TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-07-05, n. 202311302

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-07-05, n. 202311302
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202311302
Data del deposito : 5 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2023

N. 11302/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05103/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5103 del 2023, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria della costituenda associazione temporanea di imprese con -OMISSIS- e -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

- Regione Lazio - Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Commissario Straordinario di Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, in persona del Commissario pro tempore;
- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Invitalia S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa, n persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;



nei confronti

- -OMISSIS- S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria del RTI tra -OMISSIS- S.r.l. e -OMISSIS- S.p.a. ed -OMISSIS- S.r.l. (mandanti) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Maria Petrone, Francesca Cernuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Luca Maria Petrone in Roma, piazza Paganica 13;



CIG: 921938090C

per l'annullamento

1. della Determinazione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione in data 13 febbraio 2023, n. A00232, comunicata con nota del 14 febbraio 2023, prot. n. 167593, di «dichiarare l’inefficacia della Determinazione n. A02088 del 19/09/2022 con la quale è stato disposto l’affidamento dei lavori di “Nuova Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel Comune di Amatrice (RI)” Codice «SC_000082_2017 stante l’intervenuta perdita dei necessari requisiti da parte dell’operatore economico e la conseguente decadenza del medesimo dall’aggiudicazione»;

2. della Nota dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione in data 14 febbraio 2023, prot. n. 167593, recante trasmissione della precedente;

3. della Nota del R.U.P. dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione in data 23 febbraio 2023, prot. n. 206644, conosciuta unicamente negli estremi;

4. della Nota dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione in data 23 febbraio-6 marzo 2023, prot. n. 0251353, recante indizione di attività di ricognizione del cantiere. nonché per quanto occorrer possa e in parte qua:

5. del Bando e Disciplinare di gara della procedura aperta sopra soglia per l’affidamento dei lavori di "Nuova Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel Comune di Amatrice (RI)". Id Ord. 185 - Codice opera: «SC_000082_2017» - CUP: C75E17000080001 - CIG: 921938090C e annesso schema di contratto;

6. del “Protocollo Quadro di Legalità” sottoscritto in data 26 luglio 2018 dalla Struttura di missione di cui all’art. 30, d.l. 17 ottobre 2016, n. 189 conv. in l. 15 dicembre 2016, n. 229, dal Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a partire del 24 agosto 2016 e dall’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., INVITALIA;

7. di ogni altro e diverso atto presupposto, conseguente, correlato o connesso dal quale derivi o si propaghi lesione degli interessi della ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Commissario Straordinario di Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, del Ministero dell’Interno e di -OMISSIS- S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso notificato il 7 marzo 2023 e depositato il successivo 22 marzo la società ricorrente - in proprio e nella qualità di mandataria della costituenda associazione temporanea di imprese con -OMISSIS- e -OMISSIS- S.r.l. - ha impugnato gli atti in epigrafe esponendo quanto segue.

Con determinazione del 19 settembre 2022, n. A02088, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio ha aggiudicato in via definitiva al r.t.i. composto da -OMISSIS- S.r.l. (mandataria) e -OMISSIS- e -OMISSIS- S.r.l. (mandanti) l’appalto di “Nuova Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel Comune di Amatrice (RI)” e con verbale del 15 novembre 2022 si è poi proceduto alla consegna dei lavori in via d’urgenza.

Con ordinanza del 5 novembre 2022 il G.I.P. del Tribunale di Padova aveva però applicato all’Ing. -OMISSIS-, socio nonché amministratore unico della società ricorrente, la misura cautelare del divieto di contrattare con la p.a., in riferimento all’ipotizzata commissione del reato di cui all’art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti).

La ricorrente -OMISSIS- S-r.l. riferisce di avere allora autonomamente adottato un articolato insieme di misure per effetto delle quali, compatibilmente con i tempi procedurali occorrenti, l’Amministratore Unico colpito dalla misura cautelare, oltre a cessare con immediatezza dalla carica di amministratore e di direttore tecnico, ha inteso completamente fuoriuscire dalla compagine sociale.

In particolare riferisce che:

- l’ing. -OMISSIS-, si è dimesso sia dalla carica di amministratore unico, che da quella di direttore tecnico;

- il medesimo ha anche ha ceduto le quote societarie da lui detenute alla signora -OMISSIS-, così uscendo dalla compagine sociale (preliminare il 12 novembre 2022 e definitivo il 24 gennaio 2023);

- il 18 novembre 2022 l’Assemblea dei soci ha nominato un nuovo Amministratore Unico nella persona della signora -OMISSIS-;

- in pari data il nuovo amministratore, -OMISSIS-, ha conferito procura speciale al Rag. -OMISSIS- per il compimento di specifici atti relativi ai rapporti con le stazioni appaltanti;

- in data 16 dicembre 2022 il nuovo Amministratore ha anche conferito procura institoria in favore dell’arch. -OMISSIS- quale preposto con qualifica di direttore tecnico - responsabile tecnico.

Tali modifiche societarie sono state via via trascritte nel Registro delle Imprese.

Il 4 gennaio 2023 l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (avendo appreso da “fonti aperte” del provvedimento cautelare adottato dall’A.G. nei confronti del sig. -OMISSIS-) ha chiesto alla società ricorrente di fornire entro 5 giorni la copia della citata ordinanza del GIP al fine di comprendere appieno l’eventuale coinvolgimento della società medesima nelle vicende penali personali dell’Ing. S e, dunque, “anche al fine di eseguire un apprezzamento complessivo circa l’attuale affidabilità professionale di codesto operatore economico”.

Il giorno 1 febbraio 2023 la società afferma di aver fornito all’Ufficio in parola un’analitica ricostruzione delle misure poste in essere, producendo copia della relativa documentazione, non risultando però trasmessa la copia dell’ordinanza del GIP pur oggetto della richiesta formulata dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione.

Infatti con determinazione del 13 febbraio 2023, n. A00232, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, nel richiamare la propria precedente richiesta del 4 gennaio 2023, prot. n. 0008075 e prospettato che «non è pervenuto alcun riscontro alla suddetta nota» , ha dato atto di avere comunque acquisito dal Tribunale penale di Padova l’ordinanza del GIP ed ha quindi disposto:

“1. di dare atto che nella fattispecie in questione, ricorrendo i presupposti per l’applicazione dell’art. 5 del Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26/07/2017 e s.m.i., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. nei confronti dell’operatore economico RTI composto da: Mandataria -OMISSIS- S.r.l., P.IVA n. 01922900566, Mandante: -OMISSIS- e -OMISSIS- S.r.l., P.IVA n. 02777500592 affidatario dei lavori di “Nuova Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel Comune di Amatrice (RI)” Codice «SC_000082_2017;

“2. di dichiarare l’inefficacia della Determinazione n. A02088 del 19/09/2022 con la quale è stato disposto l’affidamento dei lavori di “Nuova Costruzione del Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel Comune di Amatrice (RI)” Codice «SC_000082_2017 stante l’intervenuta perdita dei necessari requisiti da parte dell’operatore economico e la conseguente decadenza del medesimo dall’aggiudicazione;

3. di dichiarare lo scioglimento di ogni vincolo obbligatorio con il RTI composto da: Mandataria -OMISSIS- S.r.l., Mandante: -OMISSIS- e -OMISSIS- S.r.l., derivante dall’affidamento dei lavori di

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