TAR Milano, sez. I, sentenza 2020-07-16, n. 202001333
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Pubblicato il 16/07/2020
N. 01333/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02398/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2398 del 2019, proposto da:
-OSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato;
Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Milano, in persona del Prefetto in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. MIPQ00/2019/115764 del 6 settembre 2019, notificato in data 13 settembre 2019, con il quale il Questore della Provincia di Milano ha ordinato al ricorrente il rimpatrio con foglio di via obbligatorio al comune di sua abituale dimora e gli ha inibito di fare ritorno in Milano, senza previa autorizzazione, per un periodo di anni uno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa, in particolare le memorie del ricorrente e del Ministero dell’Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 la dott.ssa Rosanna Perilli e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 21 luglio 2019 il signor -OSIS- veniva fermato per un controllo dagli agenti della Polizia ferroviaria della stazione di Milano Rogoredo, ai quali riferiva di recarsi nel <<bosco della droga>>per acquistare e consumare sostanze stupefacenti.
In data 26 luglio 2019 la Polizia ferroviaria di Milano Rogoredo ha proposto alla Questura di Milano di adottare, nei confronti del signor -OSIS-, la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.
Con atto notificato il 21 luglio 2019, la Questura di Milano ha comunicato al signor -OSIS- l’avvio del procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione personale, al quale il destinatario non ha fatto seguire osservazioni procedimentali.
Con decreto del 6 settembre 2019, notificato in data 13 settembre 2019, il Questore di Milano ha disposto il rimpatrio obbligatorio del signor -OSIS- nel comune di abituale dimora e gli ha vietato, per il periodo di un anno, di fare ritorno in Milano senza previa autorizzazione, a causa del <<fondato convincimento>>che la sua permanenza nel Comune di Milano <<possa essere finalizzato a commettere attività illecite>>.
Avverso tale decreto il signor -OSIS-, in data 9 ottobre 2019, ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Milano, il quale, con decreto del 29 ottobre 2019, lo ha respinto.
1.1. Con ricorso notificato in data 11 novembre 2019, depositato il 14 novembre 2019, il signor -OSIS- ha domandato l’annullamento della misura di prevenzione irrogatagli, deducendo la carenza del presupposto applicativo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
1.2. Ha resistito al ricorso il Ministero dell’Interno.