TAR Catania, sez. II, ordinanza collegiale 2015-06-29, n. 201501797

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, ordinanza collegiale 2015-06-29, n. 201501797
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201501797
Data del deposito : 29 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01060/2013 REG.RIC.

N. 01797/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01060/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 1060 del 2013, proposto da:


P C, rappresentato e difeso dall'Avv. R V, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, sita in Catania alla Via Milano n. 42a;


contro

Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore;

per l'ottemperanza

del giudicato nascente dall’ ordinanza emessa, ex art. 186 quater c.p.c., dal Tribunale di Messina in data 26.07.2010 nell’ambito del giudizio recante RG n. 3521/2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Con atto introduttivo regolarmente notificato e depositato parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato di cui in epigrafe.

2. Non si costituiva in giudizio il Comune resistente.

3. All’udienza del 10.6.2015 la causa, come in verbale, veniva chiamata e trattenuta in decisione.

4. Il giudizio deve essere sospeso in quanto il Comune di Messina ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all’art. 243-bis d.lgs. n. 267/2000.

L’art. 243-bis, quarto comma, d.lgs. n. 267/2000 dispone, infatti, che “le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3”.

Atteso inoltre che nella fattispecie non è dato ancora sapere se l’approvazione o il diniego di approvazione da parte della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio sia o meno ancora intervenuto, il Collegio, ai sensi dell’art. 243-bis, quarto comma, d.lgs. n. 267/2013, deve necessariamente sospendere, come detto, il presente giudizio sino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio proposto dall’Amministrazione.

Il ricorrente dovrà successivamente, nel termine di trenta giorni dalla ricezione dei relativi atti, comunicare e documentare al T.A.R., mediante deposito presso la Segreteria della Sezione, l’intervenuta approvazione o l’intervenuto diniego del piano di riequilibrio finanziario, dando anche conto dell’eventuale inserimento del proprio credito nel piano di riequilibrio come approvato dalla Corte dei Conti.

La Segreteria darà di ciò avviso al ricorrente.

Il giudizio, quindi, proseguirà dietro istanza di fissazione dell’udienza, da presentarsi a cura della parte più diligente entro novanta giorni dalla ricezione di detto ultimo avviso, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a .

Il ricorrente potrà presentare domanda di fissazione di udienza anche senza attendere l’avviso di segreteria, qualora in via autonoma venga a conoscenza dell’intervenuta approvazione del piano di riequilibrio o del diniego di approvazione;
in tal caso la domanda dovrà essere corredata della prova documentale della data di conoscenza, da parte del ricorrente, del provvedimento della Corte dei Conti, e da questa data decorrerà altresì il termine di novanta giorni sopra indicato.

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