TAR Salerno, sez. II, sentenza 2013-02-18, n. 201300430
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N. 00430/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01559/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1559 del 2012, proposto da:
D F, rappresentato e difeso dagli avv. M A, L L, con i quali elettivamente domicilia in Salerno, Via. Macchiaroli, 1 c/o Avv. F. Acocella;
contro
Provincia di Avellino,
Provincia di Avellino- Settore Ambiente Servizio Energia;
nei confronti di
Impresa Agricola Sozio Domenico;
per l'annullamento
silenzio inadempimento opposto dalla provincia di Avellino-settore ambiente-servizio energia-rispetto all'obbligo di conclusione del procedimento amministrativo teso al rilascio dell'autorizzazione unica, ex art.12,comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, per la realizzazione e per l'esercizio di un impianto di minieolico nel comune di Guardia dei Lombardi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con l’atto notificato il 30 ottobre 2012, depositato il 14 novembre 2012, il sig. D F premesso di aver presentato, in data 29 agosto 2008, istanza alla Regione Campania istanza per l’avvio del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica necessaria per la realizzazione e l’esercizio di un impianto minieolico da 850 Kw di potenza da realizzarsi su terreni siti in territorio di Guardia dei Lombardi (Av), località “Piani Mattine”, individuati al catasto al foglio n. 26, particellA n. 119, impugna il silenzio serbato dall’amministrazione provinciale di Avellino, conferitaria, per effetto della delega alla stessa conferita con delibera di giunta regionale n. 500 del 20 marzo 2009, chiedendone l’annullamento perché illegittimo.
Formula istanza risarcitoria.
2.- Non risulta costituita in giudizio l’intimata amministrazione provinciale.
3.- Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2013, sulla conclusione della parte presente come da verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
Rilevata la fondatezza della domanda di parte ricorrente, nella parte in cui lamenta l’inadempimento da parte della Provincia di Avellino rispetto all’obbligo di conclusione del procedimento amministrativo teso al rilascio dell’autorizzazione unica, ex art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, per la realizzazione e per l’esercizio di un impianto di minieolico di potenza di 850 kW per la produzione di energia elettrica, da realizzarsi su terreni siti in territorio di Guardia dei Lombardi (Av), località “Piani Mattine”, individuati al catasto al foglio n. 26, particella n. 119, avviato giusta istanza del 29.8.2008;
Rilevato, infatti, che la Provincia di Avellino, conferitaria della potestas decidendi per delega della regione Campania, con nota dell’1.2.2011 ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento, precisando che questo si sarebbe concluso “entro il termine massimo di 180 giorni a far tempo dalla data della presente comunicazione”;
Considerato che tale temine, di carattere ordinatorio, è oramai decorso;
Ritenuto di dover ordinare alla P.A. procedente di provvedere alla definizione del procedimento nel termine di cui in dispositivo;
Ritenuto di nominare fin d’ora, quale commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia dell’amministrazione intimata, il Presidente della regione Campania o suo delegato, affinché, in sostituzione della Provincia di Avellino, provveda alla conclusione del procedimento suindicato, nel termine di cui in dispositivo;
Ritenuto che, allo stato, non susstono i presupposti per disporre il risarcimento dei danni asseritamente subiti;
Ritenuto che le parti le spese del giudizio possono essere compensate, sussistendo giuste ragioni.