro alle osservazioni della Cuadro srl trasmesse con note prot. n. 208956 del 23.7.2024 e prot. n. 211637 del 25/7/2024;

- nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, collegati e consequenziali.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cagliari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che, con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, la determinazione del Dirigente del servizio Suape, Mercati, Attività Produttive e Turismo, n. 4795 del 02.08.2024 con la quale è stata dichiarata la decadenza della concessione rilasciata alla ricorrente con la determinazione n. 3527 del 6.6.2024 e applicato l’ulteriore sanzione prevista dall’art. 18, comma 14 del regolamento per la concessione del suolo pubblico, oltre agli atti correlati indicati in epigrafe;

Ritenuto, all’esito dell’esame collegiale dell’istanza cautelare, non sussistere i presupposti per la concessione della sospensione degli effetti degli atti impugnati atteso che rientrava nel preciso onere del destinatario della comunicazione procedere all’apertura di entrambi i files allegati alla comunicazione contenente la rideterminazione del periodo di sospensione della concessione;

Ravvisato che, in ogni caso, il semplice raffronto tra il numero della determina (6679 del 24.10.2023) riportata nell’oggetto della pec e quello recato dai files allegati poteva con immediatezza condurre all’individuazione di quale dei due allegati dovesse essere correttamente riferito alla parte ricorrente;

Osservato che, all’esito della vicenda procedimentale prima e processuale poi, che aveva visto la ricorrente destinataria del provvedimento di sospensione della concessione, canoni di minima avvedutezza imponevano una compiuta ed integrale verifica della documentazione inoltrata dall’amministrazione;

Evidenziato, infine, che la piena conoscenza dell’operatività della sospensione era quantomeno riferibile alla data del 2 luglio 2024, all’atto della verifica condotta dagli Agenti della Polizia Municipale;

Dato atto, infine, che l’impugnata determina n. 4795 del 02/08/2024 è stata oggetto di rettifica, per effetto della Determinazione n. 5002 del 19/08/2024 avuto riguardo alla ridefinizione della modalità di esercizio della sanzione di cui all’art. 18 comma 14 del Regolamento Comunale;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio.

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