TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-12-14, n. 201603253
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Testo completo
Pubblicato il 14/12/2016
N. 03253/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00304/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2016, proposto da:
M G, rappresentato e difeso dall'avvocato Fresta Lucio C.F. FRSLCN71L17C351V, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Catania, via Oliveto Scammacca, 23/C;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul Decreto della Corte d’Appello di Messina n. 3466/12 Cron.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2016 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. M G, con Decreto della Corte d’Appello di Messina n. 3466/12 Cron., vedeva liquidata a proprio favore la somma di euro 5.632,00 (incrementata in misura degli interessi legali, dalla data di proposizione della domanda sino al soddisfo), nonché quella di (ulteriori) euro 460,00, più IVA e CPA a titolo di spese processuali – distratte però in favore del proprio patrocinatore nell’ambito del relativo giudizio, Avv. Magro Francesco -, per il danno patito a causa dell’ingiustificata durata di un procedimento giurisdizionale avviato presso il TAR Catania nel 1997.
Il provvedimento prima menzionato veniva attestato come passato in giudicato dal Cancelliere della Corte d’Appello di Messina in data 09/10/2014.
Malgrado la notifica del summenzionato decreto (non ancora completo di attestazione di passaggio in giudicato, ma munito di formula esecutiva) in data 04/02/2014, perdurando l’inadempimento dell’amministrazione in relazione alla somma distratta in proprio favore, il Sig. M G la evocava in giudizio in sede di ottemperanza con ricorso trasmesso per la notifica il 16/02/2016 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 17/02/2016.
L’Amministrazione intimata si costituiva pel tramite della Difesa Erariale con deposito di memoria di costituzione in segreteria in data 10/03/2016, senza muovere all’interno della stessa alcuna contestazione circa la regolare notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio all’Amministrazione intimata, e così togliendo rilevanza giuridica alla mancata prova da parte ricorrente del perfezionamento del relativo procedimento di notifica.
Il giorno 17/11/2016, in sede di camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso, senza alcun ulteriore intervento delle parti malgrado il Collegio, agendo a norma del terzo comma dell’art. 73 c.p.a., avesse rappresentato il rilievo ex officio di una causa di inammissibilità del ricorso in epigrafe costituita dalla violazione del settimo comma dell’art. 5 sexies L. n. 89/2001, il ricorso veniva rimesso in decisione.
La legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016), entrata in vigore il 01/01/2016, ha introdotto all’interno della L. n. 89/2001 un (nuovo) art. 5 sexies, il cui settimo comma prevede che “ prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, ne' proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento ”.
A sua volta, il richiamato quinto comma della stessa norma, prevedendo che “ l'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti ”, attribuisce giuridica rilevanza all’obbligo di comunicazione previsto dal primo comma dello stesso articolo di legge (in base al quale “a l fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione e' ancora tenuta a corrispondere, la modalita' di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonche' a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3 ”), subordinando all’assolvimento di quello la possibilità di avviare ritualmente un giudizio di ottemperanza per la soddisfazione del relativo credito ex judicato .
Il Collegio, per ragioni che non necessitano di essere qui esposte, in proprie precedenti pronunce ha escluso che il settimo comma dell’art. 5 sexies L. n. 89/2001 potesse trovare applicazione nei confronti di giudizi di ottemperanza avviati prima dell’entrata in vigore della L. n. 208/2015: ma non è questo il caso di specie, poiché qui la notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio è avvenuta nel febbraio del 2016, e quindi in data posteriore all’entrata in vigore della legge menzionata da ultimo.
Tanto premesso, considerato che l’inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 dell’art. 5 sexies della L. n. 89/2001 determina, a mente del comma 7 di quella stessa norma, la mancanza di un presupposto processuale specifico per l’avvio di un giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto la esecuzione di un decreto di condanna reso a norma dell’art. 3, comma 5, di quella stessa legge, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Tenuto conto della sostanziale mancanza di orientamenti giurisprudenziali consolidati sulla applicazione dell’art. 5 sexies della L. n. 89/2001 ai ricorsi proposti dopo il 01/01/2016, il Collegio ritiene sussistere giustificati motivi per compensare interamente le spese di giudizio fra le parti.