TAR Palermo, sez. III, sentenza 2009-12-23, n. 200902280
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Testo completo
N. 02280/2009 REG.SEN.
N. 00506/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 506 del 2009, proposto da:
“Progetto Vita” Soc. Coop. Sociale a r.l. ONLUS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. Carmelo D’Alessandra, ed elettivamente domiciliata in Palermo, Via Notarbartolo n. 20, presso lo studio dell’Avv. A M;
contro
la Provincia Regionale di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione e determinazione presidenziale n. 49 del 07.04.09, dall’avv. L D, ed elettivamente domiciliata in Palermo, presso lo studio dell’avv. Maria Adele Cultrera, in via Mariano Stabile n. 118/B;
nei confronti di
“Azione Sociale” Soc. Coop. Sociale a r.l. ONLUS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Stefano Polizzotto e Antonietta Sartorio, per procura a margine dell’atto di costituzione e del ricorso incidentale, e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40;
per l'annullamento
- del verbale di gara del 02.01.2009, con il quale la Commissione di gara, all’esito della valutazione comparativa delle offerte concorrenti, per la gara di appalto per la fornitura del servizio di Assistenza Igienico Personale degli alunni degli istituti di istruzione superiore, ha provveduto alla aggiudicazione del servizio in favore della controinteressata “Azione Sociale” Soc. Coop. Soc. ONLUS;
- nonché dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva, medio tempore intervenuto, e di ogni altro atto presupposto, coevo e/o successivo, comunque connesso, ivi compreso, occorrendo, il bando di gara e i relativi allegati;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Provinciale intimata, con le relative deduzioni difensive;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’impresa controinteressata, e il ricorso incidentale dalla stessa ritualmente proposto;
Viste le memorie prodotte dalla ricorrente e dalla controinteressata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 447/2009, con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Vista l’ordinanza del C.G.A. n.801/2009;
Viste le memorie depositate dalla ricorrente e dalla resistente Amministrazione;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore il Referendario M C;
Uditi all’udienza pubblica del 1 dicembre 2009 i difensori delle parti come da verbale di udienza;;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
A. Con ricorso notificato il 7 marzo 2009 e depositato il successivo 19 marzo, la Società ricorrente ha impugnato il verbale del 02.01.2009, della gara per l’affidamento dell’appalto per il servizio di Assistenza Igienico Personale degli alunni degli istituti di istruzione superiore, indetta dalla Provincia Regionale di Caltanissetta per il periodo 07.01.2009-15.07.2011, con particolare riferimento all’aggiudicazione in favore della controinteressata, sebbene, a dire della ricorrente, non fosse stata adeguatamente valutata l’offerta anomala dalla stessa presentata, ritenuta congrua sulla base delle sole giustificazioni preliminari presentate.
Nel ricorso introduttivo vengono articolate le seguenti censure:
1) Offerta anomala. Omessa verifica dell’anomalia. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed incongruenza. Insufficiente motivazione della valutazione. Violazione dell’art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006.
Poiché la controinteressata ha offerto, sulla base d’asta, un ribasso del 100 %, e ha proposto un progetto migliorativo a costo zero per l’ente appaltante, con il quale si è previsto di impegnare, oltre alle unità lavorative obbligatorie (n. 29), ulteriori n. 72 operatori, la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere ad una verifica dell’anomalia dell’offerta ulteriore rispetto all’esame delle giustificazioni preliminari. Da tale difetto di istruttoria ne è derivata la manifesta illogicità della valutazione di congruità dell’offerta.
2) Violazione dell’art. 86, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 163/2006; difetto di istruttoria; violazione del principio del giusto procedimento.
La Commissione di gara avrebbe violato la norma indicata, in sede di valutazione della proposta migliorativa, non avendo preso in considerazione la adeguatezza di tale offerta rispetto al costo del lavoro.
3) Offerta condizionata: inammissibilità. Violazione del principio della par condicio e leale concorrenza.
La proposta migliorativa, in quanto subordinata alla richiesta della stazione appaltante, sarebbe inammissibile, in quanto sottoposta a condizione e, quindi, carente dei requisiti della certezza e continuità.
Conclude la ricorrente, chiedendo, previa sospensione degli effetti, l’annullamento degli atti impugnati, formulando, in via subordinata, anche richiesta di risarcimento dei danni subiti.
B. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione Provinciale intimata, eccependo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per notifica oltre il termine decadenziale dalla conoscenza dell’atto lesivo; nel merito, ha controdedotto a tutti motivi di ricorso, chiedendone la reiezione.
C. Si è costituita in giudizio la controinteressata, la quale ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per decorrenza del termine di impugnazione, oltre a contestare la fondatezza del gravame; ha, altresì, proposto ricorso incidentale, per l’annullamento del medesimo verbale di gara del 02.01.2009, nella parte in cui il seggio di gara non ha escluso la ricorrente principale, deducendo le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 – eccesso di potere per erroneità nei presupposti – carenza di istruttoria – travisamento dei fatti.
La Commissione avrebbe dovuto escludere la ricorrente principale, per non avere questa indicato correttamente le parti del servizio affidate alle singole imprese riunite, avendo indicato una percentuale non corrispondente al numero degli operatori parimenti indicati; e avendo, inoltre, previsto la utilizzazione degli stessi operatori (n. 29) sia per il servizio obbligatorio che per la proposta migliorativa.
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 sotto altro profilo – eccesso di